Impugnazione via PEC: occorre depositare la copia cartacea?

Luigi Giordano
09 Febbraio 2023

Qualora un'impugnazione sia trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, occorre depositare in cancelleria anche la copia cartacea dell'atto?

Se un'impugnazione è presentata a mezzo PEC (come permette l'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 inserito nel decreto legislativo dall'art. 5-quinquies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), non occorre il successivo deposito cartaceodell'atto in cancelleria.

Non occorre neppure rispettare gli adempimenti prescritti dall'art. 164 disp. att. c.p.p. nel caso di deposito “analogico” dell'atto ex art. 582 c.p.p.
Dunque, non occorre allegare più copie dell'atto di impugnazione.

L'art. 87-bis, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, prevede che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1 della stessa norma, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico.

Inoltre, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.