Mancata partecipazione del difensore all'udienza telematica: è necessaria la regressione del processo?

Redazione scientifica
10 Febbraio 2023

Se il difensore non può partecipare all'udienza telematica per malfunzionamenti a lui non imputabili, è necessaria una nuova udienza di discussione a garanzia del contraddittorio?

Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito alla richiesta del difensore di una rinnovazione dell'udienza di discussione a cui era mancato per il malfunzionamento dei collegamenti informatici utilizzati.

Tuttavia, il collegio osserva come, dopo il passaggio in decisione della causa, non sia prevista la riapertura della discussione in udienza, salvo che non sopravvengano fatti nuovi e potenzialmente idonei a condizionare il giudizio, per cui si rende necessario un ulteriore contraddittorio. La necessità di rinnovazione non sussiste, invece, qualora la parte non sia in grado di portare elementi nuovi capaci di influenzare e modificare la dialettica del processo. Nel caso specifico la parte non era presente e lo stesso difensore aveva ammesso, in sede di valutazione dell'istanza, che in dibattimento si sarebbe limitato a ribadire le proprie tesi difensive, per cui la sua assenza non ha in alcun modo inciso sulla condotta processuale dell'assistito e sull'esito del giudizio. Non vi è stata, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa.

Il Consiglio di Stato sottolinea anche come esuli dai limiti del giudicato qualsiasi accertamento in merito alle cause della mancata partecipazione del difensore all'udienza, imputabile o meno al difensore stesso e respinge l'appello, alla luce della circostanza per cui il giudicato non sarebbe cambiato, pur con l'intervento in udienza del difensore.

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