La Corte, riunita in Grande Sezione, ribadisce la sussistenza, alla base del sistema europeo di cooperazione giudiziaria, dei principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento che devononecessariamente contemperarsi con il diritto fondamentale ad un equo processo.
Un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non ha la facoltà di rifiutare, tout court, l'esecuzione di un MAE sulla base di un motivo di non esecuzione derivante esclusivamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. In una siffatta ipotesi la richiamata decisione quadro non verrebbe applicata uniformemente e gli Stati membri avrebbero la facoltà di determinare liberamente la portata dell'obbligo di eseguire i MAE.
La Corte precisa che una decisione di rifiuto, determinata a seguito di un approfondito esame, dovrà rivestire caratteri del tutto eccezionali: l'autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede il rifiuto dell'esecuzione di un MAE qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dall'Unione europea.
Ed ancora, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente in forza del diritto nazionale dello Stato membro emittente e non può rifiutare l'esecuzione del mandato sulla base di tale incompetenza.
Pur tuttavia, qualora la persona ricercata (oggetto di MAE) affermi che la sua consegna allo Stato membro emittente l'esporrà ad una violazione del diritto fondamentale a un equo processo, in quanto verrebbe ivi giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà valutare la fondatezza di detta affermazione attraverso l'esame in due fasi, previsto dalla giurisprudenza della Corte.
In particolare, tale autorità dovrà verificare:
- preliminarmente, se sussiste un concreto rischio di violazione di tale diritto sulla base di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente;
- se vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona corra un siffatto rischio in caso di esecuzione del MAE, in virtù della sua situazione individuale, della natura del reato e dell'intero contesto storico e fattuale.
Pertanto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà rifiutare l'esecuzione fondandosi sul difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata soltanto se la stessa conclude, da un lato, nel senso dell'esistenza di siffatte carenze nello Stato membro emittente e, dall'altro, di un manifesto difetto di competenza di tale organo giurisdizionale.
Infine, la Corte sottolinea che, in virtù dell'obbligo di leale cooperazione, il rifiuto di esecuzione per manifesto difetto di competenza dell'organo giurisdizionale dovrà essere preceduto da una previa richiesta all'autorità giudiziaria emittente di informazioni complementari, secondo quanto previsto dalla decisione quadro.
Resta ferma la possibilità di emettere diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna dopo il rifiuto di esecuzione di un primo MAE da parte di uno Stato membro.
Federica Zazzaro