Il punto sulla Riforma Cartabia penale

Redazione Scientifica
18 Maggio 2023

La Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (ossia il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. Riforma Cartabia), è entrata in vigore il 30 dicembre 2022. La legge 30 dicembre 2022, n. 199 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 il quale aveva differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

Lo stesso d.l. n. 162/2022, come modificato in sede di conversione, ha apportato numerose modifiche al regime transitorio della riforma.

La novella apporta significative modifiche all'impianto del rito penale, a una parte del sistema penale e prevede una organica disciplina della giustizia riparativa.

Per questo proponiamo una sintesi delle novità più impattanti sino ad oggi intervenute individuandone novità, ambito d'intervento ed entrata in vigore.

Riforma Cartabia

D.lgs. 150/2022

Entrata in vigore 30 dicembre 2022

Riforma del processo penale in generale

  • Processo penale telematico: l'obiettivo è la digitalizzazione della giustizia penale

  • Partecipazione a distanza ad udienze e ad atti del P.M. e della P.G.: ampliamento dei casi di possibile partecipazione a distanza, non alla sola udienza, ma ad un qualsiasi atto del procedimento che richieda la presenza

  • Documentazione degli atti processuali mediante videoregistrazione e fonoregistrazione: ampliare significativamente le ipotesi di videoregistrazione ovvero di fonoregistrazione di singoli atti ovvero di intere udienze

  • Nuove disposizioni in tema di notificazioni: introduzione della “modalità telematica” quale forma generalizzata e primaria di notifica per l'imputato (prima limitata agli adempimenti rivolti a persone diverse dall'imputato) e il ricorso ai mezzi offerti dalla innovazione tecnologica.

  • Controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione negativa: un inedito controllo giurisdizionale, non solo nei casi in cui la perquisizione sia stata effettuata sulla base di un decreto emesso dal pubblico ministero, ma anche nei casi di perquisizione operata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, convalidata entro le successive 48 ore dal pubblico ministero

  • Indagini preliminari: introduzione dei "criteri di priorità per la trattazione delle notizie di reato e per l'esercizio dell'azione penale"

  • Udienza preliminare: rendere più efficace l'azione di “filtro processuale” al fine di rendere più rapido lo sviluppo del processo penale

  • Processo in assenza: conoscenza concreta ed effettiva del processo da parte dell'imputato, assicurata, a monte, attraverso un rinnovato sistema di notificazioni e a valle dal controllo che il giudice è chiamato ad effettuare in ordine alla reale consapevolezza dello svolgimento del processo

  • Procedimenti speciali: giudizio abbreviato, giudizio immediato, procedimento per decreto, applicazione della pena su richiesta delle parti, nuove contestazioni

  • Sospensione del procedimento con messa alla prova: estensione dell'applicazione ad ulteriori reati e possibilità che il P.M. avanzi la proposta

  • Giudizio dibattimentale: razionalizzare i tempi del processo di primo grado e restituire ad esso standard più elevati di efficienza, così da assicurarne la ragionevole durata e di rinvigorire la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova, nelle sue declinazioni di oralità ed immediatezza

  • Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica: ampia estensione del “catalogo di reati” per cui il P.M. può disporre la citazione diretta a giudizio dell'imputato

  • Impugnazioni: introdotto l'istituto dell'improcedibilità, resa più pregnante la valutazione circa l'ammissibilità dell'impugnazione, estesa l'inappellabilità di alcune tipologie di sentenza, innovate la disciplina della procura al difensore, l'istituto dell'assenza, ampliato lo spazio applicativo del “concordato” in appello e normalizzato il rito cartolare non partecipato, introdotto durante il periodo pandemico

  • Diritto all'oblio: diritto degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini a chiedere che «sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento» che lo riguardano

Riforma del sistema sanzionatorio penale

  • Nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi

  • Disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie

  • Ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela per quei reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie

  • Ampliamento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

  • Estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni impartite all'organo accertatore

Entrata in vigore 30 giugno 2023

Giustizia riparativa

Introduzione di una nuova disciplina organica della giustizia riparativa

Decreto rave party

D.l. 162/2022 conv. con modific. in l. 199/2022

Previsione di norme transitorie

  • Processo penale telematico

  • Semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

  • Videoregistrazioni

  • Indagini preliminari

  • Termini per la costituzione di parte civile

  • Mutamento del giudice nel corso del dibattimento

  • Sentenze di non luogo a procedere

  • Udienza predibattimentale

  • Giudizi di impugnazione

  • Iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti

  • Sanzioni sostitutive

  • Regime di procedibilità

Decreto correttivo

Il ddl presentato dal ministro della Giustizia il 27 gennaio 2023, è stato definitivamente approvato il 17 gennaio 2023, per essere pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 2023, con entrata in vigore il 16 giugno 2023.

Procedibilità d'ufficio

Per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del “metodo mafioso” o della finalità di terrorismo o di eversione. La procedibilità d'ufficio è prevista anche per il reato di lesioni personali posto in essere da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai 3 anni successivi al termine della misura stessa

Arresto obbligatorio in flagranza

Eseguito anche in mancanza della querela, quando la persona offesa non è presente o prontamente rintracciabile. In tali casi, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria dovranno effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e, ove la querela non fosse presentata nel termine di 48 ore dall'arresto o la persona offesa decidesse di rinunciarvi, l'arrestato sarà rimesso immediatamente in libertà

Decreti attuativi

  • Processo penale telematico
  • Giustizia riparativa

Ddl Nordio

Cosa prevede il ddl Nordio? Leggi la news CdM, approvato il ddl Nordio: risposta positiva del CNF al nuovo “pacchetto” giustizia per scoprire le principali novità del disegno di legge.