Quale indirizzo PEC deve usare il difensore per inviare l'atto di impugnazione?

14 Febbraio 2023

Qualora un'impugnazione sia trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, il difensore deve utilizzare il proprio indirizzo PEC? Laddove non lo utilizzasse, l'atto può essere dichiarato inammissibile?

Secondo l'art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, l'atto di impugnazione deve essere inviato tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nel comma 1 della stessa norma.

I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4 del medesimo art. 87-bis, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione (art. 87-bis, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022).

L'inammissibilità dell'impugnazione, che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo l'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, tuttavia, ricorre soltanto:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44;

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

Non è stata riproposta la previsione contenuta nell'art. 24, comma 6-sexies, lett. d), del d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, secondo l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

Sembrerebbe allora che, a seguito dell'intervento normativo in esame, l'atto di impugnazione debba essere trasmesso dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Qualora il difensore utilizzasse un indirizzo di posta elettronica certificata che è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici, anche se non è il proprio, nondimeno, non pare sussistere la causa di inammissibilità in precedenza prevista dall'art. 24 d.l. n. 137 del 2020.

Per l'attuazione dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, in data 9 novembre 2020, è stato adottato il “Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”.

Con questo provvedimento, che si ritiene si debba ancora applicare non essendo intervenuto uno successivo, sono stati individuati gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e sono state dettate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio (art. 1).

È stato stabilito che l'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare per mezzo del servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari debba essere in formato PDF; debba essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Anche i documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico devono essere in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi (art. 3).