L'illegittimità di misure istituzionali finalizzate a limitare il diritto di accesso dei minori a informazioni sulle relazioni omosessuali

06 Febbraio 2023

Secondo la Corte EDU, le fiabe contenute nel libro di Neringa Dangvydé Macaté (narratrice lituana appartenente alla comunità LGBT) sostenevano ideali di uguaglianza e di tolleranza, fondati sul rispetto e sull'accettazione di tutti i membri della comunità lituana, alla quale l'autrice apparteneva e alla quale il volume era fin dall'origine destinato, valorizzando meritoriamente l'importanza di realizzare relazioni sentimentali stabili, che prescindono dall'orientamento sessuale dei soggetti coinvolti, che deve ritenersi irrilevante.
Abstract

Occorre premettere che con la decisione che si commenta la Grande Camera della Corte EDU, per la prima volta, ha affrontato la questione dell'illegittimità delle restrizioni imposte alle opere di narrativa per l'infanzia giustificate dalla descrizione di relazioni sentimentali omosessuali.

Con tale pronunzia, in particolare, la Corte EDU ha censurato l'operato della Repubblica di Lituania per avere adottato misure limitative del diritto di espressione degli individui, tutelato dall'art. 10 CEDU, in relazione alla pubblicazione di un libro di fiabe destinato a minori di età compresa tra i nove e i dieci anni, scritto da Neringa Dangvydė Macatė e intitolato “Cuore d'ambra” (Gintarinė širdis), le cui narrazioni descrivevano soggetti emarginati all'interno della comunità nella quale erano inseriti per ragioni di carattere sociale o sessuale.

La Corte EDU, pronunziandosi sul ricorso proposto dall'autrice del libro, Neringa Dangvydė Macatė, una narratrice lituana appartenente alla comunità LGBT (acronimo italiano di lesbica, gay, bisessuale, transgender), ha rilevato che le misure restrittive adottate dal Ministero della Cultura contro il libro di fiabe della ricorrente pregiudicavano la sua libertà di espressione, determinando, al contempo, un'ingiustificata limitazione del diritto di accesso dei minorenni alle informazioni che descrivono, sul piano sentimentale, le relazioni omosessuali come equivalenti alle relazioni eterosessuali.

Secondo la Corte EDU, le fiabe contenute nel libro di Neringa Dangvydė Macatė sostenevano ideali di uguaglianza e di tolleranza, fondati sul rispetto e sull'accettazione di tutti i membri della comunità lituana, alla quale l'autrice apparteneva e alla quale il volume era fin dall'origine destinato, valorizzando meritoriamente l'importanza di realizzare relazioni sentimentali stabili, che prescindono dall'orientamento sessuale dei soggetti coinvolti, che deve ritenersi irrilevante.

Pertanto, le limitazioni imposte dalle istituzioni lituane al diritto di accesso dei minori alle informazioni su relazioni sentimentali omosessuali perseguivano scopi, istituzionali e culturali, illegittimi, concretizzando, in danno di Neringa Dangvydė Macatė, una violazione dell'art. 10 CEDU.

Il caso in esame

Con questa fondamentale pronuncia la Corte EDU, ancora una volta, è tornata sul tema del divieto di discriminare gli individui per il loro orientamento sessuale, fornendo alcuni illuminanti chiarimenti, fondamentali per comprendere l'illegittimità di ogni misura istituzionale finalizzata a limitare il diritto di accesso dei minori a informazioni su relazioni sentimentali omosessuali. Tali limitazioni, infatti, contrastano con gli ideali di rispetto e di accettazione degli individui, senza discriminazioni incentrate sul loro orientamento sessuale, su cui si fonda la Convenzione EDU.

Occorre premettere che la ricorrente, Neringa Dangvydė Macatė, era una cittadina lituana, nota nell'ambiente culturale del suo Paese e appartenente alla comunità LGBT, che, nel corso del 2013, aveva pubblicato un libro di fiabe, intitolato “Cuore d'ambra” (Gintarinė širdis), destinato a bambini di età compresa tra i nove e i dieci anni. Questo volume di fiabe era pubblicato dall'Università Lituana di Scienze dell'Educazione grazie a finanziamenti pubblici, che, in parte, venivano erogati dal Ministero della Cultura, che aveva ritenuto meritevole di sostegno l'opera narrativa dell'autrice.

