Quali atti di impugnazione possono essere presentati a mezzo PEC?

Luigi Giordano
06 Febbraio 2023

Posto che tra gli atti che possono essere depositati a mezzo posta elettronica certificata vi sono anche quelli di impugnazione ai sensi dell'art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, quali tra questi atti è presentabile via PEC?

L'art. 5-quinquies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”.

Questa norma consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per tutti gli atti processuali diversi da quelli previsti dall'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 e da quelli indicati ex art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150 del 2022 - cioè diversi dagli atti per i quali si deve ricorrere esclusivamente al deposito nel portale del processo penale - fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico (e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis c.p.p.).

Tra gli atti che possono essere depositati a mezzo PEC vi sono anche quelli di impugnazione, alla cui disciplina sono dedicati alcuni commi dello stesso art. 87-bis cit.

Secondo il nuovo art. 87-bis, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, in particolare, le disposizioni che regolano la presentazione dell'impugnazione a mezzo PEC si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tale norma, che ricalca il contenuto del previgente art. 24, comma 6-quinquies, del d.l. n. 137 del 2020, ha definito l'area operativa della presentazione dell'impugnazione in via telematica, prevedendo che essa si applichi:

  • a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati;
  • alle opposizioni di cui agli artt. 410, 461 e 667, comma 4, c.p.p.;
  • ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'ordinamento penitenziario.