Le misure protettive richieste dopo il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolamentazione della crisi

31 Gennaio 2023

Il Tribunale di Roma nell'ambito di un procedura unitaria di concordato preventivo, sulla richiesta di misure protettive avanzata da una s.r.l. ha ritenuto che l'imprenditore possa richiedere le misure protettive del patrimonio anche dopo la presentazione del ricorso per accedere agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa o dell'insolvenza, con domanda integrativa da iscriversi presso il Registro delle imprese.
Massima

L'imprenditore può richiedere le misure protettive anche dopo la presentazione del ricorso per accedere agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa o dell'insolvenza, con domanda integrativa da iscriversi presso il Registro delle impreseai sensi dell'art. 40, comma 3, CCII.

Il caso

Una società presentava al Tribunale di Roma ricorso “prenotativo” per la concessione del termine ai fini dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 44 del Codice della crisi.

Il Tribunale concedeva il termine per l'integrazione del ricorso in funzione della presentazione della proposta e del piano.

La Società, nelle more, riceveva la notifica di alcuni atti di pignoramento e chiedeva, con separato ricorso, la concessione delle misure protettive ex art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019.

Il Giudice del procedimento rigettava l'istanza, rilevando quanto segue.

Le misure protettive operano dalla data d'iscrizione presso il Registro delle imprese della relativa domanda; il Tribunale è poi chiamato a confermarle ovvero a revocarle nei trenta giorni successivi, ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCII.

Nel caso in esame - ha sottolineato il Tribunale di Roma - non risultava “che la domanda sia stata pubblicata nel Registro delle imprese e, quindi, non si è mai prodotto alcun effetto protettivo che il Tribunale è chiamato a confermare o revocare”.

Successivamente, la società presentava, con separato ricorso, un'integrazione alla domanda prenotativa, contenente - questa volta - la richiesta di concessione delle misure protettive.

Il Giudice, rilevato che il debitore aveva proceduto ad integrare l'originario ricorso “in bianco”, disponeva che la Cancelleria provvedesse ad iscrivere la suddetta domanda integrativa presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, comma 3, CCII.

Quanto sopra, dando atto come “anche la domanda integrativa, pur non espressamente regolata dalla norma, sia soggetta al medesimo regime pubblicitario [della domanda prenotativa ex art. 44 CCII] e, dunque, debba essere iscritta nel Registro delle imprese”.

Il Tribunale di Roma ha quindi statuito che dalla data di pubblicazione della domanda integrativa contenente la richiesta di misure protettive, i creditori non possano iniziare né proseguire azioni pregiudizievoli sul patrimonio del debitore, né sui beni e/o diritti funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.

Il foro capitolino ha infine fissato la durata delle confermate misure protettive in centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione al Registro delle imprese della domanda integrativa contenente la richiesta di misure protettive.

Le questioni giuridiche

All'interno del Codice della crisi non vi è alcuna norma che preveda espressamente la possibilità per il debitore di richiedere le misure protettive “tipiche” dopo la presentazione del ricorso per accedere agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Le disposizioni di riferimento sono contenute nell'art. 54 D.Lgs. n. 14/2019, rubricato “Misure cautelari e protettive”.

Tale norma, al secondo comma, dispone che ove l'imprenditore ne abbia fatto richiesta nella domanda ex art. 40 CCII, dalla data della sua pubblicazione al Registro imprese i creditori non possono iniziare/proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, né sui beni/diritti con i quali sia esercitata l'attività d'impresa.

Dalla stessa data: i) rimangono sospese le prescrizioni; ii) non si verificano le decadenze; iii) non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né di accertamento dello stato di insolvenza.

Secondo il foro capitolino, il tenore letterale dell'art. 54, comma 2, CCII non impedisce che la richiesta di misure protettive possa essere avanzata successivamente al deposito della domanda di accesso alla procedura ex art. 40, ove anche presentata in via prenotativa ai sensi del successivo art. 44.

Ciò che invece la norma impedirebbe è che il debitore richieda le misure protettive “in modo autonomo rispetto ad una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ma non anche che una richiesta di misure protettive possa sopravvenire rispetto ad una già depositata domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi”.

In effetti, le cause che inducano l'imprenditore a richiedere la protezione del patrimonio d'impresa (id est, l'aggravamento della crisi) possono venire alla luce anche solo in un momento successivo rispetto a quello del deposito dell'iniziale domanda di accesso al concorso.

Il Tribunale di Roma ha fra l'altro seguito il seguente iter argomentativo.

Ai sensi dell'art. 8 CCII, la durata delle misure protettive non può superare, complessivamente, il termine di dodici mesi.

Ove si circoscrivesse la possibilità di richiedere le misure protettive alla sede del ricorso iniziale, il debitore che non avesse avuto in tale momento “necessità” di tutela avrebbe a disposizione un termine di protezione ridotto ove ne facesse successiva richiesta, a seguito dell'intervenuto aggravamento della crisi.

Sarebbe così frustrata - rileva il foro capitolino - “la ratio della normativa che è quella, all'opposto, di circoscrivere temporalmente le misure protettive al minimo ritenuto indispensabile sia dal debitore, sia dal Tribunale”.

