La CGUE sul rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo per difetto di competenza dell'organo giurisdizionale

La Redazione
01 Febbraio 2023

Un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può, in linea di principio, rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo basandosi sul difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata nello Stato membro emittente. Tale autorità dovrà tuttavia rifiutare l'esecuzione se constata carenze sistemiche o generalizzate che pregiudichino il sistema giudiziario di tale Stato membro e un manifesto difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata in detto Stato membro.

La Corte suprema spagnola sottopone alla Corte di giustizia determinate questioni sollevate nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di ex dirigenti catalani dopo lo svolgimento, il 1° ottobre 2017, di un referendum sull'autodeterminazione della comunità autonoma di Catalogna (Spagna). Alcuni degli imputati che avevano lasciato la Spagna, tra i quali il sig. Lluís Puig Gordi, sono stati oggetto di mandati d'arresto europei (in prosieguo: i «MAE»). Gli organi giurisdizionali belgi hanno rifiutato di dar seguito al MAE emesso nei confronti del sig. Puig Gordi. Essi hanno ritenuto che esistesse un rischio di violazione del diritto di quest'ultimo a essere giudicato da un giudice costituito per legge, dal momento che la competenza della Corte suprema spagnola a giudicare le persone di cui era chiesta la consegna non era fondata su una base giuridica espressa.

La Corte suprema spagnola si domanda se un'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa rifiutarsi di eseguire un MAE invocando un motivo di non esecuzione non risultante nella decisione quadro relativa al MAE [1] o un difetto di competenza dell'autorità giudiziaria emittente (nel caso di specie, la Corte suprema spagnola) a emettere il MAE di cui trattasi. Per di più, essa nutre dubbi in ordine alle condizioni alle quali l'autorità giudiziaria responsabile dell'esecuzione di un MAE (nel caso di specie, gli organi giurisdizionali belgi) può rifiutare l'esecuzione di tale MAE per un'asserita violazione dei diritti fondamentali dell'imputato. Essa si interroga, in particolare, sulla possibilità, per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, di valutare a tal fine la competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata in caso di consegna di quest'ultima allo Stato membro emittente.

La Corte suprema spagnola indica altresì che la stessa deve statuire in merito al mantenimento o alla revoca dei MAE esistenti e interpella la Corte riguardo alla questione dell'eventuale emissione di nuovi MAE.

La Corte, riunita in Grande Sezione, ricorda che i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri costituiscono la chiave di volta del sistema di cooperazione giudiziaria del MAE. La stessa sottolinea tuttavia, del pari, l'importanza cardinale che riveste il diritto fondamentale a un equo processo. Infatti, tale diritto garantisce la tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e la salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri. È alla luce di tali principi e di tale diritto che la Corte risponde come segue alle questioni della Corte suprema spagnola.

Un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l'esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Se così fosse, la decisione quadro non sarebbe applicata uniformemente e gli Stati membri potrebbero determinare liberamente la portata dell'obbligo di eseguire i MAE. La Corte aggiunge che una decisione di rifiuto, adottata a seguito di un adeguato esame, deve avere carattere eccezionale.

Tuttavia, l'autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l'esecuzione di un MAE sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell'Unione. La portata di tale disposizione non deve peraltro andare oltre l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali, obbligo previsto nella decisione quadro, come interpretata dalla Corte.

Inoltre, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un'autorità giudiziaria che era competente a tal fine in forza del diritto nazionale dello Stato membro emittente e rifiutare l'esecuzione del mandato qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.

Per contro, qualora la persona ricercata affermi che la sua consegna allo Stato membro emittente (nel caso di specie, la Spagna) l'esporrà a una violazione del diritto fondamentale a un equo processo, in quanto sarebbe ivi giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (nel caso di specie, gli organi giurisdizionali belgi) deve valutare la fondatezza di detta asserzione nell'ambito dell'esame in due fasi previsto dalla giurisprudenza della Corte. Tale autorità deve pertanto verificare:

- innanzitutto, se esiste un rischio reale di violazione di tale diritto a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona interessata;

- inoltre, all'occorrenza, in modo concreto e preciso, se, alla luce della situazione individuale di tale persona, della natura del reato e del contesto fattuale, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona di cui trattasi corra un siffatto rischio in caso di consegna a detto Stato membro.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà rifiutare l'esecuzione fondandosi sul difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata soltanto se la stessa conclude, da un lato, nel senso dell'esistenza di siffatte carenze nello Stato membro emittente e, dall'altro, di un manifesto difetto di competenza di tale organo giurisdizionale.

La Corte aggiunge che, in forza dell'obbligo di leale cooperazione, il rifiuto di esecuzione fondato su un manifesto difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata deve essere preceduto da una previa richiesta all''autorità giudiziaria emittente di informazioni complementari, conformemente a quanto prevede la decisione quadro.

In ultimo luogo, la Corte statuisce che è possibile emettere diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l'esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato. Tuttavia, l'esecuzione di un nuovo MAE non deve comportare una violazione dei diritti fondamentali di tale persona e l'emissione del medesimo deve rivestire un carattere proporzionato.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga


[1] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).