Il punto sulla Riforma Cartabia: persone, famiglie e minori
Redazione Scientifica
02 Febbraio 2023
La riforma del processo civile ha inciso in maniera significativa sulle disposizioni riguardanti la famiglia. L'art. 3, comma 33 del d.lgs. n. 149/2022, dando attuazione alla legge delega, ha previsto un nuovo rito per le persone, le famiglie e i minorenni in vigore a partire dal 28 febbraio 2023. La riforma ha introdotto il nuovo rito nel libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV, prevedendo un titolo apposito, rubricato “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”; il titolo IV bis.
Ambito di applicazioneLe novità in esame si applicano in via generale dal 28 febbraio 2023 ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (art. 473-bis c.p.c.). DecorrenzaDi seguito una tabella dove è riportata nel dettaglio la data di decorrenza delle principali novità.
Novità
Riferimenti normativi
Entrata in vigore
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 206/2021 E SUCCESIVE MODIFICHE
Art. 1, comma 35, l. 206/2021, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 149/2022
22 giugno 2022 *
Riparto di competenze tra T.m. e T.o. (art. 38 disp. att. c.c.)
Art. 1, comma 28, l. 206/2021, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 149/2022
22 giugno 2022*
Allontanamento del minore (art. 403 c.c.)
Art. 1, comma 27, l. 206/2021
22 giugno 2022
Il curatore speciale del minore (art. 78 c.p.c.)
Art. 1, commi 30 e 31, l. 206/2021, da ultimo modificato dall'art. 3, d.lgs. 149/2022
22 giugno 2022*
CTU (art. 13-14 disp. att. c.c.)
Art. 1, comma 34, l. 206/2021, da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 149/2022
22 giugno 2022*
Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 709-ter c.p.c.)
Art. 1, commi 23, 28, 33, l. 206/2021, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 149/2022 con inserimento dell'art. art. 473-bis 39 Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
22 giugno 2022*
*Si segnala che le disposizioni introdotte hanno subito varie modifiche dal d.lgs. 149/2022, che entreranno in vigore dal 28 febbraio 2023 (ex art. 35. d.lgs. 149/2022, come da ultimo modificato ex art. 1, c. 380, l. 197/2022).
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA, D.LGS. 149/2022
Novità
Riferimenti normativi
Entrata in vigore
Composizione del tribunale
La Composizione del tribunale è collegiale, ma la trattazione è, di fatto, monocratica.
Art. 473-bis-1
(9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascoltodel minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applicaai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto dellemodalita' previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di proceduracivile. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, ilpresidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorariocui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento diattivita' istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decideresul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei)**
28 febbraio 2023
Istruttoria
Nei procedimenti riguardanti i figli minori o maggiorenni portatori di handicap il giudice può:
- disporre di mezzi al di fuori dei limiti del codice civile;
- ordinare l'integrazione della documentazione depositata o
- disporre ordini di esibizione;
- indagine dei redditi, patrimoni e tenore di vita.
Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può:
- assumere informazioni;
- acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.
Art. 473-bis-2, 3 e 9
Ascolto del minore
Nei procedimenti che lo coinvolgono deve essere:
- condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari;
- deve svolgersi in modo da garantire riservatezza e serenità al minore;
- le opinioni espresse dal minore devono essere tenute in considerazione;
- deve essere videoregistrato o tenuta traccia con verbale dei comportamenti del minore;
- il minore deve essere informato sui temi oggetto dell'ascolto;
- non può aver luogo se è pregiudizievole per il minore, tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche dello stesso o appare del tutto privo di utilità.
Art. 473-bis-4, 5, 6
Mediazione familiare
-il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare;
-le parti possono rivolgersi ad un mediatore tra quelli iscritti all'albo
(La mediazione familiare, di D. Ravenna, in IUS Famiglie)
Art. 473-bis.10
Competenza per territorio
- controversie riguardanti i minori;
- competente giudice di residenza abituale del minore (in caso di trasferimento del minore: ultima residenza abituale prima del trasferimento);
- per tutte le altre controversie si applicano le disposizioni generali.
