Mercato interno energia ed elenco progetti di interesse comune dell'Unione: il Tribunale respinge il ricorso del gruppo Aquind

La Redazione
09 Febbraio 2023

Il diritto dell'Unione conferisce allo Stato membro interessato dal progetto il potere di accettare o di rifiutare la sua inclusione nell'elenco dei "Progetti di interesse comune" (PIC), senza che la Commissione possa ignorare un rifiuto.

Le ricorrenti, la Aquind Ltd, la Aquind SAS e la Aquind Energy Sàrl, sono le promotrici di un progetto di interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica del Regno Unito e della Francia (in prosieguo: il «progetto di interconnessione Aquind»). Considerato come fondamentale nell'ambito delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del mercato interno dell'energia, tale progetto è stato inserito nell'elenco dei «progetti di interesse comune» (PIC) dell'Unione Europea con regolamento delegato 2018/540[1].

Poiché tale elenco dei PIC dell'Unione viene redatto ogni due anni, l'elenco istituito dal regolamento delegato 2018/540 è stato sostituito da quello del regolamento delegato 2020/389[2] (in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il nuovo elenco, figurante nell'allegato del regolamento impugnato, includeva il progetto di interconnessione Aquind nell'elenco dei progetti non più considerati PIC dell'Unione.

Le ricorrenti hanno quindi proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento del regolamento impugnato, nella parte in cui rimuove il progetto di interconnessione Aquind dall'elenco dei PIC dell'Unione.

Il Tribunale rigetta integralmente tale ricorso. Nella sua sentenza esso constata, tra l'altro, che quando uno Stato membro decide di rifiutare l'inclusione, nell'elenco previsto dal regolamento n. 347/2013[3][4], di un PIC situato nel suo territorio, tale Stato membro dispone di un potere discrezionale in materia che la Commissione europea non può mettere in discussione.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale esamina la questione se la motivazione della Commissione per non inserire, nel regolamento impugnato, il progetto di interconnessione Aquind come PIC dell'Unione, basata sul rifiuto della Francia di dare la propria approvazione all'inserimento di tale progetto nell'elenco dei PIC dell'Unione, potesse essere considerata una motivazione sufficiente[5].

Al riguardo, dopo aver ricordato i termini dell'articolo 172, secondo comma, TFUE, secondo cui gli orientamenti e i PIC che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione di quest'ultimo, il Tribunale ritiene che, tenuto conto della sua chiara formulazione, non presentante alcuna difficoltà di interpretazione, tale disposizione conferisce un potere discrezionale allo Stato membro interessato di dare la propria approvazione all'inserimento di un progetto nell'elenco dei PIC dell'Unione o di rifiutarsi di farlo. Infatti, la scelta del legislatore di istituire una forma di diritto di veto a vantaggio dello Stato membro interessato è dovuta al fatto che la politica delle reti transeuropee integra taluni aspetti territoriali e pertanto interessa, in qualche modo, la gestione del territorio che è un settore tradizionalmente appartenente alla sovranità degli Stati membri.

Nel caso di specie, il Tribunale constata che la Commissione ha adempiuto all'obbligo di motivazione[6] menzionando il rifiuto della Francia di dare la propria approvazione all'inserimento del progetto di interconnessione Aquind nell'elenco dei PIC dell'Unione. Parimenti, non si può rimproverare alla Commissione di non aver chiesto alla Francia spiegazioni sui motivi dettagliati di siffatto rifiuto. In tale contesto, le disposizioni del regolamento n. 347/2013[7] non possono essere interpretate nel senso che la Commissione possa essere ritenuta responsabile di un'eventuale illegittimità commessa da uno Stato membro quando quest'ultimo rifiuta di dare la sua approvazione a un progetto e che essa debba quindi rispondere di una potenziale violazione dell'obbligo di motivazione commessa da tale Stato membro. Secondo il Tribunale, un simile approccio sarebbe in contrasto con le norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione, quale prevista dall'articolo 172 TFUE e richiamata dal regolamento n. 347/2013. Il Trattato FUE, infatti, ha posto chiaramente limiti alla competenza dell'Unione in materia di PIC dell'Unione, in quanto alla Commissione è precluso l'inserimento, nell'elenco di tali PIC, di un progetto che non abbia ricevuto l'approvazione dello Stato membro nel cui territorio deve essere realizzato il progetto.

In secondo luogo, il Tribunale esamina un'asserita violazione delle norme procedurali e sostanziali previste dal regolamento n. 347/2013[8]. A tal riguardo, esso constata che le ricorrenti non hanno dimostrato che il fatto che il progetto di interconnessione Aquind fosse il più incerto tra i progetti idonei ad essere inseriti nell'elenco dei PIC dell'Unione potesse mettere in discussione la legittimità del regolamento impugnato. Il Tribunale sottolinea che, ai sensi del regolamento n. 347/2013[9], la Commissione era tenuta a prendere in considerazione il rifiuto della Francia di dare la propria approvazione all'inserimento del progetto di interconnessione Aquind nell'elenco dei PIC dell'Unione e che essa non poteva mettere in discussione i motivi secondo cui tale progetto era il più incerto. Esso aggiunge che il regolamento n. 347/2013[10] ha previsto che i motivi di rifiuto addotti da uno Stato membro debbano essere esaminati qualora lo richieda uno Stato membro del gruppo regionale interessato. La Commissione non era autorizzata a chiedere un esame dei motivi fatti valere dalla Francia e essa non ha quindi commesso alcun errore al riguardo. Nella specie, nessuno Stato membro si è manifestato per chiedere alla Francia di spiegare i motivi del suo rifiuto. Anche supponendo che la costatazione effettuata dalla Francia, secondo la quale il progetto di interconnessione Aquind era il più incerto, derivi da un errore di valutazione, la Commissione non era competente a rettificare la medesima, così come il Tribunale non è competente ad esaminare esso stesso tale questione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.


[1] Regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2018, L 90, pag. 38).

[2] Regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1).

[3] Articolo 3, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n.

[4] /2009 (GU 2013, L 115, pag. 39).

[5] Alla luce della giurisprudenza costante in materia.

[6] In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e dell'allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013.

[7] Articolo 3, paragrafi 1 e 4, e articolo 16 del regolamento n 347/2013.

[8] Segnatamente l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n 347/2013.

[9] In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e dell'allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013.

[10] All'allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013