Le esigenze della professione di steward non giustificano il divieto di portare delle trecce: la pronuncia della Cour de cassation

Ilaria Cendret
10 Febbraio 2023

Le differenze di trattamento tra uomini e donne devono essere giustificate dalla natura della mansione da svolgere, rispondere a un'esigenza professionale reale e determinante, ed essere proporzionate all'obiettivo perseguito. La percezione sociale dell'aspetto fisico degli uomini e delle donne non può costituire un requisito professionale reale e determinante tale da giustificare una differenza di trattamento relativo all'acconciatura.

La Cour de cassation si è pronunciata, in data 23 novembre 2022, sulle discriminazioni di genere inerenti al codice di abbigliamento imposto da una compagnia aerea al personale di volo. Più precisamente, le consegne relative all'acconciature prevedevano per gli uomini un'acconciatura in ordine e limitata nel suo volume, mentre per le donne erano autorizzate le trecce africane a condizione di essere portate in uno chignon. Uno steward della compagnia aerea, a seguito del divieto imposto dal datore di lavoro di presentarsi all'imbarco con i capelli lunghi con trecce africane legate in uno chignon ed aver indossato una parrucca al fine di dissimulare la propria acconciatura, è stato oggetto di sanzioni disciplinari, e successivamente licenziato.

Il Code du travail vieta il licenziamento o altre sanzioni disciplinari per motivi di discriminazione di genere, diretta o indiretta, agli articoli L. 1121-1, L. 1132-1 del Code du travail. Tuttavia, l'articolo L. 1133-1 del Code du travail ammette delle differenze di trattamento nel caso in cui quest'ultime siano conformi ai requisiti professionali essenziali e determinanti (“exigence professionnelle essentielle et déterminante”). Dunque, i requisiti imposti al lavoratore devono essere dettati dalla natura o dalle condizioni oggettive di lavoro, e non possono in alcun modo basarsi su condizioni soggettive.

La Corte sottolinea che le differenze di trattamento basate sul genere devono essere giustificate dalla natura della mansione da svolgere, rispondere a un'esigenza professionale reale e determinante ed essere proporzionate all'obiettivo perseguito.

Nel caso di specie, la differenza di trattamento concernente l'acconciatura si basa esclusivamente sul genere del lavoratore e non è giustificata da alcun requisito essenziale e determinante specifico all'esercizio della professione di steward. Infatti, l'acconciatura non permette di identificare il personale di volo, a differenza dell'uniforme. Inoltre, la percezione sociale dei clienti non può essere considerata come un criterio oggettivo tale da giustificare una differenza di trattamento tra uomini e donne; la percezione dell'aspetto fisico non è un “requisito professionale reale e determinante” (“exigence professionnelle véritable et déterminante”) per l'esercizio delle funzioni di steward ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

La Cour de cassation fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia di “requisito professionale reale e determinante”; questa nozione consiste in un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell'attività professionale in questione (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et Association de défense des droits de l'homme (ADDH)/Micropole, C-188/15).

Una discriminazione direttamente basata sull'aspetto fisico in relazione al genere è così caratterizzata. Le esigenze della professione di personale di volo non giustificano il divieto per gli uomini di portare un'acconciatura consentita al personale femminile.

Ilaria Cendret