Aiuti di Stato: la Corte annulla parzialmente la decisione della Commissione concernente il "regime spagnolo di tax lease"

La Redazione
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02 Febbraio 2023

La CGUE (2 febbraio 2023, cause riunite C-649/20 P, C-658/20, C-662/20 P) annulla in parte la decisione della Commissione sul "regime spagnolo di tax lease". Per la Corte, il recupero integrale dell'importo dell'aiuto è stato ordinato, infatti, sulla base di una identificazione erronea dei beneficiari.

Nel 2006 alla Commissione europea erano state presentate numerose denunce in merito all'applicazione del «regime spagnolo di tax lease» a taluni accordi di locazione finanziaria, nei limiti in cui tale regime consentiva alle compagnie di trasporto marittimo di beneficiare di una riduzione di prezzo dal 20% al 30% per l'acquisto di navi costruite da cantieri navali spagnoli, a discapito delle vendite dei cantieri navali di altri Stati membri. Secondo la Commissione, l'obiettivo del regime spagnolo di tax lease era di far beneficiare di vantaggi fiscali gruppi d'interesse economico (in prosieguo: i «GIE») e gli investitori che vi partecipavano, i quali trasferivano successivamente una parte di tali vantaggi alle compagnie di trasporto marittimo che avevano acquistato una nave nuova.

Nella decisione controversa[1], adottata nel luglio 2013, la Commissione ha ritenuto che tre delle cinque misure fiscali che formavano il regime spagnolo di tax lease costituissero aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sotto forma di un vantaggio fiscale selettivo, parzialmente incompatibile con il mercato interno. Dato che all'aiuto in questione era stata data esecuzione a partire dal 1° gennaio 2002 in violazione dell'obbligo di notifica[2], la Commissione ha ingiunto alle autorità nazionali di procedere al suo recupero presso gli investitori, vale a dire i membri dei GIE.

Nel settembre 2013, il Regno di Spagna, la Lico Leasing SA e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (PYMAR) SA hanno presentato ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa. Nella sua sentenza Spagna e a./Commissione[3], il Tribunale ha dichiarato che il vantaggio conseguito dagli investitori dei GIE non era selettivo e che la motivazione di tale decisione concernente i criteri di distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi commerciali non era sufficiente. Esso ha pertanto annullato la decisione controversa.

Investita di un'impugnazione proposta dalla Commissione nei confronti di tale sentenza, la Corte, con sentenza Commissione/Spagna e a. (C-128/16 P)[4], l'ha annullata ritenendo, in particolare, che l'applicazione del requisito relativo alla selettività su cui la Commissione aveva fondato la propria analisi fosse erronea. Essa ha tuttavia considerato che, dato che il Tribunale non si era pronunciato su tutti i motivi dedotti dinanzi ad esso, lo stato degli atti non consentiva di statuire sulla controversia e ha pertanto rinviato le cause al Tribunale.

Con la sua sentenza di rinvio Spagna e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati dal Regno di Spagna, dalla Lico Leasing e dalla PYMAR, queste ultime sostenute nelle loro conclusioni da 34 entità che erano state ammesse ad intervenire allo stesso fine nell'ambito della causa C128/16 P (in prosieguo: le «intervenienti nella prima impugnazione»).

In tale sentenza, il Tribunale ha respinto il motivo diretto a contestare la selettività del regime spagnolo di tax lease, ritenendo in sostanza che l'esistenza di un ampio potere discrezionale dell'amministrazione fiscale ai fini dell'autorizzazione dell'ammortamento anticipato fosse sufficiente per ammettere la selettività del regime spagnolo di tax lease nel suo complesso. Esso ha respinto anche i motivi vertenti su un difetto di motivazione della decisione controversa, sulla violazione del principio di parità di trattamento, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché dei principi applicabili al recupero dell'aiuto. A quest'ultimo riguardo, in particolare, esso ha considerato che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto ordinando il recupero integrale dell'aiuto in questione presso i soli investitori dei GIE, sebbene parte del vantaggio fiscale ottenuto fosse stata trasferita a terzi, vale a dire le compagnie di trasporto marittimo.

Il Regno di Spagna, la Lico Leasing e la PYMAR, nonché le intervenienti nella prima impugnazione hanno quindi proposto tre impugnazioni distinte contro la sentenza impugnata, chiedendo l'annullamento della medesima e, di conseguenza, della decisione controversa.

Con la sua sentenza la Corte accoglie il motivo del Regno di Spagna vertente su un difetto di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda il recupero dell'aiuto in questionee respinge le impugnazioni per il resto.Avendo pertanto parzialmente annullato tale sentenza e ritenendo di essere in grado di statuire essa stessa definitivamente sulla parte dei ricorsi che restava da esaminare, la Corte dichiara, in esito al suo esame, che occorre annullare la decisione controversa nei limiti in cui essa ordina il recupero integrale dell'importo dell'aiuto di cui trattasi presso i suoi beneficiari sulla base di una identificazione erronea di questi ultimi.