Le fiabe narrate da Neringa Dangvydė Macatė in “Cuore d'ambra” presentavano un contenuto originale rispetto alle tematiche generalmente affrontate nella letteratura per l'infanzia del mondo europeo, descrivendo le vicende esistenziali di soggetti che venivano emarginati all'interno della comunità nella quale erano inseriti per ragioni di carattere sociale o sessuale. Le narrazioni di “Cuore d'ambra” costituivano la rielaborazione di fiabe di impianto tradizionale, descrivendo le vicende di individui appartenenti a gruppi etnici non lituani ovvero che presentavano disagi sociali di varia natura, affrontando, al contempo, temi di stringente attualità, come la stigmatizzazione dei soggetti emarginati; il bullismo nei confronti dei minori; le difficoltà vissute dai figli di genitori separati.

Due di queste fiabe, inoltre, descrivevano relazioni sentimentali tra persone dello stesso sesso, affrontando un tema che, oltre a connotarsi per la sua obiettiva originalità rispetto alla letteratura d'infanzia europea, fin da subito, suscitava tensioni nell'ambiente culturale lituano, anche in considerazione del fatto che l'iniziativa editoriale controversa era stata realizzata grazie ai finanziamenti pubblici erogati dall'Università Lituana di Scienze dell'Educazione e dal Ministero della Cultura della Repubblica di Lituania.

Si consideri, in proposito, che, subito dopo la pubblicazione del volume “Cuore d'ambra”, al Ministero della Cultura lituano veniva presentata una denuncia, con cui si censurava l'iniziativa editoriale di Neringa Dangvydė Macatė, atteso che i contenuti delle fiabe erano pregiudizievoli per il percorso evolutivo dei soggetti minori ai quali erano destinate.

Si denunciava, in particolare, che il volume “Cuore d'ambra” incoraggiava le perversioni sessuali, incitando alla costituzione di famiglie tra soggetti dello stesso sesso, i cui principi erano valorizzati a scapito dei modelli familiari tradizionali, incentrati su rapporti sentimentali eterosessuali. L'opera narrativa denunciata, infatti, sebbene fosse espressamente indirizzata a un pubblico di bambini di età compresa tra i nove e i dieci anni, presentava dei contenuti nocivi proprio per quella fascia di minorenni ai quali le fiabe, nell'intenzione dell'autrice, dovevano essere destinate.

In conseguenza di questa denuncia, il Ministero della Cultura lituano si rivolgeva all'Ispettore per l'etica dei giornalisti, che, dopo essersi attivato e avere svolto opportune verifiche, incentrate sui contenuti delle due fiabe che descrivevano relazioni sentimentali omosessuali, rappresentava l'opportunità di limitare la destinazione dell'opera a un pubblico di età superiore a quello al quale, in origine, il volume era destinato.

Il Ministero della Cultura, a sua volta, recepiva le indicazioni fornite dall'Ispettore per l'etica dei giornalisti e, ritenendo che effettivamente il volume “Cuore d'ambra” presentasse dei contenuti potenzialmente nocivi per le esigenze educative dei minori ai quali era destinato, segnalava la necessità di pubblicare l'opera con l'avvertenza che i suoi contenuti potevano essere dannosi per i minori di quattordici anni.

A questo punto, il percorso editoriale del volume “Cuore d'ambra” subiva un ulteriore arresto, atteso che, dopo l'iniziale pubblicazione da parte dell'Università Lituana di Scienze dell'Educazione, avvenuta nel 2013, nella versione data alle stampe dall'autrice, la diffusione dell'opera narrativa veniva sospesa e il libro veniva ritirato dalle librerie.

Successivamente, a distanza di un anno, nel 2014, l'editore procedeva alla ripubblicazione dell'opera di Neringa Dangvydė Macatė, che, però, veniva reimmessa in commercio con una veste grafica differente rispetto a quella originaria, recando un'etichetta che avvertiva i lettori che i contenuti del volume potevano risultare dannosi per i soggetti minori di quattordici anni.

