L'incidenza della recidiva sul regime di procedibilità del delitto di truffa dopo la Riforma Cartabia

01 Febbraio 2023

La Corte costituzionale, nella pronuncia 11 gennaio 2023 (dep. 23 gennaio 2023), n. 4, si è occupata della delicata e mai del tutto sopita questione inerente all'incidenza della recidiva sul regime di procedibilità del delitto di truffa alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
Massima

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», e dell'art. 649-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo perché possa procedere alla rivalutazione della rilevanza delle questioni di incostituzionalità sollevate, alla luce delle intervenute modifiche normative.

Il caso

Un imputato veniva tratto in giudizio per rispondere di tre delitti di truffa, realizzati, secondo la ricostruzione accusatoria il 4, il 5 e il 17 maggio del 2019, avvinti dal nesso della continuazione e aggravati dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Le querele presentate dalle persone offese, in relazione ai tre delitti, venivano rimesse prima dell'apertura del dibattimento. Ma la sussistenza della contestata recidiva, costituendo circostanza aggravante ad effetto speciale, avrebbe dovuto rendere i delitti di truffa procedibili d'ufficio.

Così, nel vigore della previgente normativa, il Tribunale di Firenze, sezione I penale, con ordinanza del 17 gennaio 2022, prospettava alcuni dubbi di incostituzionalità.

In particolare, in via principale, il giudice a quo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, d.lg. 10 aprile 2018, n. 36 – in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. – nella parte nella quale, introducendo l'art. 649-bis c.p., aveva esteso la procedibilità d'ufficio del delitto di truffa all'ipotesi in cui ricorresse la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata), prospettando, dunque, l'illegittimità derivata dell'art. 649-bis c.p. in relazione a tale specifico profilo. Inoltre, in via subordinata, il rimettente sollevava questione di incostituzionalità dell'art. 649-bis c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte nella quale prevedeva la procedibilità d'ufficio dei reati ivi considerati – e, in ulteriore subordine, del solo delitto di truffa – nella ipotesi in cui ricorresse la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata).

La questione

I richiamati sospetti di incostituzionalità gravitavano intorno alla delicata e mai del tutto sopita questione inerente all'incidenza della recidiva sul regime di procedibilità del delitto di truffa (sul tema, Melchionda, Recidiva e regime di procedibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 63). Questione alla “rivitalizzazione” della quale, nel caso di specie, avevano contribuito le modifiche normative intervenute in materia ad opera del d.lg. 10 aprile 2018, n. 36, nonché la successiva presa di posizione sull'argomento da parte delle sezioni unite della Cassazione (Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2020, n. 3585, in C.E.D. Cass., rv.280262-01. Sulla sentenza: Ambrosetti, Recidiva e procedibilità d'ufficio: un'inattesa svolta delle Sezioni unite non esente da critiche, in Dir. pen. proc., 2021, 1324; Rocchi, La recidiva non è più una circostanza aggravante sui generis ai fini della procedibilità, in Giur. it., 2021, 1448).

Occorre, infatti, ricordare che, prima dell'intervento del d.lg. 10 aprile 2018, n. 36, l'art. 640, comma 3, c.p. prevedeva la procedibilità a querela del delitto di truffa, salvo che ricorresse una delle circostanze aggravanti descritte dal comma 2 dell'art. 640 c.p. o altra circostanza aggravante. E, come ricordato dal giudice a quo, nel vigore di tale formulazione della disposizione, la giurisprudenza di legittimità escludeva la recidiva dal novero delle circostanze in grado di modificare il regime di procedibilità.

In seguito, per effetto delle modificazioni avutesi ad opera dell'art. 8, d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, l'art. 640, comma 3, c.p., da una parte, teneva ferma la perseguibilità a querela della truffa e, d'altra parte, prevedeva la procedibilità d'ufficio nella ipotesi nella quale ricorresse una delle circostanze di cui al precedente capoverso o la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7, c.p. Ma l'art. 649-bis c.p., aggiunto dall'art. 11 del medesimo decreto, precisava che, per i fatti procedibili a querela previsti dagli artt. 640, comma 3, 640-ter, comma 4, e per i fatti di cui all'art. 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, si procedesse d'ufficio qualora ricorressero circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero se la persona offesa fosse incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa fosse di rilevante gravità.

Il generico richiamo alle circostanze aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell'art. 649-bis c.p., aveva immediatamente riproposto vecchie incertezze interpretative riguardanti la natura giuridica della recidiva (in argomento, Rocchi, La recidiva, cit., 1449). E tali incertezze erano state sottoposte all'attenzione delle sezioni unite della Suprema Corte, le quali, nel 2020, affermavano che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale presente nell'art. 649-bis c.p., ai fini della perseguibilità d'ufficio, riguardava anche la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata e reiterata), di cui all'art. 99, comma 4, c.p. (Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2020, n. 3585, cit.).

