E-Evidence: il Consiglio raggiunge l'accordo con il Parlamento europeo sulla nuova normativa per migliorare l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche

Lorenzo Salazar
Lorenzo Salazar
01 Febbraio 2023

Lo scorso 25 gennaio è stato raggiunto l'accordo tra Presidenza del Consiglio e Parlamento europeo sui progetti di regolamento e di direttiva relativi all'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche; una volta in vigore regolamento e direttiva consentiranno alle autorità competenti di trasmettere ordini giudiziari relativi alle prove elettroniche direttamente ai prestatori di servizi di un altro Stato membro.

Il 25 gennaio scorso è stato confermato il raggiungimento dell'accordo tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo sui progetti di regolamento e di direttiva relativi all'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche. Una volta pubblicati in Gazzetta ufficiale, i nuovi testi legislativi consentiranno alle autorità competenti di trasmettere ordini giudiziari relativi alle prove elettroniche direttamente ai prestatori di servizi di un altro Stato membro.

Il regolamento relativo agli ordini di produzione e di conservazione di prove elettroniche consentirà alle autorità di accedere ai dati conservati, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.

Gli ordini di produzione permetteranno alle autorità giudiziarie di uno Stato membro di chiedere direttamente l'accesso alle prove elettroniche conservate da un prestatore di servizi stabilito o rappresentato in un altro Stato membro.

Gli ordini di conservazione impediranno la cancellazione delle prove elettroniche da parte del prestatore di servizi durante il trattamento dell'ordine di produzione.

La nuova normativa si basa sui principi esistenti del reciproco riconoscimento tra gli Stati membri e si applicherà solo ai dati conservati poiché l'intercettazione in tempo reale delle telecomunicazioni è esclusa dall'ambito di applicazione delle norme proposte.

Gli ordini di produzione e conservazione possono avere ad oggetto qualsiasi categoria di dati, inclusi i dati relativi agli abbonati, al traffico e al contenuto. Per i dati relativi al traffico (ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente) e per i dati relativi al contenuto, è stata introdotta una soglia di pena che prevede possano essere richiesti solo in relazione a reati punibili nel paese di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni o per reati pacificamente connessi alla criminalità informatica, alla pornografia minorile, alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti o al terrorismo. Per eseguire un ordine di produzione è normalmente previsto un termine massimo di 10 giorni mentre, in casi “di emergenza” debitamente motivati, il termine può essere ridotto a otto ore. In caso di mancato rispetto dell'ordine, i fornitori di servizi possono essere sanzionati con pene pecuniarie che possono giungere fino al 2% del fatturato annuo.

E' anche previsto un sistema di notifica che prevede l'informazione dello Stato di esecuzione, offrendo allo stesso la possibilità di opporre, se del caso, uno o più dei motivi di rifiuto previsti dalla normativa, ad esempio nel caso in cui i dati richiesti siano protetti; a tale riguardo lo Stato di esecuzione disporrà di dieci giorni o, in situazioni di emergenza, di 96 ore per addurre i motivi del rifiuto. In tal caso, il prestatore di servizi dovrà interrompere l'esecuzione dell'ordine senza trasferire i dati e l'autorità di emissione dovrà revocare l'ordine. Se, in situazioni di emergenza, i dati sono già stati trasferiti, l'autorità di emissione li cancellerà, li limiterà in altro modo o rispetterà determinate condizioni nel loro utilizzo.

La direttiva relativa ai rappresentanti legali imporrà a tutti i prestatori di servizi non stabiliti nell'Unione europea ma che offrono servizi nell'Unione di nominare un rappresentante legale nel territorio di quest'ultima. Il rappresentante sarà responsabile della ricezione di decisioni e ordini, dell'ottemperanza ad essi e della loro applicazione. L'obiettivo è garantire che tutti i prestatori di servizi che operano nell'UE abbiano gli stessi obblighi per quanto riguarda l'accesso alle prove elettroniche e costituisce uno strumento essenziale per l'applicazione del regolamento. L'introduzione di nuove previsioni si è reso necessario a causa dell'assenza di un obbligo giuridico generalizzato per i prestatori di servizi di paesi terzi di essere fisicamente presenti nell'UE.

Il regolamento entrerà in applicazione 18 mesi dopo la sua entrata in vigore (20 gg. dalla pubblicazione nella GUUE) mentre la direttiva dovrà essere attuata da parte degli Stati membri entro 30 mesi dalla sua entrata in vigore.

I testi provvisori in inglese del regolamento e della direttiva, non ancora pubblicati nella GUUE, possono essere consultati ai seguenti indirizzi:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5448-2023-INIT/en/pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5449-2023-INIT/en/pdf