In questa, articolata, cornice, Neringa Dangvydė Macatė attivava un percorso di tutela giurisdizionale presso le autorità giudiziarie del suo Paese, che sortiva esiti negativi, in conseguenza dei quali l'autrice lituana ricorreva davanti alla Corte EDU, lamentando la violazione degli artt. 10 e 14 CEDU. Tuttavia, la ricorrente, nel marzo del 2020, nel corso del procedimento attivato davanti alla Corte di Strasburgo, decedeva, con la conseguenza che, dopo la sua morte, il procedimento veniva proseguito dalla madre, nei cui confronti veniva deliberata la decisione che si sta commentando.

Brevi cenni sull'Ispettore per l'etica dei giornalisti della Repubblica di Lituania

Appare, a questo punto, opportuno fornire alcuni chiarimenti, indispensabili per inquadrare la vicenda processuale in esame, sull'Ispettore per l'etica dei giornalisti, che è un'autorità amministrativa indipendente della Repubblica di Lituania, i cui componenti sono eletti dal parlamento nazionale su indicazione della Commissione dei giornalisti e degli editori. Tale organismo, prevalentemente, si occupa della protezione dei diritti soggettivi individuali, in connessione con l'attività giornalistica svolta sui mezzi di comunicazione di massa del Paese baltico (M. Mazza, La Costituzione della Lituania (1992), in Codice delle Costituzioni, a cura di M. Ganino, CEDAM, Padova, 2013, III, pp. 111 ss.).

Le funzioni fondamentali di questa autorità amministrativa indipendente consistono nel decidere i reclami presentati dai cittadini che ritengono di avere subito violazioni del diritto all'onore, alla dignità personale e alla reputazione, per effetto di notizie diffuse dai mezzi di comunicazione di massa lituani. Avverso queste pronunzie amministrative è possibile proporre un reclamo giurisdizionale, che deve essere attivato entro il termine di trenta giorni dal deposito della decisione contro cui si ricorre.

L'Ispettore per l'etica dei giornalisti, inoltre, vigila sulla riservatezza e sul diritto alla vita privata degli individui, tutelati rispetto alle possibili aggressioni di tali valori da parte dei mezzi di comunicazione di massa del Paese baltico nello svolgimento dell'attività giornalistica.

Deve, infine, rilevarsi che l'Ispettore per l'etica dei giornalisti svolge anche compiti di più ampio respiro istituzionali, soprattutto riguardanti la protezione dei principi della comunicazione e dell'informazione nella Repubblica di Lituania, sulla cui osservanza vengono eseguiti controlli periodici, finalizzati a garantire il corretto sviluppo dei rapporti tra mezzi di comunicazione di massa e attività giornalistica, dei quali viene dato atti in una relazione depositata con cadenza biennale.

La decisione della Corte EDU

La Grande Camera della Corte EDU, nell'accogliere il ricorso presentato da Neringa Dangvydė Macatė e proseguito dalla madre dopo la sua morte, forniva alcune indispensabili indicazioni ermeneutiche sul tema del diritto di accesso dei minori a informazioni su relazioni sentimentali di natura omosessuale, che non può essere limitato sull'assunto, ritenuto indimostrato scientificamente, della nocività di tali notizie per il percorso evolutivo dei minorenni.

L'assenza di evidenze scientifiche idonee a dimostrare che l'accesso di soggetti minori a informazioni su relazioni sentimentali omosessuali fosse nocivo per il loro percorso evolutivo comportava che le misure adottate dall'editore del libro “Cuore d'ambra”, dopo l'intervento del Ministero della Cultura della Repubblica di Lituania e dell'Ispettore per l'etica dei giornalisti, avevano limitato illegittimamente la libertà di espressione dell'autrice, garantita dall'art. 10 CEDU.

Com'è noto, l'art. 10, par. 1, CEDU recita: «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata con la previsione del secondo paragrafo dello stesso art. 10 CEDU, a tenore del quale: «L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario».

