La Cassazione ci ripensa: la novella della Riforma Cartabia sulle impugnazioni non è retroattiva

Redazione Scientifica
01 Febbraio 2023

A pochissimi giorni dalla pronuncia con cui un'altra sezione della Cassazione aveva dichiarato immediatamente applicabile il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p., i Supremi Giudici della Quinta penale hanno espresso un parere in completa opposizione, ritenendo che la novità introdotta dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) non possa essere applicata a vicende processuali anteriori alla sua entrata in vigore.

Ne avevamo dato notizia pochi giorni fa nella news Riforma Cartabia: immediatamente applicabile la disposizione sulle impugnazioni ai soli interessi civili, parlando di come la Cassazione avesse ampiamente motivato la scelta dell'immediata applicazione.

La disposizione di nuova introduzione prevede che nei casi in cui la sentenza sia impugnata ai soli effetti civili, il Giudice d'appello e la Corte di cassazione, previa valutazione di non inammissibilità, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente, i quali decideranno sulla base delle prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

All'indomani della sua entrata in vigore, quindi, sorgono già i primi dubbi interpretativi sulla novella legislativa e la Cassazione in esame ha disposto che non debba farsi applicazione del nuovo art. 573, comma 1-bis c.p.p. alle sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022. A tale conclusione i Giudici sono giunti prendendo le mosse dalla Cass. pen., sez. Unite, n. 27614/2007, secondo la quale, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni ad hoc, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. Il regime delle impugnazioni deve quindi ancorarsi alla disciplina in vigore all'atto di pronuncia della sentenza e non quella vigente al momento della loro presentazione; ciò perché «il potere di impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata». La Cassazione stressa poi sull'importanza della tutela dell'affidamento sulla fissità del quadro normativo, sottolineata anch'essa dalle Sezioni Unite richiamate, principio ritenuto espressamente non leso nella sentenza della settimana scorsa.

*Fonte: DirittoeGiustizia