La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24391 del 5 agosto 2022, è tornata ad occuparsi del requisito della forma scritta di licenziamento, ma lo ha fatto in un caso del tutto peculiare, attraverso un'analisi dell'art. 2, l. n. 604/1966 e della nozione di conoscenza dell'atto recettizio, ai sensi dell'art. 1334 c.c.
Quanto al primo aspetto, attraverso la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito un suo precedente orientamento (Cass. n. 12499/2012) secondo cui, con riferimento alla forma richiesta per il licenziamento, l'art. 2, l. n. 604/1966 esige - a pena di inefficacia - che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, sottolineando, altresì, che la stessa norma, al contrario, non prescrive modalità specifiche di comunicazione. Infatti, concludono gli ermellini, “la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara”, non sussistendo per il datore l'onere di utilizzare formule sacramentali.
Alla luce di tali affermazioni da parte della Corte, se ne deduce che le comunicazioni con le quali il datore intende notificare il provvedimento espulsivo al lavoratore dovranno necessariamente presentare la forma scritta ma che, al di là di tale requisito necessario, non dovranno invece essere oggetto di particolari modalità di trasmissione/comunicazione, purché la volontà di recedere dal rapporto si evinca con chiarezza dal tenore provvedimento e il suo destinatario ne venga a conoscenza in maniera certa.
A tal proposito, i giudici di legittimità si sono soffermati su un secondo e ultimo aspetto, ossia la nozione di conoscenza dell'atto recettizio, precisando che la comunicazione del licenziamento, soggiacendo alla disciplina ex artt. 1334 e 1335 c.c., produce effetto nel momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata. Tale prova, sempre secondo la Cassazione, deve essere rigorosa e può essere fornita anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza.
Il provvedimento del licenziamento, pertanto, se redatto in forma scritta e con chiarezza di contenuto, anche se assenza di specifiche modalità di trasmissione, avrà piena efficacia e dispiegherà i suoi effetti quando il lavoratore destinatario ne avrà avuto conoscenza in maniera inequivoca.