Giudizio della Corte

In un primo momento, la Corte esamina l'eccezione di irricevibilità dedotta dalla Commissione nei confronti dell'impugnazione proposta dalle intervenienti nella prima impugnazione, vertente su un errore di diritto che vizierebbe la loro qualità di intervenienti nell'ambito del procedimento di rinvio. A tal proposito, la Corte ritiene che l'articolo 40 dello Statuto della Corte, il rispetto dei diritti procedurali garantiti agli intervenienti dal regolamento di procedura del Tribunale e il principio di buona amministrazione della giustizia impongano, nell'ambito di un'articolazione coerente dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, che un interveniente in sede di impugnazione goda di pieno diritto dello status di interveniente dinanzi al Tribunale, dopo il rinvio dinanzi a detto giudice a seguito dell'annullamento da parte della Corte di una decisione del Tribunale. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto riconoscendo un tale status alle interessate, in siffatte circostanze. Di conseguenza, le interessate sono, in quanto tali, legittimate a proporre un'impugnazione contro la sentenza in quanto, peraltro, tale sentenza incide su di loro direttamente[1], poiché, respingendo i ricorsi, quest'ultima le espone al rischio di dover rimborsare gli aiuti percepiti. La loro impugnazione è pertanto ricevibile.

In un secondo momento, la Corte esamina i motivi di impugnazione vertenti, gli uni, sull'analisi della selettività del regime spagnolo di tax lease e, gli altri, sull'obbligo di recupero.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione del requisito relativo alla selettività, la Corte sottolinea, innanzitutto, che una misura fiscale vantaggiosa la cui concessione dipenda dal potere discrezionale dell'amministrazione fiscale non può considerarsi avere carattere generale. Ne discende che la selettività di una siffatta misura non può essere valutata sulla base di un metodo specificamente concepito per evidenziare la selettività nascosta di misure fiscali vantaggiose di portata generale[2]. Orbene, nella fattispecie, il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sull'esame di una misura la cui concessione dipendeva dal potere discrezionale delle autorità competenti, per cui non può essergli contestato di aver omesso di esaminarla secondo il metodo applicabile alle misure fiscali aventi carattere generale.

La Corte si occupa quindi dei criteri di valutazione rilevanti in presenza di una misura fiscale vantaggiosa concessa in modo discrezionale e concorda con il Tribunale nel rammentare che l'esistenza di un sistema di autorizzazione non implica, di per sé, che la misura considerata sia selettiva. Infatti, una tale qualificazione richiede che venga dimostrato che le autorità competenti dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare i beneficiari e le condizioni per la concessione della misura considerata, di modo che l'esercizio di tale potere deve essere considerato tale da favorire le imprese o produzioni beneficiarie rispetto ad altre, non beneficiarie, che tuttavia si trovano in una situazione paragonabile alla luce dell'obiettivo perseguito.

Nella fattispecie, la Corte dichiara che il Tribunale ha pertanto correttamente constatato, nell'ambito della sua valutazione sovrana del diritto nazionale, il cui snaturamento non è stato del resto dedotto, che tale diritto conferiva all'amministrazione fiscale un potere discrezionale significativo per autorizzare l'ammortamento anticipato, tenuto conto, in particolare, dell'imprecisione dei criteri attuati e dell'assenza di inquadramento dell'interpretazione che essi richiedono. A tal proposito il Tribunale non era tenuto a verificare se, nei fatti, l'esercizio di tale potere discrezionale de iure avesse effettivamente comportato un trattamento favorevole ingiustificato di taluni operatori rispetto ad altri che si trovavano in una situazione paragonabile.

Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto allorché ha considerato, per concludere nel senso della selettività della misura consistente nell'ammortamento anticipato, che l'esistenza di aspetti discrezionali era idonea a favorire i beneficiari rispetto ad altri contribuenti che si trovavano in una situazione paragonabile. Inoltre, il Tribunale ha potuto concludere correttamente che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto deducendo dal carattere selettivo dell'ammortamento anticipato che il regime spagnolo di tax lease era selettivo nel suo complesso, in quanto è pacifico che le altre misure controverse che costituiscono il regime spagnolo di tax lease dipendevano dall'autorizzazione preventiva dell'ammortamento anticipato. Di conseguenza, la Corte respinge in quanto infondati tutti i motivi di impugnazione concernenti la selettività del regime spagnolo di tax lease.


In secondo luogo, per quanto riguarda il recupero degli aiuti illegali, la Corte dichiara che l'applicazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nella sentenza impugnata è scevra da qualsiasi errore di diritto, salvo un errore che non ha tuttavia avuto alcuna incidenza sul giudizio del Tribunale, per cui le censure dedotte a tale titolo devono parimenti essere respinte.

In terzo e ultimo luogo, la Corte si pronuncia su un motivo di impugnazione vertente su un difetto di motivazione della sentenza impugnata. A tal proposito, la Corte dichiara che, sebbene quest'ultima appaia motivata in modo giuridicamente sufficiente per quanto riguarda il carattere selettivo del regime spagnolo di tax lease, lo stesso non vale, invece, per quanto riguarda il recupero dell'aiuto in questione.