Art. 473-bis.11
28 febbraio 2023
Atti introduttivi e documenti da allegare al ricorso
Art. 473-bis.12 -13
Attività pre Prima udienza
-entro 90 giorni dal deposito del ricorso il giudice deve fissare la prima udienza;
- entro 20 giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria, modificare domande, proporre nuove prove e depositare documentazione a seguito della domanda del resistente;
Le parti:
-possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova per affidamento e mantenimento dei figli minori;
-possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al
momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
- in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il giudice adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e fissa entro i successivi 15 giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati.
Art. 473-bis.14 - 19
Intervento del terzo
Ammesso solo entro il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che il terzo compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Art. 473-bis.20
Prima udienza
le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi;
- il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione;
- se la conciliazione non riesce, il giudice relatore sentite le parti dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti;
- l'ordinanza del giudice costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale conservando la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda;
- il giudice ammette i mezzi di prova e fissa l'udienza per la relativa assunzione, da tenersi entro 90 giorni;
- se la causa è matura per la decisione, il giudice ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio per la decisione.
(Procedimento: la prima udienza, di C. Costabile, in IUS Famiglie)
Art. 473-bis.21-22
Reclamo
- può essere proposto con ricorso alla corte di appello; - deve essere proposto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza oppure dalla comunicazione, o dalla notificazione se precedente; - il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro 60 giorni dal deposito decide e provvede sulle spese con ordinanza immediatamente esecutiva.
Art. 473-bis.24
Relazioni tecniche
Art. 473-bis.26-27
Decisione
il giudice relatore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, e un termine per deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; uno per il deposito delle comparse conclusionali; uno per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza la causa viene quindi rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio; la sentenza è depositata nei successivi 60 giorni.
Art. 473-bis.28
Attuazione dei provvedimenti temporanei e urgenti
Art. 473-bis.29
Appello
- si propone con ricorso;
- nei 5 giorni successivifissata udienza e raccolte dal presidente le relazioni dei servizi sociali;
appellato deve costituirsi entro 30 giorni prima dell'udienza;
-dopo trattazione della causa ed esaurimento dell'istruttoria deposita la sentenza nei successivi 60 giorni;
-possono essere adottati provvedimenti indifferibili ed urgenti;
-ammessa produzione nuove prove se riguarda diritti indisponibili.
Art. 473-bis.30 –35
Garanzie a tutela del credito
Art. 473-bis.36
Attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento dei figli
Art. 473-bis.38-39
Casi di violenza domestica o di genere
Artt. 473-bis.40-46
28 febbraio 2023
Pagamento diretto
Art. 473-bis.49
Doppio giudizio (separazione-divorzio)
Art. 473-bis.49
Procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio o di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio
Art. 473-bis.51
Tribunale unico
- un giudice unico e specializzato è competente per tutti i procedimenti familiari o di protezione per i minori di età e per i soggetti vulnerabili; rimangono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale; - il tribunale è articolato su base circondariale e distrettuale e composto da giudici specializzati che non possono essere destinati a trattare altri affari; - il tribunale distrettuale rimane competente per tutti i procedimenti del c.d. penale minorile e per le adozioni (gli affidamenti rimangono di competenza del tribunale circondariale) e decide in composizione collegiale; - la sezione distrettuale è competente anche per decidere sull'impugnazione di tutti i provvedimenti, provvisori e definitivi, emessi dal tribunale circondariale; - le impugnazioni contro i provvedimenti definitivi emessi dal tribunale distrettuale quale giudice di prima istanza (ad esempio adottabilità) sono impugnabili davanti alla sezione specializzata della corte d'appello mentre i provvedimenti provvisori sulla decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale sono ricorribili in cassazione; - i procedimenti in materia civile, sia presso il circondario sia presso il distretto, sono regolati da un rito unitario.
art. 30 d.lgs. 149/2022 che ha modificato o introdotto gli artt. 49-51 l. 12/41 e art. 49 c. 1 d.lgs. 149/2022
Procedimenti instaurati dopo il 30 ottobre 2024
Giudici onorari
artt. 15 c. 1,17 c. 1 e 19 c. 1 d.lgs. 151/2022
Dal 1 gennaio 2025
*Modifica ex art. 8 della l. n. 14/2023, di conversione del d.l. n. 198/2022 (cd. Milleproroghe 2023)
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