L'Adunanza plenaria si pronuncia sul rapporto tra controllo giudiziario e giudizio di impugnazione dell'informazione antimafia interdittiva

La Redazione
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13 Febbraio 2023

Per l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (13 febbraio 2023, n. 7) la pendenza del controllo giudiziario non sospende il giudizio di impugnazione contro l'informazione antimafia interdittiva, né le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese per il completamento dell'esecuzione dei contratti stipulati con la P.A. dall'impresa destinataria un'informazione antimafia interdittiva.
La pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l'informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell'esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall'impresa destinataria un'informazione antimafia interdittiva.