La remissione tacita della querela dopo la Riforma Cartabia

Davide Pretti
02 Febbraio 2023

La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha ampliato i casi di rimessione tacita della querela. Vediamo quali sono e quali formalità informative devono essere espletate nei confronti della persona offesa.

In quali casi è ora prevista la remissione tacita della querela e quali avvisi devono essere dati alla persona offesa?

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) è intervenuta in tema di remissione della querela sul testo del primo comma dell'art. 152 c.p., laddove il legislatore - nell'indicare che la remissione è causa estintiva del reato - estende ora il riferimento, originariamente ai soli delitti, a tutta la platea dei reati, così da ricomprendervi anche le contravvenzioni che possono ora essere procedibili a querela di parte, come per le ipotesi di cui agli artt. 659 e 660 c.p.

La modifica più significativa è l'introduzione di due nuovi casi di remissione tacita della querela, accanto alla tradizionale ipotesi del compimento di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

In primo luogo, vi è remissione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone. Una modifica giustificata dal fatto che non infrequentemente persone offese, dopo aver sporto querela, omettevano di presentarsi all'udienza deputata all'assunzione della loro testimonianza. Al riguardo, si considerino le ipotesi della c.d. truffa online in cui la vittima, che può aver patito anche un danno economico piuttosto modesto, si trovi onerata - anche in relazione alla giurisprudenza in tema di competenza territoriale - a spostarsi, a distanza di anni dal fatto, in un Tribunale a grossa distanza dalla propria residenza.

La giurisprudenza si era così già confrontata - in tema di giudizio avanti al Giudice di pace - con l'eventualità di ravvisare nella mancata comparizione del querelante un caso di remissione tacita di querela, fornendo risposta positiva (Cass. pen., sez. un., n. 31668/2016). L'ipotesi ora formalizzata richiede ovviamente che la mancata comparizione sia ingiustificata: l'organo giudicante, nei casi ambigui, dovrò disporre opportuni accertamenti, anche per verificare - qualora ve ne siano i presupposti - che la mancata comparizione non sia stata determinata da indebiti condizionamenti esterni (violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità, ecc.).

La disposizione in esame, comunque, non si applica qualora il querelante sia persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater c.p.p., oppure quando la persona che ha proposto querela abbia agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 121 c.p.

La legge intende così evitare che la mancata comparizione del querelante non sia dovuta ad una scelta consapevole della vittima ma che sia invece imputabile ad una situazione di compromissione delle facoltà di discernimento della vittima o ad una negligenza del suo rappresentante.

L'automatismo che ora la legge associa alla mancata comparizione del querelante ha imposto di inserire un comma 1-bis all'art. 133 c.p.p. che prevede che in tali casi non si debba procedere a disporre l'accompagnamento coattivo del testimone che non sia comparso in udienza.

Inoltre, è stato modificato l'art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa).

Si è previsto, inoltre, che vi è remissione tacita della querela quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo. E nel caso in cui tale esito comporti l'assunzione di impegni comportamentali da parte dell'imputato, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni siano stati rispettati. Analogamente, si è interpolato anche l'art. 62, comma 1, n. 6), c.p., prevedendo quale circostanza attenuante comune l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato concluso con un esito riparativo. La scelta del legislatore è dunque quella di individuare una modalità alternativa alla giustizia tradizionale, che sia in grado - tramite percorsi riparativi - di elidere l'offesa cagionata dal reato.

Le due nuove forme di remissione tacita della querela impongono - in ossequio ai doveri informativi imposti dalla c.d. “Direttiva vittime” (artt. 4, 5 e 6 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012) - adeguate formalità informative alla persona offesa, la quale ora dovrà essere informata, ai sensi dell'art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), p-bis) e p-ter), c.p.p., rispettivamente che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta remissione tacita di querela nonché della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che tale partecipazione, conclusa con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela. Viene inoltre modificato l'art. 142 disp. att. c.p.p. laddove si stabilisce che l'atto di citazione del testimone deve, parallelamente, contenere l'avvertimento delle conseguenze in caso di mancata comparizione del querelante.