Il curatore è uno degli organi preposti al fallimento. A lui compete soprattutto l'amministrazione e la gestione del patrimonio fallimentare. Tale funzione, che si estrinseca sotto i diversi aspetti dell'acquisizione del patrimonio, della sua conservazione e, da ultimo, della sua liquidazione, è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite (art. 31 l. fall.). Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio (per le quali, ai sensi dell'art. 30 l. fall., è pubblico ufficiale), ma può sia delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, sia essere autorizzato dal comitato dei creditori medesimo a farsi coadiuvare da tecnici o da altri soggetti retribuiti, sotto la sua responsabilità.