La giustizia senza spada: la riforma organica della giustizia riparativa
31 Gennaio 2023
La giustizia senza spada
La giustizia riparativa si propone quale percorso integrativo e/o parallelo a quello penale tradizionale, dunque, come nuovo modello di giustizia rispetto ai precedenti basati esclusivamente sulla punizione/trattamento dell'autore di reato.
Una giustizia che pone al centro la vittima con i suoi bisogni e che ha come obiettivo principale quello di limitare il più possibile i danni da vittimizzazione: uno spazio “neutro” ove la vittima può far sentire la propria voce e richiedere all'autore di reato una riparazione.
Giustizia, nella sua dimensione umanistica, che cura le relazioni tra le persone e che si preoccupa della collettività attraverso la promozione di occasioni positive di benessere individuale e collettivo.
Definita anche come modello di giustizia relazionale che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni operative in risposta alle conseguenze prodotte dal reato allo scopo di promuovere la riconciliazione delle parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo, ha come finalità quella di recuperare le relazioni e sanare quella frattura ingenerata dal reato.
Comprende una serie di praticherivolte alla vittima, alla riparazione del danno e dell'offesa, alla promozione e responsabilizzazione del reo, al dialogo tra le parti, al coinvolgimento della comunità, all'elaborazione e trasformazione del conflitto. Pratiche di riparazione non più e/o solo materiali, ma definite simboliche.
Ri-parare nell'ottica della giustizia delle relazioni non vuol dire risarcire, in quanto implica l'impegno personale che si esprime nella consapevolezza del danno arrecato e nella considerazione della parte offesa. Riparare significa mettere in gioco qualcosa di sé con l'altro: il dolore delle parti, di colui che ha realizzato l'offesa e di colei che l'ha subita.
La giustizia riparativa negli anni e nelle varie sperimentazioni dentro e fuori dal procedimento penale, dalla giustizia minorile a quella per gli adulti, ha assunto molteplici significati: giustizia trasformativa, preventiva e/o educativa, di comunità e per il benessere delle persone.
La riforma Cartabia con l'introduzione del titolo IV dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa costituirà, pertanto, un banco di prova per il modello riparativo in tutte le sue accezioni e declinazioni. La riforma organica della giustizia riparativa
Il Titolo IV della legge del 17 ottobre 2022 n.150 contenente la disciplina organica della giustizia riparativa, dagli artt. 42 all'art.67, affronta per sezioni la nozione, i principi e gli obiettivi della giustizia riparativa, i criteri e l'accesso ai programmi, le garanzie delle persone legittimate a parteciparvi, le modalità di svolgimento dei programmi e gli esiti, la formazione di mediatori e i servizi per la giustizia riparativa.
L'intero testo normativo si ispira ai principi sanciti a livello internazionale in particolare alla Direttiva 2012/29 GAI UE, alla Raccomandazione del Consiglio D'Europa (2018) 98 sulla giustizia riparativa in materia penale, alla Raccomandazione del Consiglio D'Europa n. 99 (19) in materia mediazione penale e ai Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002.
Nel capo I vengono offerte le definizioni di giustizia riparativa, di vittima del reato, di persona indicata come autore del reato, di esito riparativo e di servizi di giustizia riparativa.
Scorrendo le definizioni si nota come la volontà del legislatore sia stata indirizzata ad accogliere la dimensione relazionale e dialogica propria delle pratiche riparative, in linea con il modello umanistico elaborato in Francia dall'antropologa J. Morineu e con quello dialogico elaborato da Umbreit in Minnesota.
L'art. 42 offre la definizione di vittima del reato individuandola «nella persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».
Per familiare si intende: «il coniuge, la parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, il convivente di fatto di cui all'art. 1. comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa».
Per esito riparativo si intende qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.
Nell'art. 43 vengono fissati i principi e gli obiettivi della giustizia riparativa quali: partecipazione attiva e volontaria delle parti, l'interesse della vittima, il coinvolgimento della comunità, il consenso libero, la riservatezza, informazioni complete, la ragionevolezza e proporzionalità, l'indipendenza dei mediatori, la garanzia del tempo, oltre alla gratuità che i servizi di giustizia devono garantire, così come la non discriminazione. Non viene richiamata in questa disposizione la previsione contenuta nell'art.12 comma 1 lett. c della “direttiva vittime” che richiede tra le condizioni di accesso ai programmi di giustizia riparativa “il riconoscimento dei fatti essenziali del caso”.
L'art. 44 della legge organica di Riforma contempla i criteri di accesso alla giustizia riparativa: «i programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità». In particolare si richiamano le norme procedurali di nuovo conio attraverso le quali si realizza l'innesto della giustizia riparativa:
Il testo di legge prosegue individuando i soggetti che possono partecipare a programmi di giustizia riparativa nell'art. 45, il quale annovera: la vittima del reato, la persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali.
La norma si chiude con l'indicazione di una partecipazione ampia di altri soggetti espressa attraverso la locuzione: “chiunque altro vi abbia interesse”.
L'assenza di tipizzazione scelta in questa norma se da un lato coglie lo spirito della giustizia riparativa nella sua dimensione comunitaria di amministrazione allargata, dall'altro rischia di estendere le maglie ad una platea indiscriminata di soggetti che andrebbe accuratamente selezionata sempre nel rispetto delle garanzie poste a tutela delle vittime di reato.
Proseguendo nell'analisi, l'art. 46 della legge organica si fa carico di riservare uno sguardo particolare ai programmi di giustizia riparativa ove sono coinvolti i minori di età sottolineando la necessità in tutti questi casi che il programma riparativo sia condotto “in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse”.
