La massima - In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca - se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione). Solo in tale ipotesi, infatti, la banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore.
In tale ipotesi, infatti, non può ritenersi operante il principio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenza che né l'imprenditore, né gli organi concorsuali hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).
La decisione della Cassazione - La Corte d'Appello aveva qualificato la fattispecie come mandato irrevocabile all'incasso e non una cessione di credito. Di conseguenza l'istituto di credito non avrebbe potuto compensare il proprio credito per le anticipazioni effettuate a favore della società cliente anteriori l'ammissione al concordato preventivo, con il proprio debito per le somme riscosse nell'interesse del cliente - in adempimento del mandato all'incasso - poiché successivo all'ammissione al concordato preventivo.
Nell'ambito delle procedure concorsuali, infatti, perché possa operare la compensazione - ai sensi degli artt. 56 e 169 l.fall. - credito e debito devono essere anteriori alla procedura stessa.
Inoltre, a differenza della cessione di credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento della titolarità del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa.
Tale obbligo, peraltro, non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito. Di conseguenza se questa avviene dopo la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione (così Cass. n. 22277/2017).
Tuttavia, osserva la Corte, la giurisprudenza ha riconosciuto l'opponibilità alla procedura concorsuale del cosiddetto “patto di compensazione” (o anche patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto) eventualmente previsto nel contratto di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it