Ricorsi elettorali: al Giudice ordinario la giurisdizione in tema di esercizio del diritto di voto

Redazione Scientifica
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02 Febbraio 2023

Il TAR Lazio afferma la giurisdizione del giudice ordinario in materia di giudizi su ricorsi elettorali, volti a tutelare l'esercizio del diritto di voto, ovvero la piena facoltà di scelta dei candidati da parte dell'elettore.

Il ricorrente, iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, proponeva azione di accertamento, dinanzi al T.a.r. Lazio, per far sollevare la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale n. 165/2017, che avrebbero determinato un eccessivo squilibrio della rappresentanza, nonché degli artt. 129 e 130 c.p.a., nella parte in cui non prevedono la giurisdizione del giudice amministrativo in materia.

Deduceva, in particolare, di non poter esercitare il diritto di voto, sotto il profilo della effettiva e sostanziale libertà di determinazione, consapevole e secondo coscienza, nell'esprimere la preferenza nella scelta del candidato, in dipendenza di un asseritamente illegittimo “blocco” delle candidature da parte del sistema politico.

Il collegio, nell'esaminare il ricorso, ha anzitutto escluso che in materia sussista l'autodichia delle Camere, posto che quest'ultima si giustifica in base alla riserva esclusiva di giudizio di cui il Parlamento dispone in ordine alla verifica della propria legittima composizione, mentre la doglianza del ricorrente si colloca in una fase ad essa ancora anteriore e pregiudiziale.

Ciò premesso, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non trattandosi di atti della fase preparatoria-amministrativa delle competizioni elettorali, in quanto la situazione giuridica del ricorrente ha consistenza di diritto soggettivo pieno e come tale, ad avviso del Collegio, va devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

L'azione promossa dal ricorrente, infatti, non è rivolta ad avversare l'esclusione o l'ammissione di candidati o di liste dalla competizione elettorale, bensì i limiti che derivano all'esercizio del diritto di voto da parte dell'elettore nell'attuale ordinamento, con lesione di un diritto soggettivo pieno.

Tutto ciò considerato, il collegio, in continuità con la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, ha ritenuto che in materia di giudizi su ricorsi elettorali, quando viene esercitata un'azione giurisdizionale da parte di un elettore a tutela dell'esercizio del diritto di voto, per garantire la piena facoltà di scelta dei candidati, risultando così dedotta una fattispecie che non verte in ordine alla fase preparatoria del procedimento elettorale né in ordine a contestazioni sulla convalida di eletti da parte di candidati (la cui verifica spetterebbe al Parlamento), non sussistono impedimenti di principio o anche di tipo applicativo che ostino alla devoluzione della domanda al giudice munito di giurisdizione sui diritti, ossia al giudice ordinario.