Tassazione separata per gli arretrati dell'assegno divorzile

Redazione Scientifica
14 Febbraio 2023

Gli arretrati dell'assegno divorzile sono assoggettabili a tassazione separata per il rimando operato dall'art. 17 TUIR all'art. 10 del medesimo testo.

È applicabile la tassazione separata per gli arretrati dell'assegno divorzile, secondo quanto stabilito dall'art. 17 TUIR che prevede la tassazione separata per gli emolumenti riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, ma esclude la possibilità di scelta dell'anno d' imposta cui fare riferimento.

Tramite rimando all'art. 47 (ora 50) del medesimo testo che rimanda, a sua volta, all'art. 10 TUIR vengono assimilati a tali proventi da lavoro dipendente gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) fissati a seguito di provvedimento di separazione o divorzio.

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