Secondo la Corte EDU, l'illegittima limitazione della libertà di espressione della ricorrente, riconosciuta dalla previsione dell'art. 10, par. 1, CEDU, era dimostrata dal fatto che il volume “Cuore d'ambra”, dopo la pubblicazione e l'intervento censorio del Ministero della Cultura della Repubblica di Lituania e dell'Ispettore per l'etica dei giornalisti, veniva ritirato dalle librerie, per essere rimesso in commercio a distanza di un anno, nel 2014, con un'etichetta editoriale che avvertiva i lettori che i contenuti dell'opera narrativa potevano risultare dannosi per i soggetti minori di quattordici anni.

L'etichettatura del volume, raccomandata dall'Ispettore per l'etica dei giornalisti ed eseguita dall'editore – l'Università Lituana di Scienze dell'Educazione – aveva determinato una significativa diminuzione del numero dei lettori, che, ragionevolmente, erano stati dissuasi dall'acquisto dell'opera per i propri figli, anche in considerazione dei pregiudizi diffusi nei confronti della comunità LGBT lituana. Del resto, era inevitabile che un numero consistente di genitori con figli della fascia di età prevista per il libro sarebbe stato dissuaso dal lasciarlo leggere ai propri congiunti minori, anche alla luce dei pregiudizi nei confronti della comunità LGBT lituana, resi evidenti dalla tormentata vicenda editoriale del libro di fiabe.

Al contempo, le modalità travagliate con cui il volume di Neringa Dangvydė Macatė era stato messo in circolazione nel mercato editoriale lituano avevano influito negativamente sulla reputazione della ricorrente, che pure era stimata nell'ambiente letterario come autrice di letteratura per l'infanzia; stima che, peraltro, era attestata dal fatto che l'iniziativa editoriale era stata realizzata grazie ai finanziamenti pubblici erogati dall'Università Lituana di Scienze dell'Educazione e dal Ministero della Cultura della Repubblica di Lituania.

Non era, in ogni caso, dubitabile che la vicenda editoriale, obiettivamente tormentata, del volume “Cuore d'ambra” possedeva un elevato effetto dissuasivo nei confronti di altri, eventuali, autori, che, analogamente alla ricorrente, in futuro, intendessero cimentarsi in narrazioni incentrate sui temi controversi, la cui trattazione sarebbe stata scoraggiata dalla soluzione adottata del Ministero della Cultura, che, secondo le autorità giudiziarie lituane, si riteneva giustificata dalle previsioni contenute nella Sezione 4 § 2 della Legge sulla protezione dei minori vigente nella Repubblica di Lituania.

D'altra parte, il clima di sfavore con cui la legislazione lituana guarda alle relazioni sentimentali omosessuali, oltre a essere attestato dalle disposizioni contenute nella Sezione 4 § 2 della Legge sulla protezione dei minori, già citata, è testimoniato dal fatto che sia la Carta costituzionale sia il Codice civile attualmente vigente prevedono soltanto il matrimonio di coppie eterosessuali. Inoltre, la legislazione lituana non riconosce legalmente le unioni tra soggetti appartenenti allo stesso sesso, rendendo ulteriormente evidente l'atteggiamento pregiudiziale che le istituzioni della Repubblica di Lituania assumono nei confronti delle relazioni sentimentali omosessuali.

In questa cornice, la Corte EDU affermava che le finalità perseguite dal Ministero della Cultura lituano limitavano illegittimamente l'accesso dei minori a informazioni riguardanti relazioni sentimentali omosessuali, sull'assunto scientifico, peraltro indimostrato, che tali notizie erano nocive per il percorso evolutivo dei bambini di età compresa tra i nove e i dieci anni di età, ai quali il volume “Cuore d'ambra”, nelle intenzioni dell'autrice, era destinato.

Tale nocività, invero, non era supportata da alcun dato scientifico, non risultando dimostrato che la narrazione di una relazione sentimentale omosessuale potesse avere un effetto negativo sullo sviluppo della personalità dei bambini. A sostegno di tali conclusioni, la Corte EDU evidenziava che non vi erano precedenti giurisprudenziali che consentivano di affermare che la menzione dell'omosessualità, sic et simpliciter, potesse avere un effetto negativo sul percorso evolutivo dei minori di età inferiore a dieci anni.

