Albo dei gestori della crisi d'impresa: le FAQ del Ministero della Giustizia

La Redazione
01 Febbraio 2023

È disponibile sul sito del Ministero della Giustizia una sezione aggiornata al 26 gennaio 2023 e dedicata alle domande più frequenti riguardanti l'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese.

È possibile accedere alla sezione delle domande più frequenti seguendo il seguente percorso dall'homepage del sito internet del Ministero:

Come fare per › elenchi e registri › gestori della crisi d'impresa – albo › FAQ.

Al 26 gennaio 2023, le risposte pubblicate dal Ministero riguardano:

  • Albo e modalità di presentazione della domanda: vengono fornite indicazioni su cos'è e a cosa serve l'Albo, le fonti normative che lo disciplinano, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, la validità di quelle presentate tramite posta, PEC o mail prima del 5 gennaio 2023, e l'indicazione della data del 1° aprile 2023 a partire dalla quale sarà consultabile.
  • Requisiti di iscrizione all'albo: con riferimento sia a requisiti formativi, che di onorabilità e professionali. Possono ottenere l'iscrizione, nello specifico, avvocati, commercialisti, esperti contabili che dimostrino di aver adempiuto agli obblighi formativi ivi indicati.
  • Requisito della formazione iniziale: vengono indicati gli enti che possono erogare i corsi obbligatori di formazione iniziali utili all'iscrizione, la durata e i contenuti degli stessi, che devono essere assolti prima della presentazione delle domande.
  • Il tirocinio: tra gli obblighi formativi anche un tirocinio minimo di 6 mesi da svolgersi presso organismi, curatori, commissari giudiziali o professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e che deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione e attestazione di accordi e piano omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti, piani di concordato e altri.
  • L'aggiornamento biennale: si indicano gli enti possibili erogatori dei corsi di formazione , la durata e le materie ad oggetto.
  • Il requisito alternativo ai fini del primo popolamento: possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti indicati, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. In questa sezione vengono fornite approfondite indicazioni.
  • Modalità di documentazione: si risponde alle domande su come comprovare la conformità dell'originale degli atti giudiziari di nomina, su come documentare i requisiti di iscrizione anche con dichiarazione sostitutiva.
  • Il contributo di iscrizione: fissato in 150 Euro, da versarsi tramite PagoPA, bonifico bancario o postale, versamento, con sistemi quali carte di credito o prepagate nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica.
  • Società tra professionisti e studi professionali associati: in caso di iscrizione in forma societaria sarà possibile inserire nell'atto di compilazione della domanda i soci che soddisfino i requisiti di iscrizione a uno degli albi professionali, mentre per gli studi professionali associati il requisito di iscrizione a uno degli albi è richiesto a tutti i professionisti componenti.
Si ricorda che è ancora possibile presentare domanda di inscrizione all'Albo, il cui termine ultimo sarà il prossimo 31 marzo 2023 (sul tema, si rinvia alle precedenti news su questo portale: Quali sono i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa? La circolare DAG , 23 gennaio 2023 e Albo dei gestori della crisi d'impresa e adozione delle specifiche tecniche, 3 gennaio 2023; nonché all'articolo di Savioli-Baldacci, Albo unico dei gestori della crisi: modalità di iscrizione, requisiti professionali e formativi , 12 gennaio 2023).