Dunque, in tale contesto normativo e giurisprudenziale, il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere perseguibili d'ufficio i tre delitti di truffa contestati all'imputato. Da qui, i quesiti di incostituzionalità innanzi richiamati.

Le soluzioni giuridiche

Ma, nelle more del giudizio dinanzi alla Consulta, la disciplina oggetto della questione di legittimità costituzionale è stata modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore - a seguito della proroga del termine ordinario di vacatio legis, prevista dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - il 30 dicembre 2022.

In particolare, con l'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stato eliminato dall'art. 640, comma 3, c.p. il riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 7, c.p. Invece, con l'art. 2, comma 1, lett. q), stesso decreto, è stato rimosso dal testo dell'art. 649-bis c.p. il riferimento al danno di rilevante gravità arrecato alla persona offesa e, dopo le parole «si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale», è stato inserito l'inciso «diverse dalla recidiva».

Quindi, alla luce di tali modifiche normative, la recidiva è stata espressamente estromessa dal novero delle aggravanti ad effetto speciale in grado di determinare la procedibilità d'ufficio. Detta esclusione, naturalmente, ha determinato un ampliamento dei casi di procedibilità a querela. Per tale ragione, la Consulta, con ordinanza n. 4 dell'11 gennaio 2023 (dep. 23 gennaio 2023), ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo perché possa rivalutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce della normativa sopravvenuta.

Osservazioni

Benché la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze non consenta di considerare la questione “conclusa”, con l'ordinanza in esame la Consulta offre una prima occasione per riflettere circa l'incidenza della recidiva sul regime di procedibilità del delitto di truffa, alla luce delle richiamate modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con particolare riferimento ad un procedimento pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto.

L'ordinanza, infatti, aggiunge un ulteriore tassello alla riflessione in corso riguardante, più in generale, l'estensione del regime di procedibilità a querela, in relazione a diversi reati contro la persona e contro il patrimonio, dovuta al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Come noto, l'ampliamento dei casi di perseguibilità a querela, rappresentando una delle più significative linee di intervento della recente riforma del sistema penale, ha attirato particolari attenzioni, pure mediatiche, suscitando anche alcune reazioni polemiche (in argomento, Gatta, Riforma Cartabia e procedibilità a querela: due proposte per la soluzione di vecchi problemi, senza allarmismi e stravolgimenti, in Sistema penale, 18 gennaio 2023).

Ora, ponendo specifica attenzione alle peculiarità della vicenda processuale dalla quale hanno tratto la loro scaturigine le questioni di legittimità costituzionale innanzi richiamate, la normativa sopravvenuta potrebbe rendere irrilevanti le censure sollevate dal giudice a quo. L'esclusione della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale in grado di mutare il regime di procedibilità dovrebbe, infatti, rendere i contestati delitti di truffa procedibili a querela. Querela che, nel caso di specie, come già segnalato, è stata rimessa prima dell'apertura del dibattimento. Tuttavia, qualche dubbio, in grado di mantenere la rilevanza delle questioni, potrebbe residuare tenuto conto dei profili intertemporali riguardanti le modifiche normative sopra richiamate, anche alla luce della disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità contenuta nell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a) e b), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (in generale, sull'argomento, Gatta, L'estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022, in Sistema penale, 2 gennaio 2023).

Riferimenti
  • Bartoli-Pifferi (a cura di), Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità, Giuffrè, Milano, 2016.
  • Caruso, Recidiva (I agg.), in Digesto pen., Agg., vol. IV, Torino, 2008, 1037.
  • Giunta, Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela, Giuffrè, Milano, 1993.
  • Malinverni, Circostanze del reato, in Enc. dir., vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960, 66.
  • Manna, Circostanze del reato, in Enc. giur., vol. VI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1993.
  • Mazza, Recidiva, in Enc. dir., vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1988, 68.
  • Melchionda, Le circostanze del reato: origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica, Padova, 2000.
  • Padovani, Circostanze del reato, in Digesto pen., vol. II, Torino, 1988, 187.
  • Pagliaro, Principi di diritto penale, p. spec., II, Delitti contro il patrimonio, Giuffrè, Milano, 2003.
  • Pittaro, Recidiva, in Digesto pen., vol. XI, Torino, 1996, 359.
  • Schirò, circostanze aggravanti del reato, in Digesto pen., Agg., vol. XI, Torino, 2021, 81.
  • Vallini, Circostanze del reato, in Digesto pen., Agg., vol. I, Torino, 2000, 36.
  • Vitarelli, Rimessa alle Sezioni unite la questione relativa all'inclusione della recidiva qualificata tra le aggravanti che ex art. 649-bis c.p. rendono procedibili d'ufficio taluni reati contro il patrimonio dopo il d.lgs. 36/2018, in Sistema penale, 1 aprile 2020.