Guida Assonime al Codice della crisi

Paola Barisone
Luigi Ruggiero
13 Febbraio 2023

Gli Autori esaminano gli aspetti più rilevanti della Guida al Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 come integrato dal D.Lgs. 83/2022) pubblicata da Assonime.
Premessa

Con la Guida al Codice della crisi, pubblicata in data 14 dicembre 2022, Assonime prende in esame la nuova disciplina del D.Lgs. 14/2019 (riformato dal D.Lgs. n. 83/2022) considerata una riforma fondamentale per la salvaguardia del valore delle imprese, per un'efficiente tutela dei creditori e per il sistema economico nel suo complesso.

Il Codice della crisi, in vigore dal 15 luglio 2022, a seguito di un lungo percorso normativo dalla sua prima formulazione con il D.Lgs.14/2019, in un contesto storico ed economico assai diverso da quello in cui ha avuto origine, segnato da una crisi sistemica generata dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenze economiche del conflitto russo-ucraino, che ha imposto una ponderata valutazione degli istituti per la gestione della crisi di impresa.

Il Codice della crisi abroga la legge fallimentare del 1942 e la legge sul sovraindebitamento (applicabili ancora, tuttavia, per le procedure già pendenti), regolando in un unico testo normativo il fenomeno della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale, dell'imprenditore agricolo, della piccola impresa, del professionista e del consumatore, attraverso principi generali applicabili a tutti i debitori e regole specifiche che variano in base alla natura del soggetto e alla diversa situazione di difficoltà in cui si trova l'impresa (ovvero probabilità di crisi, crisi, insolvenza, sovraindebitamento). Le nuove norme, inoltre, prevedono una specifica disciplina per le società ed i gruppi di impresa attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell'attività d'impresa.

Gli obiettivi del Codice della crisi e gli strumenti per realizzarli

Gli istituti regolati dal Codice della crisi, ispirati ai principi europei contenuti nella Dir. UE/1023/2019, sono improntati ad una concezione che mira al recupero della capacità produttiva dell'impresa nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci ecc.) da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di crisi in cui può trovarsi l'impresa e il rapido accesso a soluzioni giudiziali o stragiudiziali modulabili in base alle caratteristiche della crisi.

L'insolvenza non viene più considerata in termini sanzionatori, ma si configura come uno dei possibili esiti dell'attività d'impresa, da gestire anche con strumenti di liquidazione semplificati, in modo da garantire una rapida allocazione delle risorse per l'efficienza del sistema economico generale. Così i termini “fallimento” e “fallito”, connotati di un elevato disvalore sociale, vengono eliminati e vengono modificate in modo sostanziale le regole sull'esdebitazione per assicurare un rapido recupero nel sistema economico di soggetti che in precedenza, essendo stati sottoposti a procedure concorsuali, ne restavano a lungo emarginati.

Per realizzare i suddetti obiettivi, il Codice individua sostanzialmente tre strumenti:

  • strumenti per la prevenzione della crisi, che ruotano intorno alla definizione di crisi e all'introduzione della nuova categoria della “probabilità di crisi”, segnando l'anticipazione del momento a partire dal quale operano i doveri di monitoraggio e di intervento posti in capo all'imprenditore. La crisi è una disfunzione dell'attività economica programmata che può essere intercettata tempestivamente attraverso la predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali alla sua rilevazione e che può essere superata anche ricorrendo all'istituto della composizione negoziata della crisi, percorso volontario e stragiudiziale che agevola l'imprenditore nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, senza pregiudizio per i soggetti coinvolti. In tale ambito si collocano, inoltre, in funzione di prevenzione, i nuovi doveri di segnalazione posti in capo agli organi di controllo ed ai creditori pubblici qualificati;
  • strumenti per la ristrutturazione, ai quali si riconosce espressamente priorità rispetto alle soluzioni liquidatorie. Il Codice, da un lato, conserva tutte le soluzioni per la regolazione della crisi previste dalla precedente legge fallimentare (accordi in esecuzione di piani di risanamento, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo) modificandone in parte il contenuto e, dall'altra parte, introduce nuove soluzioni (piano di ristrutturazione omologato, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e agevolati) al fine di favorire la continuità, anche indiretta, dell'attività d'impresa. La nuova disciplina segna un passo importante, e in linea con i principi europei per l'ammodernamento delle regole per la ristrutturazione, tesi a valorizzare l'accessibilità alle procedure e l'autonomia negoziale delle parti verso un equilibrio ottimale tra tutela del credito e tutela della continuità aziendale. Assonime, tuttavia, non nasconde il fatto che, sul piano procedurale, il quadro appare articolato e complesso ed impegna gli operatori ad un rilevante sforzo per comprendere i presupposti e le opportunità offerte da ciascun istituto al fine di indirizzare le scelte più efficienti in base alle diverse situazioni di difficoltà delle imprese;
  • strumenti liquidatori e di fresh start. Il Codice, accanto ad alcune semplificazioni procedurali per la liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento) e per il concordato liquidatorio, introduce il nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, cui è possibile accedere solo nel caso in cui il debitore abbia fatto ricorso, senza successo, al percorso della composizione negoziata della crisi ed a determinate condizioni come declinate dall'art. 25 sexties CCII .Infine, per assicurare il cambiamento culturale nella gestione dell'insolvenza, il Codice estende l'esdebitazione a tutti i debitori, prevedendo che possa essere ottenuta decorsi al massimo 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale.
Le regole processuali e la struttura del CCII sulla base dell'indicazione di Assonime

Il Codice contempla anche alcune importanti regole processuali intendendo delineare un “procedimento unitario” per l'accesso a tutti gli strumenti per la regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale. Le nuove norme mirano a ridurre il rischio di sovrapposizioni tra procedure attraverso un unico contenitore processuale in cui far confluire le domande di tutti i soggetti legittimati anche se tra loro contrapposte.

Tuttavia, le procedure, pur essendo introdotte da un unico ricorso, continuano ad avere discipline autonome e separate, contenute in diverse parti del Codice e ciò comporta un significativo impegno per gli operatori nell'assicurare il buon funzionamento delle regole.

Il Codice della crisi si compone di 391 articoli suddivisi in 4 parti.

La prima parte è dedicata al Codice della crisi e dell'insolvenza (artt. 1-374 CCII); la seconda parte alle modifiche al Codice civile (artt. 375-384 CCII); la terza parte alle garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388 CCII) e la quarta parte alle disposizioni transitorie e finali (artt. 389-391 CCII).

Questa suddivisione antepone le disposizioni generali sulle definizioni e sugli obblighi gravanti sulle parti e le norme di carattere processuale alla disciplina sostanziale degli istituti. L'ordine di questi ultimi è inoltre invertito rispetto alla precedente legge fallimentare e gli strumenti negoziali per la ristrutturazione sono collocati prima della procedura di liquidazione giudiziale.

La Guida di Assonime non segue l'ordine sistematico del Codice della crisi ma suddivide le nuove disposizioni in 7 capitoli: 1) i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati; 2) i diversi stadi di difficoltà dell'impresa; 3) gli strumenti per la prevenzione della crisi; 4) gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa; 5) gli strumenti per la liquidazione; 6) la regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo; 7) profili processuali.

La guida illustra i principali istituti riformati richiamando le prime pronunce giurisprudenziali e alcune criticità emerse dal dibattito dottrinale.

Sommario