È legittimo il ricorso alla procedura negoziata senza bando per la stipula del c.d. contratto ponte, in alternativa alla proroga tecnica

Sonia Caldarelli
01 Febbraio 2023

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario della gara sub iudice, con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il TAR Lazio, nel richiamare la portata eccezionale della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quale si evince dal considerando 50 della direttiva 24/2014/UE ("tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali") e dall'art. 32 della stessa direttiva (testualmente trasposto nell'art. 65, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016), ha osservato che tale procedura consente di regola la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla c.d. proroga tecnica, là dove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario della gara sub iudice, con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2019, n. 2687; Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827).

Si è altresì rammentato che la sussistenza dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ed il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nella scelta dello strumento più idoneo a garantire la continuità del servizio, nei limiti della sua sindacabilità in sede giurisdizionale, vanno valutati caso per caso (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827). Sulla scorta di tali premesse, il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, l'esiguo lasso di tempo in cui è destinato a svolgersi il contratto-ponte in essere con la controinteressata, in uno con la parziale internalizzazione del servizio, oltre alla già bandita gara per l'affidamento a regime, giustificano l'affidamento in via d'urgenza.