Senza considerare, per altro verso, che i programmi scolastici di numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui la stessa Repubblica di Lituania, prevedevano l'educazione al rispetto delle relazioni omosessuali e il divieto di sviluppare percorsi pedagogici fondati sulla discriminazione sessuale, che non potevano condizionare la formazione di un'adeguata coscienza civica dei minori, che doveva ispirarsi a valori egalitari.

La Corte EDU affermava ulteriormente che, nel caso di specie, le limitazioni del diritto di accesso dei minori alle informazioni sulle relazioni sentimentali omosessuali imposte dal Ministero della Cultura dimostravano che le autorità giudiziarie lituane, in linea con le previsioni normative contenute nella Sezione 4 § 2 della Legge sulla protezione dei minori, manifestavano un'evidente preferenza per i modelli familiari incentrati su rapporti eterosessuali rispetto a quelli incentrati su rapporti omosessuali.

In altri termini, le limitazioni del diritto accesso dei minori alle informazioni sulle relazioni sentimentali omosessuali, imposte dal Ministero della Cultura della Repubblica di Lituania in danno di Neringa Dangvydė Macatė, costituivano una dimostrazione che le istituzioni manifestavano una preferenza inammissibile per alcune tipologie di relazioni familiari, considerando i rapporti eterosessuali maggiormente accettabili socialmente e contribuendo, in questo modo, alla stigmatizzazione dei modelli familiari fondati su coppie dello stesso sesso.

Pertanto, le misure adottate dalle autorità ministeriali lituane nei confronti di Neringa Dangvydė Macatė erano incompatibili con i principi di uguaglianza, pluralismo e tolleranza, che devono ispirare l'attività istituzionale degli Stati membri del Consiglio d'Europa, come, in tempi recenti, ribadito dalla Corte EDU in alcune vicende processuali nelle quali risultava coinvolta la stessa Repubblica di Lituania (Corte EDU, Valaitis c. Lithuania, 17 gennaio 2023, n. 39375/19; Corte EDU, Abu Zubaydah c. Lituania, 31 maggio 2018, n. 46454/11).

Conseguiva a tali statuizioni, in accoglimento del ricorso proposto da Neringa Dangvydė Macatė davanti alla Corte EDU, il riconoscimento della violazione dell'art. 10 CEDU da parte della Repubblica di Lituania, che veniva condannata, ex art. 41 CEDU, a pagare alla madre della ricorrente, che aveva proseguito il giudizio dopo la morte della figlia, avvenuta nel 2020, la somma di 12.000,00 euro a titolo di danno morale, oltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

La decisione della Corte EDU che si commenta si inserisce in un dibattito molto sentito a livello internazionale, che riguarda l'individuazione degli strumenti giuridici utilizzabili per contrastare, sul piano convenzionale, i comportamenti connotati da moventi di natura discriminatoria, incentrati sull'orientamento sessuale delle persone.

Deve anche evidenziarsi che l'importanza della pronunzia della Corte EDU che si sta considerando è dovuta al fatto che l'Affaire Macatè costituisce il primo caso in cui i giudici strasburghesi affrontavano il tema della legittimità delle restrizioni imposte alle opere di narrativa per l'infanzia giustificate dalla descrizione di relazioni sentimentali omosessuali.

La questione decisa dalla Corte EDU, dunque, assume un notevole rilievo ermeneutico, inserendosi in un contesto sistematico, in via di definitivo consolidamento, tendente a contrastare ogni iniziativa, istituzionale e culturale, finalizzata a manifestare una preferenza per modelli familiari incentrati su rapporti eterosessuali rispetto a modelli familiari incentrati su rapporti omosessuali. Tali discriminazioni appaiono ancora più censurabili laddove incidono sulla libertà di espressione degli individui, che, ai sensi dell'art. 10 CEDU, non può subire limitazioni derivanti dalle tematiche omosessuali, eventualmente, affrontate in un'opera narrativa.