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCII il Giudice, nei casi previsti dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, assunte le necessarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive nei trenta giorni dalla pubblicazione della domanda presso il Registro imprese, senza fissare alcuna udienza, né alcun contraddittorio fra le parti, dunque “con efficacia erga omnes, ossia verso tutti coloro che hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo”.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il richiamato art. 55, comma 3, debba essere interpretato nel senso che non vi sia necessità di indicare, né da parte del ricorrente in sede di formulazione della domanda, né da parte del Giudice in sede di adozione del provvedimento, le parti interessate, né che le stesse debbano essere notiziate della richiesta di misure protettive, di talché la conferma delle stesse verrebbe ad avere efficacia erga omnes.

Quanto sopra, si ripete, ove anche la richiesta da parte dell'imprenditore sia stata effettuata in un momento successivo rispetto a quello di deposito del ricorso iniziale ai fini dell'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Osservazioni

Il decisum del Tribunale di Roma si fonda, come visto, su un'interpretazione estensiva dell'art. 54, comma 2, primo periodo, CCII.

Tale norma non pone “divieti” espressi circa la possibilità per il debitore di richiedere le misure protettive in una fase successiva rispetto a quella che attiene alla presentazione del ricorso ex art. 40 CCII.

L'art. 54, comma 2, si “limita” a prevedere che ove il debitore richieda il blocco delle azioni esecutive/cautelari in sede di domanda ex art. 40 CCII, gli effetti protettivi si producono dalla data di pubblicazione della domanda medesima al Registro imprese.

Può immaginarsi che richiedere le misure in sede di ricorso iniziale, anche eventualmente in via prenotativa ex art. 44 CCII, diverrà per gli imprenditori un esercizio “automatico”, per non incorrere nella (possibile) preclusione di non potere poi farne più richiesta.

In realtà, al debitore non dovrebbe essere preclusa la possibilità di richiedere la protezione del patrimonio d'impresa in un momento successivo rispetto a quello del deposito della domanda ex artt. 40-44 CCII.

Quanto sopra, vuoi perché le cause che rendano necessario il blocco delle azioni può verificarsi dopo la presentazione del ricorso introduttivo, vuoi perché il debitore può incorrere in una mera “dimenticanza” (del resto, in vigenza della legge fallimentare, il blocco delle azioni si produceva ope legis,senza alcun particolare onere in capo all'imprenditore).

Se dunque pare opportuno che il debitore possa richiedere le misure anche “tardivamente”, a tutela della conservazione dei valori d'impresa, riteniamo che una nota (non adesiva) possa svolgersi in punto di procedimento.

Il D.Lgs. n. 83/2022 ha introdotto all'interno dell'art. 54, comma 2, CCII un terzo periodo, con decorrenza dal 15 luglio 2022.

Tale norma prevede che il debitore possa richiedere, dopo la presentazione del ricorso ex art. 40, con apposita istanza, ulteriori misure temporanee al fine di evitare che le azioni di uno o più creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative volte alla regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'aggettivo “ulteriori”, riferito alle misure protettive, presuppone che il proponente possa accedere a forme di tutela diverse da quelle riconducibili alle misure “tipiche” ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII.

Allo stesso tempo, tale aggettivo presuppone che il debitore possa presentare la richiesta di protezione anche in un secondo momento rispetto a quello di iniziale di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Vi è una differenza, in punto di procedimento, fra la richiesta di misure protettive tipiche ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, e la richiesta di misure protettive atipiche ex art. 54, comma 2, terzo periodo.

Nel primo caso, gli effetti decorrono direttamente, per quanto in via temporanea, dalla pubblicazione della domanda presso il Registro delle imprese, con effetti erga omnes.

Il Giudice conferma o revoca le misure nei trenta giorni successivi, senza - secondo la lettera della norma - necessità di fissare udienza di comparizione, né di assicurare il contraddittorio (art. 55, comma 3, CCII).

Nel secondo caso, gli effetti discendono direttamente dal decreto giudiziale emesso all'esito del procedimento ex art. 55, comma 2, CCII, il quale prevede che sia fissata l'udienza di comparizione e che sia esperito il contraddittorio.

Ed il decreto giudiziale produce effetti nei confronti delle parti del procedimento.

Tornando al caso in esame, avendo il ricorso iniziale espletato la propria funzione (concessione del termine ex art. 44), lo stesso non sarebbe “integrabile” per sanarne un aspetto solo eventuale ed incidentale, ovvero la richiesta di misure protettive, con effetti erga omnes, in deroga all'art. 54, comma 2, e con un procedimento di conferma che prescinderebbe dal contraddittorio fra le parti.

Ferma la legittimità di una richiesta “tardiva” di misure protettive tipiche da parte dell'imprenditore (per cause sopravvenute, ma anche solo per incolpevole “dimenticanza”), riteniamo che tale fattispecie potrebbe essere ricondotta, sotto il profilo del procedimento, al caso previsto dall'art. 55, comma 2, CCII.

Con la conseguenza che anche nel caso delle misure tardive tipiche, la protezione del patrimonio d'impresa verrebbe a prodursi per effetto del decreto adottato dal Giudice, una volta esperito lo stesso iter previsto per la concessione delle misure atipiche, come richieste dal debitore in corso di procedimento, nel rispetto del contraddittorio fra le parti.