Per tale ultima ragione ai mediatori viene richiesta una formazione ad hoc, attitudini e competenze specifiche.
In questa prospettiva il documento pubblicato nel 2018 dall'Autorità garante per l'adolescenza e per l'infanzia dal titolo “La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile” apre all'idea di una giustizia riparativa in ambito minorile child oriented volta a rieducare il minore autore di reato e a favorire l'empowerment delle vittime, posizionandosi come strumento di prevenzione dei disagi e della devianza giovanile in molteplici ambiti dove si esprime la personalità del minore, riassegnando un ruolo educativo alla famiglia e alle agenzie di riferimento di costoro.
Il testo della Riforma si sofferma poi sulle garanzie dei programmi di giustizia riparativa in particolare sul diritto all'informazione, sul consenso alla partecipazione ai programmi che deve essere libero, personale, consapevole informato e sempre revocabile, sul dovere di riservatezza che deve connotare ogni programma di giustizia riparativa, sull'inutilizzabilità delle informazioni rese e acquisite durante il percorso di giustizia riparativa nel procedimento penale e alla tutela del segreto a cui è tenuto il mediatore.
In ordine al consenso previsto nell'art. 48 si osserva come il legislatore abbia posto delle specifiche condizioni rispetto all'acquisizione dello stesso da parte del minore di anni 14 e di quello che diversamente ha compiuto gli anni 14 e del soggetto interdetto, inabilitato o amministrato.
In tutti i casi sarà per i minori l'esercente la responsabilità genitoriale ad esprimere il consenso e in mancanza il tutore o curatore speciale, negli altri casi indicati sopra il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno.
La legge organica disciplina nel dettaglio lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che dovranno essere svolti da almeno due mediatori e comprendo, oltre alla mediazione autore - vittima - comunità, anche il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico.
Dopo i colloqui preliminari con le parti di carattere informativo e funzionali a verificare la fattibilità del programma, il percorso riparativo dovrà essere svolto attraverso incontri in spazi e luoghi riservati. L'esito riparativo potrà essere materiale o simbolico è verrà trasmesso dal mediatore all'autorità giudiziaria procedente. All'autorità giudiziaria dovrà essere comunica altresì la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito ripativo.
L'autorità giudiziaria valuterà lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo per le determinazioni di competenza anche ai fini dell'art. 133 c.p. La mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possono comunque produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.
In quest'ottica va letto l'inserimento dell'art. 15-bis alla legge sull'ordinamento penitenziario nella parte in cui stabilisce, tra l'altro, che la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione del lavoro esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI, nonché della liberazione condizionale. Del medesimo tenore appare l'inserimento, all'art. 47, ord. penit. e precisamente, al comma 12, della clausola in forza della quale anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa ed il relativo esito riparativo estinguono la pena detentiva ad ogni altro effetto penale.
La formazione dei mediatori esperti a cui è dedicata l'ultima parte della disciplina unitamente ai servizi di giustizia riparativa diviene il centro nevralgico dell'attuazione di questa disciplina.
Formazione affidata alle Università e ai Centri di giustizia riparativi presenti sui territori e nelle varie regioni d'Italia, che dovranno occuparsi di realizzare percorsi professionali altamente qualificati per futuri mediatori i quali saranno inseriti in un albo nazionale predisposto dal Ministero.
Formazione teorica che prevede lo studio delle discipline penalistiche, criminologiche e vittimologiche e formazione pratica, mirante a sviluppare le capacità di ascolto e relazioni volte alla gestione dei conflitti e a saper lavorare con le vittime e con gli autori di reato.
In ultimo la legge organica si sofferma sui servizi di giustizia riparativa che verranno individuati - recita l'art. 63 - sulla base dei bisogni territoriali e saranno istituiti presso gli enti locali.
Saranno le Conferenze territoriali locali istituite presso ogni Corte d'appello ad effettuare una ricognizione dei servizi già presenti sul territorio, a comprendere il fabbisogno rispetto alla popolazione, a far rispettare i livelli essenziali delle prestazioni e a vigilare sull'applicazione delle garanzie stabilite dal decreto.
Le Conferenze locali verranno coordinate dalla Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, organo che ai sensi dell'art. 61, una volta istituito dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, assumerà i compiti di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. In conclusione
Con l'introduzione della legge organica sulla giustizia riparativa il legislatore ha mutuato molte delle disposizioni interne della disciplina internazionale senza interrogarsi realmente sulla loro applicazione pratica nel procedimento penale, anche rispetto alla cultura della giustizia riparativa. Questa sembra ancora non appartenere a molti degli operatori della giustizia penale, in particolare a coloro che saranno chiamati a facilitare i percorsi riparativi: magistrati, personale dell'amministrazione della giustizia, difensori delle parti, personale dell'amministrazione penitenziaria, servizi minorili, sebbene l'amministrazione della giustizia minorile abbia già da anni acquisito conoscenze e sperimentato buone prassi.
Basti pensare che in alcune regioni d'Italia non sono presenti servizi per la giustizia riparativa; in alcune sono in fase di sperimentazione solo da qualche anno ed in altre ancora più recentemente.
Allora la formazione alla giustizia riparativa non dovrà essere indirizzata solo nei confronti delle figure professionali da formare, i mediatori, che certamente rivestono un ruolo preminente nelle pratiche riparative, ma anche a tutta l'amministrazione della giustizia, che dovrà fare i conti con una visione differente rispetto a quella con cui fino ad oggi, si è guardato alla giustizia penale. La giustizia senza spada, iconografia di un cambiamento che solo il tempo potrà dirci quali benefici avrà prodotto per la vittima, l'autore e la comunità. Riferimenti
|