L'assenza di sottoscrizione del progettista sull'offerta tecnica, non prevista a pena di esclusione, è una carenza formale suscettibile di regolarizzazione

03 Febbraio 2023

Anche in ragione della natura che la figura professionale del progettista assume nell'ambito di una procedura di gara, l'assenza della sua sottoscrizione sull'offerta tecnica (ove non espressamente prevista a pena di esclusione), costituisce una carenza formale e non contenutistica, come tale suscettibile di regolarizzazione, vieppiù laddove, come nella fattispecie, la lex specialis espressamente preveda una tale possibilità per tutti gli operatori economici partecipanti.

Il caso. La società ricorrente, unica partecipante alla gara, ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante l'aveva esclusa in ragione dell'omessa sottoscrizione di tutta la documentazione dell'offerta tecnica da parte del progettista in violazione del punto 16 del bando. Nel provvedimento impugnato, l'amministrazione aveva, infatti, rappresentato che “la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un professionista abilitato è elemento imprescindibile e costitutivo del progetto stesso in quanto ne prova la paternità ed è fonte della responsabilità professionale” tale da comportare l'esclusione dalla gara.

La soluzione. Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. In particolare, il TAR ha rilevato come la ricorrente aveva correttamente sottoscritto la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del bando secondo cui i suddetti documenti dovevano essere sottoscritti esclusivamente “da parte del rappresentante legale del concorrente o da suo procuratore”. Al contrario, la mancata sottoscrizione dei progettisti, prevista dall'art. 16 del bando per la sola offerta tecnica, costituiva ipotesi suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio (come espressamente stabilito dall'art. 14 del bando ove si disciplinava “la possibilità di sanare le mancanze della firma digitale e le carenze di meri refusi che non incidono sull'Offerta nel complesso e non integrano informazioni mancanti”).

Ciò premesso, nella sentenza in commento, si evidenzia come il progettista non possa essere qualificato come “concorrente” trattandosi di “un prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l'offerta. Rimangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità”. Da ciò la necessità di regolarizzare tale carenza formale e non contenutistica mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8 del Codice dei contratti pubblici.

Ciò considerato, il TAR Lazio ha concluso per l'illegittimità del provvedimento di esclusione che aveva comportato una indebita e significativa incisione dell'interesse della ricorrente al bene in ragione del fatto che, trattandosi dell'unica partecipante alla gara, un siffatto atto oltre a ledere di per sé l'interesse legittimo pretensivo vantato, aveva anche frustrato le sue accresciute chance di aggiudicazione, correlate allo specifico andamento partecipativo della gara.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.