Pagamento del decreto penale di condanna: sulle novità della Riforma Cartabia risponde il Ministero della Giustizia
08 Febbraio 2023
Il Tribunale di Udine, con riferimento alla nuova previsione di recente introduzione, ha nello specifico segnalato che:
L'istante proponeva quindi quali soluzioni operative il PagoPA ovvero l'utilizzo del modello F23.
Il Ministero per rispondere al quesito riporta le disposizioni transitorie contenute nell'art. 97, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, il quale prevede che «le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore». Secondo la Direzione non sussistono quindi impedimenti a utilizzare, per il pagamento (ed eventuale recupero) della pena pecuniaria irrogata per reato consumato in data antecedente all'entrata in vigore della Riforma, le modalità prescritte dalle normative previgenti.
La risposta del Ministero al quesito è la seguente: «per le pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia si applicano “le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”».
Però ciò che attiene alla possibilità di utilizzo del PagoPA, la risposta su Filodiretto invita il Dirigente a contattare la Direzione generale per i sistemi informativi, competente in quanto l'adozione di tale modalità di pagamento sottende l'implementazione dei sistemi e dei registri informatici in uso presso gli uffici giudiziari.
Per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'F23, con risposta separata del 6 febbraio 2023, ha chiarito che è consentito il suo utilizzo per tali pagamenti, avvalendosi dei codici già in uso presso gli uffici giudiziari, di modo da consentire al condannato di beneficiare della riduzione della pena operando il pagamento entro 15 giorni, con rinuncia all'opposizione; il tutto nelle more dell'adozione, da parte del Dicastero, del decreto previsto dall'art. 181-bis disp. att. c.p.p.
*Fonte: DirittoeGiustizia |