Affido condiviso di minori: non è dovuta l'anticipazione forfettaria di 27 Euro
06 Febbraio 2023
In risposta a un'istanza del Dirigente del Tribunale di Udine pervenuta al Ministero della giustizia tramite il canale Filodiretto, il Dipartimento degli affari di giustizia ha fornito risposta ai seguenti quesiti: a) Se nelle procedure di cui all'art. 4, l. n. 184/1983 (affidi condivisi di minori) vada o meno applicata la marca di anticipazione forfettaria pari a € 27,00, oppure si debba prenotare a debito il relativo importo; b) Se la prenotazione a debito riguarda anche le procedure promosse dai Comuni.
Queste le risposte fornite dall'Amministrazione: I procedimenti disciplinati dalla legge n. 184/1983 sono esenti “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici”, come previsto dall'art. 82 della medesima legge. Pertanto, nelle procedure di cui all'art. 4, l. n. 184/1983 non è dovuto il pagamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30, d.P.R. n. 115/2002; di conseguenza, tale importo non dovrà essere prenotato a debito nel caso di procedimenti attivati dai Comuni.
I Comuni, nondimeno, non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini dell'art. 158, d.P.R. n. 115/2002: tale beneficio spetta solo “all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico (art. 3, comma 1, lett. q), d.P.R. n. 115/2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali. |