Ipotesi di disapplicazione regolamentare da parte del giudice amministrativo

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
02 Febbraio 2023

Per il TAR Lazio il giudice amministrativo, a determinate condizioni, può disapplicare incidenter tantum un regolamento presupposto illegittimo nell'ambito di un giudizio di cognizione dove il petitum di parte non contempla la possibilità di disporne l'annullamento.

Parte ricorrente contestava l'illegittimità della sua esclusione dal concorso per il reclutamento di personale docente, per mancanza del titolo di partecipazione dell'abilitazione all'insegnamento, richiesto dal bando, ritenendo di essere invece in possesso del requisito di ammissione, per la sostanziale equiparazione della laurea in lettere e delle previsioni contenute nella Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016 al titolo abilitante richiesto dal bando concorsuale.

Invero, la ricorrente non formulava alcuna domanda di annullamento con riferimento al d.P.R. n.19/2016, ritenendo esservi un contrasto tra la norma regolamentare e il provvedimento di esclusione impugnato.

Per il collegio viene in rilievo un caso di apparente distonia tra l'azione amministrativa e una fonte normativa di rango secondario, cui fa da contraltare, al contempo, una condizione di simpatia tra il provvedimento gravato e la legge, dinanzi alla quale le disposizioni veicolate dal regolamento devono essere ritenute cedevoli, in ossequio al principio gerarchico secondo cui lex inferiori non derogat superiori.

Invero, al giudice amministrativo è riconosciuto il potere di annullare le statuizioni contenute in atti regolamentari che non siano conformi, così come nel caso di specie, alla legge, mentre al giudice ordinario, investito di una questione afferente a diritti soggettivi, è riconosciuto il potere di disapplicare incidenter tantum gli atti amministrativi e i regolamenti illegittimi (art. 5 l. n. 2248/1865, all. E), facendo prevalere i dettami promananti dalla norma primaria a tutela delle posizioni giuridiche vantate dai consociati.

Il potere di annullamento riconosciuto, in via esclusiva, al giudice amministrativo, tuttavia, può essere validamente esercitato, in ossequio al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricavabile dall'art. 112 c.p.c., solo nel caso in cui con l'atto introduttivo del giudizio sia stata formulata un'apposita domanda di annullamento, che si estenda anche alla fonte normativa di rango secondario, mediante la tecnica della c.d. “doppia impugnazione”, facendo valere i profili di illegittimità derivata che dall'atto regolamentare presupposto, non immediatamente lesivo, si riverberano sul provvedimento amministrativo a valle.

Il collegio, quindi, nell'evidenziare che parte ricorrente non aveva formulato alcuna domanda di annullamento con riferimento al d.P.R. n. 19/2016, ritiene che, pur essendo inibito al g.a. di annullare il regolamento nella parte in cui reca una disposizione contrastante con una fonte di rango primario, atteso il divieto di pronunciarsi ultra petitum, deve comunque essere riconosciuto al medesimo giudice amministrativo, una volta accertata l'antipatia sussistente tra una fonte regolamentare e una norma di rango primario, il potere di disapplicare la norma del regolamento incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, rendendo irrilevante l'asserita difformità esistente tra il regolamento e l'azione amministrativa a valle, atteso che quest'ultima risulta essere conforme alla legge.

Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe al risultato paradossale secondo cui il giudice, limitandosi a rilevare l'antinomia esistente tra provvedimento e regolamento presupposto, obliterando di valutare la conformità della fonte secondaria rispetto alla legge, finirebbe per disapplicare proprio quest'ultima, tradendo la chiara disposizione di cui all'art. 101, co. 2, Cost., secondo cui “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.