Il decisum del Tribunale di Roma si fonda, come visto, su un'interpretazione estensiva dell'art. 54, comma 2, primo periodo, CCII.
Tale norma non pone “divieti” espressi circa la possibilità per il debitore di richiedere le misure protettive in una fase successiva rispetto a quella che attiene alla presentazione del ricorso ex art. 40 CCII.
L'art. 54, comma 2, si “limita” a prevedere che ove il debitore richieda il blocco delle azioni esecutive/cautelari in sede di domanda ex art. 40 CCII, gli effetti protettivi si producono dalla data di pubblicazione della domanda medesima al Registro imprese.
Può immaginarsi che richiedere le misure in sede di ricorso iniziale, anche eventualmente in via prenotativa ex art. 44 CCII, diverrà per gli imprenditori un esercizio “automatico”, per non incorrere nella (possibile) preclusione di non potere poi farne più richiesta.
In realtà, al debitore non dovrebbe essere preclusa la possibilità di richiedere la protezione del patrimonio d'impresa in un momento successivo rispetto a quello del deposito della domanda ex artt. 40-44 CCII.
Quanto sopra, vuoi perché le cause che rendano necessario il blocco delle azioni può verificarsi dopo la presentazione del ricorso introduttivo, vuoi perché il debitore può incorrere in una mera “dimenticanza” (del resto, in vigenza della legge fallimentare, il blocco delle azioni si produceva ope legis,senza alcun particolare onere in capo all'imprenditore).
Se dunque pare opportuno che il debitore possa richiedere le misure anche “tardivamente”, a tutela della conservazione dei valori d'impresa, riteniamo che una nota (non adesiva) possa svolgersi in punto di procedimento.
Il D.Lgs. n. 83/2022 ha introdotto all'interno dell'art. 54, comma 2, CCII un terzo periodo, con decorrenza dal 15 luglio 2022.
Tale norma prevede che il debitore possa richiedere, dopo la presentazione del ricorso ex art. 40, con apposita istanza, ulteriori misure temporanee al fine di evitare che le azioni di uno o più creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative volte alla regolazione della crisi o dell'insolvenza.
L'aggettivo “ulteriori”, riferito alle misure protettive, presuppone che il proponente possa accedere a forme di tutela diverse da quelle riconducibili alle misure “tipiche” ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII.
Allo stesso tempo, tale aggettivo presuppone che il debitore possa presentare la richiesta di protezione anche in un secondo momento rispetto a quello di iniziale di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Vi è una differenza, in punto di procedimento, fra la richiesta di misure protettive tipiche ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, e la richiesta di misure protettive atipiche ex art. 54, comma 2, terzo periodo.
Nel primo caso, gli effetti decorrono direttamente, per quanto in via temporanea, dalla pubblicazione della domanda presso il Registro delle imprese, con effetti erga omnes.
Il Giudice conferma o revoca le misure nei trenta giorni successivi, senza - secondo la lettera della norma - necessità di fissare udienza di comparizione, né di assicurare il contraddittorio (art. 55, comma 3, CCII).
Nel secondo caso, gli effetti discendono direttamente dal decreto giudiziale emesso all'esito del procedimento ex art. 55, comma 2, CCII, il quale prevede che sia fissata l'udienza di comparizione e che sia esperito il contraddittorio.
Ed il decreto giudiziale produce effetti nei confronti delle parti del procedimento.
Tornando al caso in esame, avendo il ricorso iniziale espletato la propria funzione (concessione del termine ex art. 44), lo stesso non sarebbe “integrabile” per sanarne un aspetto solo eventuale ed incidentale, ovvero la richiesta di misure protettive, con effetti erga omnes, in deroga all'art. 54, comma 2, e con un procedimento di conferma che prescinderebbe dal contraddittorio fra le parti.
Ferma la legittimità di una richiesta “tardiva” di misure protettive tipiche da parte dell'imprenditore (per cause sopravvenute, ma anche solo per incolpevole “dimenticanza”), riteniamo che tale fattispecie potrebbe essere ricondotta, sotto il profilo del procedimento, al caso previsto dall'art. 55, comma 2, CCII.
Con la conseguenza che anche nel caso delle misure tardive tipiche, la protezione del patrimonio d'impresa verrebbe a prodursi per effetto del decreto adottato dal Giudice, una volta esperito lo stesso iter previsto per la concessione delle misure atipiche, come richieste dal debitore in corso di procedimento, nel rispetto del contraddittorio fra le parti.