Riforma Cartabia e pene sostitutive: indicazioni operative dagli organi giurisdizionali di Milano

Redazione Scientifica
14 Febbraio 2023

La Corte d'appello di Milano, il Tribunale di sorveglianza di Milano, il Tribunale ordinario di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano, la Camera Penale di Milano e l'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna Lombardia hanno messo a punto uno schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Firmato a Milano il 13 febbraio 2023, il documento messo a punto dagli organi di giustizia milanesi fa seguito alle previsioni della Riforma Cartabia e in particolare al tema delle pene sostitutive delle pene sostitutive brevi «inserite a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell'ordinamento alle violazioni della legge penale».

Tale nuovo contesto ha reso «necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innannzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge». A tale scopo, è stato redatto lo schema operativo sotto allegato. Sono inoltre stati predisposti i modelli dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive con le prescrizioni standard ed un elenco dei documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze.

In particolare, per quando riguarda gli adempimenti del difensore, dopo essersi munito di procura speciale, può:

  • domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quelle prescelte;
  • acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva;
  • in caso di patteggiamento depositare la documentazione necessaria e concordare con il PM anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa;
  • depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza;
  • in caso di pena pecuniaria sostitutiva: produrre la documentazione relativa al reddito e al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e l'eventuale reateizzazione;
  • in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutiva: indicare l'ente tra quelli di cui all'art. 56-bis, comma 1, e allegare la dichiarazione di disponibilità oltre al programma di lavoro con mansioni e orari;
  • in caso di detenzione domiciliare sostitutiva: indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, studio o personali (indicando anche gli orari); produrre la documentazione relativa al domicilio;
  • in caso di semilibertà sostitutiva: indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo in considerazione che tale sanzione sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con cui il difensore si interfaccia.

*Fonte: DirittoeGiustizia