La questione giuridica sottesa al caso in esame verteva appunto nello stabilire se, in tema di misure protettive e cautelari, il nucleo comune alle stesse sia da rinvenire nel “fumus di ragionevole perseguibilità del risanamento” da ritrovarsi nell'effettivo proposito del debitore di conduzione di trattative con il ceto creditorio e nella proporzionalità delle misure rispetto alle posizioni dei creditori destinatari in osservanza dell'equo contemperamento degli interessi secondo il principio di buona fede e correttezza che deve improntare tutto il percorso di composizione negoziata.
Il legislatore ha voluto riconoscere all'imprenditore che avvii il procedimento di composizione negoziata la possibilità di fruire di misure protettive del patrimonio odi provvedimenti cautelari al fine di favorire il buon esito delle trattative.
Per misure protettive si intendono le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Le misure cautelari, invece, consistono in quei provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.
L'imprenditore che accede alla composizione negoziata introdotta con il D.L. n. 118/2021 (e poi travsata nel Codice della crisi dal D. Lgs. 83/2022) può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio, o la concessione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
Tali misure, disciplinate poi negli artt. 18 e 19 D.Lgs. 14/2019, sono funzionali a consentire l'avvio e la prosecuzione delle trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata per il debitore (v. Trib. Milano 26.1.2022).
Nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, inserito nel Codice della crisi, l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata, l'applicazione di misure protettive del patrimonio.
La domanda, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 14/2019, è pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non vengono, tuttavia, inibiti i pagamenti.
L'imprenditore, con la medesima istanza, può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Inoltre, dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.
Restano fermi, inoltre, i provvedimenti già concessi ai sensi dell'art. 54, comma 1, D. Lgs. 14/2019.
I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.
I medesimi creditori, inoltre, possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure richieste.
Il procedimento di conferma o modifica delle predette misure protettive è regolato dall'art. 19 D. Lgs. 14/2019.
Quando l'imprenditore formula la richiesta di adozione di misure protettive, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, deve chiedere la conferma o la modifica delle misure e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
Inoltre, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli artt. 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., ed inoltre non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.
Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli artt. 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, o ne dispone la revoca.
Secondo un precedente di merito (Trib. di Brescia 2 dicembre 2021) la concessione delle misure protettive per il debitore presuppone la pubblicazione presso il Registro delle Imprese dell'istanza di cui all'art. 17 DLgs. 14/2019 (o dell'istanza di applicazione delle misure) e dell'accettazione dell'esperto (artt. 18 e 19 del DLgs. 14/2019).
Secondo altra decisione (Trib. di Palermo 26 novembre 2021) non rileva la circostanza che il debitore abbia proposto istanza per la nomina dell'esperto ai fini della composizione negoziata della crisi di impresa, in quanto la preclusione alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento scatta unicamente quando l'imprenditore abbia chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio e, segnatamente, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza unitamente all'accettazione dell'esperto.
Analogamente si è ritenuto (Trib. Treviso 22 dicembre 2021) che l'accettazione della nomina dell'esperto è espressamente richiesta quale condizione per la conferma delle misure protettive e cautelari, ma non anche per la contrazione di finanziamenti prededucibili. In questo caso, la norma si limita a prescrivere che sia l'imprenditore a farne richiesta e il Tribunale a verificarne la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
Altro giudicante, invece (Trib. Roma 24 dicembre 2021), sembra ammettere che le misure protettive possano essere disgiunte dalla (ed essere precedenti alla) accettazione dell'esperto, che invece risulta necessaria solo nella fase successiva del procedimento di conferma delle misure protettive (cfr. Trib. Treviso 22.12.2021 n. 3).
La possibilità di ottenere una protezione speciale nella delicata fase delle trattative che precede l'accordo rappresenta una caratteristica peculiare del procedimento di composizione e dei suoi esiti negoziali, che lo differenzia rispetto alle altre forme di regolazione stragiudiziale della crisi, che debbono essere attuate senza alcuna rete protettiva ed ovviamente senza l'apporto di alcun facilitatore imparziale.