Ne discende che ogni iniziativa di questo genere – culturale o istituzionale che sia –, essendo connotata da causali discriminatorie, incentrate sull'orientamento sessuale delle persone, deve ritenersi in contrasto con i principi di uguaglianza, pluralismo e tolleranza, su cui si fonda la Convezione EDU; principi, questi, che devono ispirare l'azione governativa degli Stati membri del Consiglio d'Europa, come affermato in alcune recenti pronunzie dei giudici strasburghesi (Corte EDU, Oganezova c. Armenia, 17 maggio 2022, n. 72961/2012; Corte EDU, Sabalić c. Croazia, 14 gennaio 2021, n. 50231/13).

Ne deriva ulteriormente che le restrizioni alla libertà di espressione degli individui giustificate dalle tematiche omosessuali affrontate, ancorché limitate nella loro portata e nei loro effetti concreti, devono ritenersi incompatibili con le nozioni di uguaglianza, pluralismo e tolleranza, consustanziali ai valori delle nazioni che aderiscono al Consiglio d'Europa, che non possono tollerare discriminazioni di alcun genere (Corte EDU, M.C. e A.C. c. Romania, 12 aprile 2016, n. 12060/12; Corte EDU, Identoba e altri c. Georgia, 12 maggio 2015, n. 73235/12).

La Corte EDU, per altro verso, ha sottolineato la natura meritoria di iniziative editoriali come quelle di Neringa Dangvydė Macatė, che, nel suo “Cuore d'ambra”, sosteneva ideali di rispetto e accettazione di tutti i membri della comunità lituana, valorizzando l'importanza di realizzare relazioni sentimentali stabili, indispensabili per la costruzione di nuclei familiari solidi, che prescindono dall'orientamento sessuale delle persone coinvolte, che non può assumere, nemmeno latu sensu, alcun rilievo valoriale.

Non si può, in proposito, non ribadire che il volume di Neringa Dangvydė Macatė, originariamente destinato a bambini di età compresa tra i nove e i dieci anni, descriveva le vicende personali di soggetti emarginati all'interno della comunità nella quale erano inseriti per ragioni sociali o sessuali, narrate con un atteggiamento compassionevole, tendente, in definitiva, a eliminare ogni forma di discriminazione – di natura sessuale e sociale – e a favorire il reinserimento di tali individui nella loro comunità di riferimento.

Alessandro Centonze

Guida all'approfondimento

Decisioni della Corte EDU

Corte EDU, Valaitis c. Lithuania, 17 gennaio 2023, n. 39375/19; Corte EDU, Oganezova c. Armenia, 17 maggio 2022, n. 72961/2012; Corte EDU, Association ACCEPT e altri c. Romania, 1 giugno 2021, n. 19237/16; Corte EDU, X. e altri c. Bulgaria, 2 febbraio 2021, n. 22457/16; Corte EDU, Sabalić c. Croazia, 14 gennaio 2021, n. 50231/13; Corte EDU, Aghdgomelashvili e Japaridze c. Georgia, 8 ottobre 2020, n. 7224/11; Corte EDU, Abu Zubaydah c. Lituania, 31 maggio 2018, n. 46454/11; Corte EDU, M.C. e A.C. c. Romania, 12 aprile 2016, n. 12060/12; Corte EDU, Identoba e altri c. Georgia, 12 maggio 2015, n. 73235/12; Corte EDU, Begheluri e altri c. Georgia, 7 ottobre 2014, n. 28490/02; Corte EDU, Costello-Roberts c. Regno Unito, 25 marzo 1993, serie A n. 247-C.

Bibliografia

G. Ajani, Fonti e modelli nel diritto dell'Europa orientale, Università di Trento, Trento, 1993. G. Armillotta, La lunga strada baltica verso la libertà. Prolegomeni alla storia di Estonia, Lettonia e Lituania, La Biblioteca di Babele, Modica, 2006; D. Grassi, Le nuove democrazie. I processi di democratizzazione dopo la caduta del Muro di Berlino, Il Mulino, Bologna, 2008; P. Kenney, Il peso della libertà. L'Europa dell'Est dal 1989, (2006), trad. it., EDT, Torino, 2008; M. Mazza, La Costituzione della Lituania (1992), in Codice delle Costituzioni, a cura di M. Ganino, CEDAM, Padova, 2013, III, pp. 111 ss.