La lettera dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, prevedeva che «Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche»La dizione “parti precedentemente costituite” ha creato, almeno fino alla legge di conversione del d.l. n. 83/2015, la l. 6 agosto 2015, n. 132, non pochi problemi di interpretazione.