Infatti, la Corte rileva che, per rispondere ad un motivo di ricorso diretto a contestare l'ordine di recupero contenuto nella decisione controversa, nella parte in cui ordina il recupero della totalità dell'aiuto in questione presso gli investitori, benché gran parte del vantaggio così concesso sarebbe stata sistematicamente trasferita alle compagnie di trasporto marittimo, il Tribunale si è limitato ad enunciare che, nella decisione controversa, erano stati identificati come beneficiari dell'aiuto solo gli investitori e a constatare che tale conclusione non era oggetto della controversia. Orbene, secondo la Corte, anche se l'identificazione dei beneficiari non fosse stata contestata dalle parti interessate, le medesime, con il loro motivo di ricorso, facevano comunque valere, implicitamente ma necessariamente, di non essere state le uniche beneficiarie dell'aiuto in questione. Poiché il Tribunale non ha risposto a tale motivo di ricorso, esso ha, di conseguenza, omesso di statuire sul medesimo, il che costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione.

In tale contesto, la Corte annulla la sentenza impugnata nei limiti in cui ha respinto i ricorsi in quanto essi erano diretti all'annullamento della decisone impugnata nella parte in cui essa designa i GIE e i loro investitori come i soli beneficiari dell'aiuto di cui trattasi nonché all'annullamento della disposizione che impone al Regno di Spagna di recuperare integralmente l'importo dell'aiuto di cui trattasi presso gli investitori dei GIE. Le impugnazioni sono respinte per il resto.

In un terzo momento, ritenendo che lo stato degli atti consenta di statuire sulla parte dei ricorsi di annullamento ancora da esaminare dopo l'annullamento parziale della sentenza impugnata, vertente nella specie, sulla fondatezza dell'obbligo di recupero dell'aiuto in questione presso i suoi beneficiari, la Corte decide di statuire essa stessa definitivamente su tale punto. A tal proposito essa respinge in quanto infondati, innanzitutto, i motivi e gli argomenti vertenti su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché su una violazione del principio di parità di trattamento, condividendo la maggior parte dei corrispondenti punti della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte affronta quindi, in sede di esame del motivo di ricorso su cui il Tribunale ha omesso di statuire, la questione dell'identificazione dei beneficiari dell'aiuto in questione e ricorda che l'obbligo di recupero di un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno ha lo scopo di ripristinare la situazione anteriore all'erogazione dell'aiuto, privando i suoi beneficiari, vale a dire le imprese che ne hanno tratto effettivo beneficio, del vantaggio concorrenziale che esso ha procurato loro.

Orbene, nella fattispecie, dalle constatazioni della Commissione stessa risulta che il regime spagnolo di tax lease costituiva, nel suo complesso, un meccanismo fiscale destinato a creare un vantaggio non solo per gli investitori raggruppati in un GIE, ma anche per le compagnie di trasporto marittimo. Inoltre, dagli elementi esposti dalla Commissione emerge che la ripartizione di tale vantaggio tra una compagnia di trasporto marittimo e gli investitori di un GIE era prevista in contratti giuridicamente vincolanti, presentati alle autorità fiscali e presi in considerazione da queste ultime per autorizzare, nell'esercizio del loro potere discrezionale, l'ammortamento anticipato. Alla luce di tali elementi, la Corte dichiara che la Commissione è incorsa in un errore di diritto, alla luce dello scopo perseguito dal recupero, designando gli investitori del GIE come i soli beneficiari dell'aiuto in questione sulla base del rilievo essenziale che il vantaggio ottenuto dalle compagnie di trasporto marittimo a titolo del trasferimento di una parte del vantaggio fiscale concesso ai GIE risultava da una combinazione di operazioni giuridiche tra soggetti privati che, pertanto, non era imputabile allo Stato, quando invece i GIE erano obbligati, in virtù delle norme applicabili, a trasferire parte del vantaggio fiscale ottenuto a tali compagnie di trasporto marittimo.

Pertanto, la Corte annulla parzialmente la decisione controversa, vale a dire nei limiti in cui designa i GIE e i loro investitori come i soli beneficiari dell'aiuto di cui trattasi e, di conseguenza, nei limiti in cui essa ordina il recupero del suo importo integrale esclusivamente presso gli investitori dei GIE.


[1] Decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione - Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1).

[2] Obbligo previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

[3] Sentenza del 17 dicembre 2015, Spagna e a./Commissione, T‑515/13 e T‑719/13 (v. altresì CP 150/15).

[4] Sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a., C-128/16 P (v. altresì CP 115/18).

[5] Tale condizione è prevista dall'articolo 56, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia.

[6] Secondo tale metodo cd. «in tre fasi», la valutazione della selettività di una misura a carattere generale che istituisce un regime fiscale vantaggioso richiede, innanzitutto, che venga identificato il regime tributario comune, poi che venga verificato se il regime in questione deroghi al regime comune, in quanto quadro di riferimento, assoggettando operatori paragonabili, sul piano fattuale e giuridico, a un trattamento fiscale differenziato, in tal caso, che venga infine esaminato se una siffatta differenziazione possa essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale.