Ristrutturazione dei debiti: applicabile anche al consumatore ex imprenditore per i debiti contratti nell’esercizio dell’impresa

La Redazione
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08 Marzo 2023

Il Tribunale emiliano chiarisce che, ai fini del ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, la definizione di “consumatore” ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) ccii possa applicarsi anche a chi agisce nel presente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, pur avendola eventualmente svolta nel passato.

Con una sentenza resa in sede di contestazione di un piano di ristrutturazione dei debiti – presentato da due soggetti persone fisiche prima svolgenti attività d'impresa – il Tribunale di Reggio Emilia ha omologato il suddetto piano ai sensi dell'art. 70 comma 7 ccii, ritenendo non fondate le osservazioni avanzate da un creditore. In particolare, quest'ultimo segnalava l'origine “imprenditoriale” dei debiti contratti dai due ricorrenti – in quanto sorti al tempo e in funzione dell'attività d'impresa da questi precedentemente svolta – e ne suggeriva la conseguente incompatibilità con la procedura di ristrutturazione debitoria ex artt. 67 e ss. ccii, tale da impedire l'omologazione del piano.

Il Tribunale richiama la definizione di “consumatore” fornita dall'art. 2 comma 1 lett. e) ccii – “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (…)” – ricavando come tale qualifica possa applicarsi, altresì, a chi, come i ricorrenti, agisce nel presente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, pur avendola eventualmente svolta nel passato.

A tale conclusione il Giudice emiliano giunge anche – con un ragionamento a contrariis – considerando quanto rinvenibile nella relazione illustrativa al D.Lgs. 14/2019 che afferma che “non può ritenersi consumatore la persona fisica che non abbia cessato di svolgere un'attivià imprenditoriale (…) in precedenza esercitata”.

Tali argomenti sarebbero, peraltro, coerenti con la lettura interpretativa accolta dalla Corte di cassazione sotto il vigore della L. 3/2012 (si veda Cass. 1° febbraio 2016 n. 1869).

Infine, ritiene il Tribunale che, essendo il diverso procedimento del concordato minore (artt. 74 e ss. ccii) precluso – a pena di inammissibilità della domanda ex art. 33 ultimo comma ccii – a chi abbia svolto attività d'impresa ma sia stato successivamente cancellato dal registro delle imprese, come avvenuto ai ricorrenti nel procedimento in discorso, costoro non disporrebbero neanche di tale alternativa alla presentazione del piano di ristrutturazione di debiti.

Ritenuta, pertanto, non fondata tale osservazione e pronunciatosi favorevolmente circa la convenienza del piano di ristrutturazione presentato dai ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria, il Tribunale omologa il piano ai sensi dell'art. 70 comma 7 ccii.