Sulla legittimità del verbale di gara di valutazione dell'anomalia dell'offerta sottoscritto dal RUP senza coinvolgimento della Commissione

14 Febbraio 2023

Come affermato costantemente dalla giurisprudenza, il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la "valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico" ex art. 77 d.lgs. n. 50/2016, di talché è del tutto fisiologico che tale attività possa svolgersi anche una volta conclusa quella di competenza della commissione, ossia una volta che quest'ultima abbia presentato la proposta di aggiudicazione (che dà in effetti avvio alle verifiche propedeutiche all'adozione del provvedimento di aggiudicazione).

Il caso. La ricorrente adiva il TAR al fine di ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione in via definitiva di una gara d'appalto di fornitura con procedura aperta telematica, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per la fornitura e installazione di strumentazione da laboratorio e relativo servizio di assistenza tecnica, e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica. La società ricorrente contestava l'aggiudicazione della gara alla società controinteressata deducendo quattro motivi di ricorso.

La pronuncia del TAR Lazio. Il Tribunale, dopo aver dichiarato infondato il ricorso, si è soffermato sulle singole doglianze della ricorrete.

In ordine al terzo motivo di ricorso ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

In merito al secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva l'illegittimità del verbale di gara nel quale è stata svolta la valutazione sull'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, poiché sottoscritto dal solo RUP senza alcun coinvolgimento della commissione di gara. Sul punto il Collegio ha affermato che, come da costante giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805; Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n.1655), il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la "valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico" ex art. 77 d.lgs. n. 50/2016, di talché è del tutto fisiologico che tale attività possa svolgersi anche una volta conclusa quella di competenza della commissione, ossia una volta che quest'ultima abbia presentato la proposta di aggiudicazione (che dà in effetti avvio alle verifiche propedeutiche all'adozione del provvedimento di aggiudicazione).

Il Tribunale ha dichiarato altresì infondati il primo e il quarto motivo di ricorso.

Con quest'ultimo, la ricorrente contestava la mancata previsione di punti aggiuntivi per le migliorie tecniche che conterrebbero i prodotti offerti dalla medesima ricorrente.

La censura mirava difatti a contestare l'esercizio di poteri discrezionali propri della stazione appaltante nella scelta degli elementi di valutazione delle offerte.

Il Collegio ha ribadito che, per costante giurisprudenza, l'individuazione e conformazione dei criteri di valutazione delle offerte presentate in una gara pubblica rientra nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione, ed è passibile di sindacato giudiziale solo a fronte di loro manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, ovvero in caso di scelta di criteri non trasparenti od intellegibili, manifesta irragionevolezza o illogicità delle quali, in specie, non si ravvisa la sussistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 gennaio 2021, n.776; in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2020, n.2967; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094).

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