Può accedere alla procedura di concordato minore il socio persona fisica di s.r.l. fideiussore sovraindebitato per debiti societari?

Flavia Silla
09 Febbraio 2023

Ci si domanda se, nell'ambito delle procedura da sovraindebitamento, il socio persona fisica di s.r.l. fideiussore sovraindebitato per i debiti societari possa accedere al concordato minore ex art. 74 CCII.

Secondo l' art. 77 CCII la domanda di concordato minore è inammissibile, tra l'altro, nel caso di superamento dei limiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3).
In particolare, se si ritenesse applicabile la soglia di € 500 mila di debiti, il debitore persona fisica (non consumatore: fideiussore-socio di srl) con debiti superiori non potrebbe accedere né alla procedura ex art. 67 di sovraindebitamento del consumatore, né a quella ex art. 74 di concordato minore, né a quella ex art. 84 di concordato preventivo (dell'imprenditore).
La L. 3/2012 è nata, a parere di chi scrive, per dare soluzioni di composizione ai sovraindebitati non soggetti ad altre procedure concorsuali e non prevedeva limiti dimensionali. E' un'inversione di tendenza, un refuso o la norma va interpretata come non applicabile al debitore non imprenditore?

Nella fattispecie in esame, l'unica procedura da sovraindebitamento cui potrebbe ricorrere il socio persona fisica di s.r.l. fideiussore sovraindebitato per i debiti societari è quella della liquidazione controllata.

Come avverte la dottrina (cfr. G.B. Nardecchia, La Riforma della Legge fallimentare – Prima lettura del CCII, 2022, 278), “il CCII non contiene un'espressa previsione sulla qualifica di consumatore dei soggetti finanziatori, in forza di fideiussione a garanzia dell'obbligazione della società o dell'impresa.”

In tale ottica, è pur vero che la giurisprudenza ha esteso nel tempo il concetto di consumatore, ma al momento esclude che possa essere definito tale il soggetto fideiussore che non presta la garanzia per obbligazioni personali e familiari, ma per obbligazioni contratte per esigenze economiche o comunque per obbligazioni collegate all'attività economica svolta da altri.

Ne discende, come evidenziato dal lettore, che il socio persona fisica di s.r.l. che sia sovraindebitato in qualità di fideiussore per i debiti sociali non può ricorrere al concordato minore previsto per gli imprenditori al di sotto delle soglie dimensionali (compreso l'indebitamento) e per i professionisti, né al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale in quanto non è un imprenditore e nemmeno può godere della ristrutturazione dei debiti del consumatore perché non viene considerato consumatore in base alla natura delle sue obbligazioni.

Non gli resta dunque che accedere all'unica procedura che possa consentirgli una composizione della crisi da sovraindebitamento e cioè la liquidazione controllata.

Ciò comporta che, a differenza di altri sovraindebitati e a parità di sovraindebitamento, il socio persona fisica di s.r.l. fideiussore per i debiti sociali e che sia sovraindebitato vede notevolmente ridotte le chances di composizione della crisi consentite dalla legge. Va però evidenziato che, accedendo alla liquidazione controllata, può ottenere, ai sensi dell'art. 282 CCII, l'esdebitazione di diritto anche anteriormente alla chiusura della procedura, nonché godere dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente in base al successivo art. 283.