Violenza domestica: la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'allontanamento d'urgenza
07 Febbraio 2023
Il GIP rigettava la richiesta di convalida del provvedimento disposto con urgenza dei Carabinieri, previa autorizzazione del PM, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare), disponendo poi la misura cautelare corrispondente per il reato di stalking.
L'indagato era infatti accusato di condotte persecutorie a danno della compagna consistite nell'accedere alla sua abitazione, tentando in tutti i modi di riallacciare la relazione anche attendendola lungo la strada, inviandole numerosi messaggi, con la creazione di uno stato di ansia e paura per la donna che si era dunque rivolta alla Polizia. Il provvedimento precautelare non aveva potuto essere convalidato perché difforme dal modello legale che presuppone la “convivenza”, mentre nella vicenda in oggetto non poteva parlarsi di “casa familiare”. Il PM ha proposto ricorso per cassazione proprio in relazione a tale aspetto.
Sul tema dell'allontanamento d'urgenza, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'allontanamento valutando la legittimità dell'operato della polizia, in particolare per quanto attiene al fumus commissi delicti. Con riguardo all'ulteriore requisito della convivenza nella casa familiare, il Collegio preciso che la norma non richiede che l'indagato abiti attualmente presso l'immobile dal quale deve essere allontanato.
Dovendo comunque delineare la nozione di convivenza rilevante a tal fine, anche alla luce dei cambiamenti sociali relativi ai rapporti affettivi a distanza, la pronuncia afferma il principio secondo cui: «allorquando la convivenza, intesa come coabitazione già esistita, non sia più in atto, ma sussistono degli elementi in concreto che depongono per una perdurante frequentazione del soggetto di quel domicilio domestico anche in maniera occasionale (nel caso di specie risulta dall'ordinanza cautelare che la sere del omissis l'indagato aveva dormito a casa della donna) o che consistono nel violento ripristino da parte dell'agente della situazione di condivisione del domicilio (nel caso di specie l'indagato era più volte entrato nella casa della persona offesa anche quando la stessa si era recata in Questura per denunciare l'accaduto), appare corretto ravvisare anche l'ulteriore presupposto che legittima l'allontanamento da una casa che l'indagato continua a frequentare, anche contro la volontà della donna con cui ha intrattenuto la relazione».
La Cassazione annulla dunque l'ordinanza impugnata con la formula «senza rinvio per essere stata legittimamente applicata la misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione».
(fonte: dirittoegiustizia.it)
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