La rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento e la sua decorrenza annuale
09 Febbraio 2023
L'assegno di mantenimento dovuto ai figli e/o al coniuge economicamente più debole deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici gli Istat. La rivalutazione è un meccanismo di adeguamento automatico e annuale dell'importo mensile dell'assegno all'aumento o diminuzione del costo medio della vita, che ha lo scopo di preservarne il potere d'acquisto dall'inevitabile svalutazione monetaria.
Dal punto di vista normativo, occorre compiere una distinzione tra assegno di mantenimento a favore dei figli e a favore del coniuge, se infatti per il primo l'automatismo della rivalutazione è previsto espressamente, sia in sede di separazione che di divorzio, dall'art. 337-ter del codice civile, per l'assegno di mantenimento a favore del coniuge è bene evidenziare che sebbene tale automatica rivalutazione sia disciplinata esclusivamente all'art. 5 comma 7 della L. n. 898/1970, e quindi si riferisca specificatamente alla procedura di divorzio, la Corte di Cassazione, con svariate pronunce e per analogia, ha ritenuto che la stessa sia applicabile, pacificamente, anche in sede di separazione. Il legislatore, quindi, con entrambe le normative, ha riconosciuto in capo al giudice, sia in sede di divorzio che di separazione, un potere-dovere di stabilire in sentenza un criterio di indicizzazione automatica dell'assegno, anche senza specifica domanda delle parti.
Ciò che deve essere preso in considerazione per calcolare annualmente la rivalutazione dell'assegno di mantenimento è il c.d. indice di variazione FOI, ossia l'indice dei prezzi delle famiglie di operai e impiegati, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/1978, il mese successivo a quello a cui si riferisce. Sicché, al fine di determinare il relativo aumento, occorrerà applicare all'importo mensile dell'assegno deciso dal giudice, la percentuale dell'indice FOI che si riferisca o al mese indicato nel provvedimento dal giudice nell'anno precedente o, in assenza, al mese della sottoscrizione dell'accordo o deposito del ricorso. Il nuovo importo rappresenterà la somma sulla quale verrà applicato, l'anno successivo, il nuovo indice FOI per determinare la nuova rivalutazione dell'importo e così via per gli anni successivi.
La rivalutazione dovrà pertanto essere compiuta a partire dalla data indicata nel provvedimento di separazione o divorzio e non con riferimento all'anno solare. Alla luce di quanto detto, nel caso in esame, se era stato sancito dal giudice un assegno di mantenimento di € 600,00 a partire dal 13 dicembre 2019, questa somma doveva essere rivalutata tenendo conto dell'ultimo FOI disponibile al 13 dicembre 2020 ossia dovrà essere calcolata con riferimento al mese di dicembre di ogni anno, essendo dicembre il mese di decorrenza dell'assegno. Da ultimo, preme evidenziare, che trattandosi, nel caso in esame, di provvedimenti provvisori e non definitivi, la data finale di decorrenza della rivalutazione dell'assegno sarà, in ogni caso, quella indicata nella sentenza.
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