Il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale nelle concessioni spetta alla cognizione del giudice ordinario

15 Febbraio 2023

Ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c), del d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), in materia di concessioni, le domande di risarcimento del danno, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità invocata, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

La fattispecie. Una società concessionaria di attività di raccolta di giochi e scommesse su eventi ippici si doleva del fatto che l'amministrazione concedente era incorsa in ripetute omissioni e carenze organizzative che, pur ponendosi all'esterno del rapporto contrattuale tra le parti, avevano danneggiato la sostenibilità economica della concessione stessa. La concessionaria, pertanto, ricorreva dinanzi al giudice amministrativo chiedendo il risarcimento del danno subito a titolo di responsabilità extracontrattuale.

La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio in primo luogo ricorda che ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 104/2010, le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.”

Successivamente, il collegio richiama un recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass., SU, 26 ottobre 2020, n. 23418) per cui, in materia di pubblici servizi, “le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario - riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi -, al quale spetta di giudicare sulle questioni inerenti all'adempimento e/o all'inadempimento della concessione” e sui relativi effetti, anche di natura risarcitoria considerato che “il diritto al risarcimento non può, come tale, non ritenersi ricompreso, per omologia o, comunque, assimilazione, in quella dimensione che contempla ‘indennità, canoni e corrispettivi”.

Secondo il TAR Lazio le conclusioni della Suprema Corte, riguardanti - n.b. - un'ipotesi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale nell'ambito della fase esecutiva di un rapporto concessorio, sono da condividere anche nel caso di specie, che attiene pur sempre alla fase esecutiva di una concessione, ma in cui la ricorrente chiede il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Ad avviso del giudice amministrativo, infatti, ragionare diversamente comporterebbe “un irragionevole spostamento della giurisdizione in base alla causa petendi (ossia al titolo di responsabilità dedotto e azionato in giudizio dalla parte) e non al petitum sostanziale (su cui si basa oggi il criterio di riparto della giurisdizione), a prescindere dall'accertamento in concreto della natura della responsabilità invocata.”

Anche alla luce di tali ragioni, il TAR Lazio dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.

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