La violazione dell'obbligo di repêchage comporta la reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo?

Alessandra Boati
16 Febbraio 2023

La Corte di Cassazione sulle tutele applicabili in caso di violazione dell'obbligo di repêchage all'esito dei recenti interventi della Corte Costituzionale sull'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Se viene accertata la violazione dell'obbligo di repêchage, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo per insussistenza del fatto alla base del recesso datoriale e, pertanto, scattano la reintegra e il risarcimento al lavoratore.

A seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022, che hanno dichiarato in parte incostituzionale il settimo comma dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, la tutela applicabile al dipendente è quella di cui al quarto comma, ossia la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento fino a dodici mensilità.

Secondo la Corte di Cassazione, anche l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, accanto alle ragioni produttive e organizzative del datore, rientra nel fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo.