Il diritto del contribuente al rimborso IVA è sancito dall'art. 30, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La norma dispone infatti che il contribuente che presenta la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge un credito a suo favore, può computare l'importo di tale eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero, a particolari e ristrette condizioni, e comunque in caso di cessazione dell'attività, può chiederne il rimborso. In particolare il comma 2 dell'art. 30, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riconosce la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso dell'IVA risultante a credito solo se: indicata all'atto di presentazione della dichiarazione iva annuale; tale importo è di ammontare superiore ad euro 2.582,28; ed in casi dettagliatamente indicati dalla norma. In specifici casi, il rimborso IVA per un importo superiore a € 30.000 (limite modificato dal D.L. n. 193/2016) potrebbe essere subordinato alla prestazione di garanzia da parte del contribuente.