La Corte EDU, decidendo il ricorso proposto da Jonas Valaitis, ha ritenuto che i ventuno commenti di incitamento discriminatorio al suo articolo giornalistico, pubblicato sul quotidiano telematico nazionale, lrytas.lt, che erano stati postati sui social network lituani, erano connotati da un elevato disvalore e imponevano di esaminare la questione prospettata dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 CEDU.
L'elevato disvalore della vicenda processuale in esame era determinato dalla gravità dell'azione di incitamento discriminatorio attuata nei confronti del ricorrente tramite i social network lituani, che si era sviluppata a seguito di un articolo giornalistico che faceva riferimento a tematiche omosessuali.
La Corte EDU, in particolare, ha osservato che, dopo una sua precedente pronuncia, intervenuta in una vicenda processuale similare (Corte EDU, Beizaras e Levickas c. Lituania, 14 gennaio 2020, n. 41288/15), l'autorità giudiziaria lituana avevano riesaminato il caso di Jonas Valaitis – le cui indagini, in un primo momento, erano state interrotte, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Ispettore per l'etica dei giornalisti –, rilevando che la libertà di espressione degli individui poteva essere limitata, laddove, come nel caso in esame, si fosse concretizzata in azioni di incitamento discriminatorio fondate sull'orientamento sessuale delle persone, che imponevano l'adozione di misure giuridiche efficaci, sia sul piano preventivo sia sul piano repressivo.
In questa cornice, la Corte EDU ha ritenuto che, in Lituania, si registrava una positiva inversione di tendenza, essendosi potenziata l'azione di contrasto ai crimini d'odio incentrati sulla discriminazione sessuale, attraverso l'adozione di misure giuridiche idonee a consentire al sistema penale di prevenire e perseguire le condotte omofobiche. A conferma di tale inversione di tendenza, commentata favorevolmente dai giudici strasburghesi, si richiamavano le statistiche giudiziarie fornite dalle istituzioni lituane, che mostravano un sensibile aumento del numero di reati perseguiti nel settore dei crimini d'odio fondati su discriminazioni sessuali, evidenziandosi che il mutamento di politica criminale registrato aveva comportato che gli atteggiamenti di intolleranza omofobica erano contrastati con maggiore efficacia rispetto al passato.
La riapertura delle indagini che traevano origine dalla denuncia di Jonas Valaitis, dunque, costituiva una dimostrazione del cambiamento di atteggiamento delle istituzioni lituane nel perseguimento dei crimini d'odio incentrati sulla discriminazione sessuale, frutto del mutamento di politica criminale di cui si è detto, che rendeva evidente che, in Lituania, l'azione di contrasto alle discriminazioni contro le minoranze sessuali stava raggiungendo livelli di tutela adeguati al disvalore elevato dei relativi reati.
La Corte EDU, al contempo, ha rilevato che, dopo la riapertura delle indagini e lo svolgimento di adeguate verifiche investigative, la mancata persecuzione degli autori dei commenti discriminatori nei confronti di Jonas Valaitis e degli omosessuali, intesi come categoria soggettiva, non concretizzava una violazione dell'art. 13 CEDU, che riconosce l'effettività della tutela giurisdizionale – che era stata certamente assicurata nel caso di specie –, ma non garantisce la persecuzione dei singoli reati connotati da un movente omofobico. Né poteva essere diversamente, atteso che il dovere di condurre indagini rispettose dei parametri convenzionali stabiliti dalla previsione dell'art. 13 CEDU impone l'adeguatezza degli strumenti investigativi attivati, ma non assicura i risultati delle verifiche condotte dall'autorità giudiziaria, alla quale non può essere imposta la persecuzione dei crimini d'odio fondati sulla discriminazione sessuale.
Né tantomeno, nel caso di specie, era emerso che le indagini svolte dall'autorità giudiziaria lituana erano sfociate in un esito insoddisfacente per il ricorrente a causa dell'atteggiamento pregiudiziale delle istituzioni per le tematiche omosessuali affrontate nell'articolo pubblicato sul quotidiano telematico nazionale lrytas.lt. Il riconoscimento di un atteggiamento pregiudiziale nei confronti di Jonas Valaitis, infatti, postulava l'acquisizione della prova che l'eventuale inerzia dell'autorità giudiziaria lituana era stata determinata dalle tematiche omosessuali affrontate nell'articolo giornalistico in questione; acquisizione probatoria non raggiunta nel caso di specie.
Per queste ragioni, la Corte EDU ha ritenuto che, nel caso in esame, non si era concretizzata la violazione dell'art. 13 CEDU, di cui si invocava l'applicazione in combinato disposto con l'art. 14 CEDU, non essendo emerso un atteggiamento pregiudiziale dell'autorità giudiziaria lituana per effetto delle tematiche omosessuali affrontate nell'intervento giornalistico di Jonas Valaitis.