Sulle ipotesi di inammissibilità dell’appello per violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
02 Febbraio 2023

Il Consiglio di Stato interviene sulle ipotesi di inammissibilità dell'appello per violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità dei motivi di gravame.

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi, con un appello di 53 pagine, affidato a cinque autonomi mezzi di gravame, nell'ambito di un giudizio ad oggetto l'annullamento degli atti dell'amministrazione comunale per lavori di riqualificazione di una piazza, finalizzati alla realizzazione di un parcheggio interrato, in quanto confliggenti con gli interessi delle appellanti e del loro fabbricato di proprietà, ubicato nella medesima piazza.

Il collegio, in particolare, dichiara l'inammissibilità dell'appello per violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità dei motivi, sanciti dagli artt. 3, comma 2, 40, commi 1, lett. d), e comma 2, e 101, comma 1, c.p.a., evidenziando, peraltro, che l'obbligo di specificità e chiarezza (che compendia anche quello di sinteticità) dei motivi di appello, e la conseguente inammissibilità del gravame derivante dalla sua violazione, è pienamente vigente anche dopo l'entrata in vigore del d.P.C.S. del 2016, così come tale obbligo è da ritenersi violato anche in presenza dei c.d. “motivi intrusi”.

Il collegio, infine, sottolinea come tali principi siano stati condivisi, di recente, anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha avuto modo di ribadire la legittimità della sanzione dell'inammissibilità (del ricorso per cassazione), a fronte della violazione dei doveri di specificità e sinteticità, ovvero della violazione del c.d. principio di autosufficienza nella predisposizione del ricorso per cassazione.