Mandato d'arresto europeo (MAE): la Corte di giustizia sul rifiuto di eseguire un MAE per difetto di competenza dell'organo giurisdizionale

Federica Zazzaro
08 Febbraio 2023

Il Tribunal Supremo spagnolo proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sollevando alcune questioni pregiudiziali: se la decisione quadro 2002/584/GAI consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata mediante un mandato d'arresto europeo, sulla base dei motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma non menzionati in quanto tali dalla decisione quadro.
Il fatto

Nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di dirigenti politici catalani autonomisti (tra i quali Carles Puigdemont Casamajó), ilTribunal Supremo spagnolo, giudice del rinvio, aveva emesso mandati di arresto europeo nei confronti degli imputati che avevano lasciato il territorio spagnolo.

Tali procedimenti erano stati poi sospesi nei confronti di sigg. Puigdemont Casamajó e Comín Oliveres a seguito della elezione di questi ultimi al Parlamento europeo mentre, con ordinanza del 7 agosto 2020, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) aveva negato l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti del sig. Puig Gordi motivando sul rischio di violazione del diritto di quest'ultimo a essere giudicato da un giudice costituito per legge, dal momento che la competenza della Corte suprema spagnola a giudicare le persone di cui era chiesta la consegna non era ritenuta fondata su una base giuridica espressa.

Rinvio pregiudiziale della Corte suprema spagnola

Il Tribunal Supremo proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sollevando alcune questioni pregiudiziali. Innanzitutto, il giudice del rinvio chiedeva se la decisione quadro 2002/584/GAI consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata mediante un MAE, sulla base dei motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma non menzionati in quanto tali dalla decisione quadro.

In caso di risposta affermativa, se l'autorità giudiziaria emittente debba verificare e analizzare i diversi diritti degli Stati al fine di prendere in considerazione gli eventuali motivi di rifiuto di un MAE non previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI.

Inoltre, se l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può contestare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente ad agire nello specifico procedimento penale e rifiutare la consegna affermando che la seconda non è competente a emettere.

Infine, per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali della persona ricercata nello Stato emittente, il giudice del rinvio chiedeva se la decisione quadro 2002/584/GAI consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata perché ritiene che sussista un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali nello Stato membro emittente, sulla base della relazione di un gruppo di lavoro fornita all'autorità nazionale dell'esecuzione dalla stessa persona ricercata.

Risposta della Corte di giustizia

La Corte, riunita in Grande Sezione, ribadisce la sussistenza, alla base del sistema europeo di cooperazione giudiziaria, dei principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento che devononecessariamente contemperarsi con il diritto fondamentale ad un equo processo.

Un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non ha la facoltà di rifiutare, tout court, l'esecuzione di un MAE sulla base di un motivo di non esecuzione derivante esclusivamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. In una siffatta ipotesi la richiamata decisione quadro non verrebbe applicata uniformemente e gli Stati membri avrebbero la facoltà di determinare liberamente la portata dell'obbligo di eseguire i MAE.

La Corte precisa che una decisione di rifiuto, determinata a seguito di un approfondito esame, dovrà rivestire caratteri del tutto eccezionali: l'autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede il rifiuto dell'esecuzione di un MAE qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dall'Unione europea.

Ed ancora, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente in forza del diritto nazionale dello Stato membro emittente e non può rifiutare l'esecuzione del mandato sulla base di tale incompetenza.

Pur tuttavia, qualora la persona ricercata (oggetto di MAE) affermi che la sua consegna allo Stato membro emittente l'esporrà ad una violazione del diritto fondamentale a un equo processo, in quanto verrebbe ivi giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà valutare la fondatezza di detta affermazione attraverso l'esame in due fasi, previsto dalla giurisprudenza della Corte.

In particolare, tale autorità dovrà verificare:

- preliminarmente, se sussiste un concreto rischio di violazione di tale diritto sulla base di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente;

- se vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona corra un siffatto rischio in caso di esecuzione del MAE, in virtù della sua situazione individuale, della natura del reato e dell'intero contesto storico e fattuale.

Pertanto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà rifiutare l'esecuzione fondandosi sul difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata soltanto se la stessa conclude, da un lato, nel senso dell'esistenza di siffatte carenze nello Stato membro emittente e, dall'altro, di un manifesto difetto di competenza di tale organo giurisdizionale.

Infine, la Corte sottolinea che, in virtù dell'obbligo di leale cooperazione, il rifiuto di esecuzione per manifesto difetto di competenza dell'organo giurisdizionale dovrà essere preceduto da una previa richiesta all'autorità giudiziaria emittente di informazioni complementari, secondo quanto previsto dalla decisione quadro.

Resta ferma la possibilità di emettere diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna dopo il rifiuto di esecuzione di un primo MAE da parte di uno Stato membro.

Federica Zazzaro