Sul mancato rispetto dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica

15 Febbraio 2023

Il concorrente che invochi la violazione dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica come causa di esclusione contro un altro partecipante deve provare, oltre alla rintracciabilità di tale previsione nella lex specialis, anche il fatto che detta violazione ha attribuito a quest'ultimo un illegittimo vantaggio competitivo a danno degli altri.

La fattispecie. All'esito di una gara pubblica, la seconda classificata impugnava l'aggiudicazione disposta a favore di altra impresa lamentandosi, tra le altre cose, del fatto che quest'ultima avrebbe prodotto in gara una relazione tecnica che superava il numero massimo di pagine (asseritamente) imposto dall'amministrazione.

Nello specifico, ad avviso della ricorrente, l'aggiudicataria avrebbe goduto di un illegittimo vantaggio competitivo rispetto gli altri concorrenti, avrebbe pertanto violato il principio della par condicio e di non discriminazione e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere esclusa dalla stazione appaltante.

Dopo che il TAR adito aveva rigettato il ricorso, la seconda classificata impugnava la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato riproponendo, tra le altre, anche la censura sopra evidenziata.

La soluzione del Consiglio di Stato. In merito alla specifica censura sollevata dall'appellante, il collegio richiama un costante orientamento del Consiglio di Stato per cui la violazione dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica può operare come causa di esclusione solamente al ricorrere delle seguenti condizioni: i) la lex specialis deve contenere tale limitazione; ii) la lex specialis deve espressamente prevedere l'esclusione dalla gara quale sanzione per il concorrente che abbia violato il suddetto limite dimensionale; iii) soprattutto, oltre a tali rilievi di carattere formale, il concorrente che invochi tale violazione deve pur sempre fornire la specifica prova “del vantaggio competitivo conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto dell'eccedenza dimensionale dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V n. 6857/2021 e n. 999/2021)”.

Nel caso di specie, secondo i giudici di Palazzo Spada, tali condizioni erano assenti.

In primo luogo, la limitazione relativa al numero di pagine dell'offerta tecnica non era contenuta nella lex specialis ma in alcuni chiarimenti resi dall'amministrazione in corso di gara. Come correttamente rilevato anche dal primo giudice, prosegue la sentenza, i chiarimenti non sono “idonei a integrare o modificare la legge di gara” né, tantomeno, sono idonei a introdurre una prescrizione totalmente nuova per nulla contenuta nella lex specialis.

In secondo luogo, la pronuncia in esame evidenzia anche che, durante lo svolgimento della procedura, la commissione di gara ha disapplicato la limitazione in questione per tutti i concorrenti, compresa l'appellante, evitando in tal modo possibili distorsioni della concorrenza ed eventuali attribuzioni di vantaggi competitivi a favore solamente di alcuni concorrenti.

Alla luce di quanto esposto, non essendosi verificate le condizioni per garantire l'operatività del meccanismo di esclusione invocato dall'appellante, il Consiglio di Stato respingeva l'appello.

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