Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione

Lorenzo Mancini
16 Febbraio 2023

Si pubblica una Rassegna delle pronunce più rilevanti della Corte di Cassazione che richiamano i principi dell'Unione europea e la relativa interpretazione delle Corti europee.

Cass., Sez. V, 3 ottobre 2022, n. 28595

In tema di agevolazioni fiscali, la previsione di cui all'art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006), relativa alla limitazione del beneficio del dimezzamento dell'imposta ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili strumentali in favore dei soli fondi di investimento immobiliare chiusi e non anche di quelli aperti, in presenza di situazioni oggettivamente comparabili ai fini in esame, si pone in conflitto con l'art. 65 TFUE e la libertà di circolazione dei capitali, cosicché l'esclusione dei fondi aperti dall'agevolazione non può trovare plausibile giustificazione nell'obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale.

Cass., Sez. III, ord. 18 ottobre 2022, n. 30496

Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.

Cass., Sez. I - ord. 3 novembre 2022, n. 32408

In tema di segni distintivi, come chiarito dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 25 gennaio 2007, causa C-48/05), qualora sia registrato un marchio per autoveicoli dotato di rinomanza, l'apposizione da parte del terzo che realizza modellini di autovetture, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a tale marchio sulle miniature di tali prodotti, al fine di riprodurre fedelmente gli stessi, non è scriminata dall'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE, poiché il segno utilizzato non è un segno distintivo dei modellini ma un elemento ornamentale degli stessi, spettando, dunque, al giudice di merito accertare in concreto, e in base ad una valutazione fattuale, se l'uso del marchio altrui, effettuato in funzione non distintiva, rechi comunque pregiudizio alle altre funzioni (pubblicitaria ed evocativa) del segno, secondo i parametri previsti dall'art. 5, n. 2, della menzionata direttiva, che corrispondono a quelli di cui all'art. 20, lett. c), d.lgs. n. 30 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte d'appello, secondo la quale l'apposizione del segno rappresentato dal "cavallino rampante" sulle miniature realizzate non aveva recato alcun danno al marchio celebre degli autoveicoli originali, risultando, anzi, provato il contrario).

Cass., Sez. V, ord. 8 novembre 2022, n. 32900

In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un'aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata e fatturata atteso che, ai sensi dell'art. 19, del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità dell'art. 17 della direttiva del Consiglio CEE n. 77/388/CEE del 1977 e degli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 2006 (come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), l'esercizio del relativo diritto presuppone l'effettiva realizzazione di un'operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta, con la conseguenza che, per la misura non dovuta, sono privi di fondamento sia il pagamento dell'imposta da parte del cedente, con conseguente diritto al relativo rimborso, sia la rivalsa eventualmente effettuata dal cedente nei confronti del cessionario, con conseguente diritto alla relativa restituzione per la parte erroneamente versata, sia la detrazione eventualmente operata dal cessionario nella propria dichiarazione IVA, con conseguente potere-dovere dell'Amministrazione di escluderne la computabilità nell'ammontare dell'imposta corrisposta in via di rivalsa.

Cass., Sez. L, ord., 9 novembre 2022, n. 33016

L'assegno per il nucleo familiare in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia non è subordinato al fatto che i familiari siano ivi residenti, in quanto l'efficacia diretta dell'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE (sentenza 25.11.2020 in causa C-303/19), impone la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per i quali la residenza dei familiari in Italia non costituisce condizione per l'erogazione del beneficio; ne consegue la disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, della l. n. 153 del 1988, nella sua formulazione vigente "ratione temporis", laddove subordina a questa condizione il diritto alla prestazione suddetta.

Cass., Sez. III, 18 novembre 2022, n. 34027

In tema di danni alla salute conseguenti alla vaccinazione contro la poliomielite, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - implica la concorrente valutazione, da un lato, della (astratta) pericolosità del vaccino alla stregua delle leggi di copertura scientifica, e dall'altro, della sua effettiva sicurezza in relazione alla singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, apprezzata sulla scorta delle circostanze del caso concreto per come emerse dall'istruzione probatoria condotta nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso causale tra l'insorgenza della poliomielite e la somministrazione del vaccino "Salk" sulla base unicamente di una valutazione di astratta non pericolosità dello stesso alla stregua delle conoscenze scientifiche dell'epoca della somministrazione, senza ulteriormente indagarne la sicurezza in relazione alla fattispecie concreta, sotto il profilo dell'eventuale appartenenza a un lotto non correttamente prodotto o confezionato, tanto più che si trattava della somministrazione della terza dose in paziente che aveva già manifestato gravi e abnormi reazioni in occasione delle due precedenti).

Cass., Sez. II, ord. 30 novembre 2022, n. 35320

In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, la violazione della condotta imposta dall'art. 15, par. 7, lett. a), del Regolamento CE n. 3821 del 1985, sanzionata dall'art. 19 della l. n. 727 del 1978, costituisce, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause riunite nn. C-870/19 e C-871/19), un'infrazione unica ed istantanea, consistente nell'omessa presentazione, da parte del conducente sottoposto a controllo, di tutti o parte dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai ventotto giorni precedenti, con la conseguenza che la violazione del predetto obbligo non può che dar luogo ad una sola sanzione, nonostante che quest'ultima, pur applicata nella sua misura massima, sia non sufficientemente proporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione commessa e non idonea a produrre effetti dissuasivi sul trasgressore.

Cass., Sez. L, ord. 1° dicembre 2022, n. 35423

In caso di trasferimento di personale ministeriale all'INPS, ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, il ricorso alla facoltà concessa al cessionario di applicare le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione, non può determinare per i lavoratori trasferiti un peggioramento del trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio, poiché la normativa interna va interpretata in modo conforme a quella unionale - come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 6 settembre 2011, C-108/10 -, il cui scopo è quello di impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che l'assegno pensionabile percepito dal lavoratore alle dipendenze del Ministero andasse conservato anche successivamente al rinnovo del c.c.n.l. del personale del comparto enti pubblici non economici, non comportando l'applicazione d'un diverso contratto collettivo il venir meno del pregresso più favorevole "quantum" retributivo, quanto meno in via di assegno "ad personam").

Cass., Sez. L, ord. 15 dicembre 2022, n. 36776

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri.

Cass., Sez. L, ord. 21 dicembre 2022, n. 37430

Il procedimento di riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all'estero ai fini della partecipazione a concorso, ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, "ratione temporis" applicabile, ha efficacia meramente dichiarativa, mirando ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza, con l'effetto giuridico, non già di creare "ex novo", e quindi "ex nunc", il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporre alla P.A. procedente di considerarne la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il "dies a quo" del conseguimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di disapplicazione del provvedimento di decadenza e risoluzione contrattuale, in quanto il titolo di laurea conseguito presso una università di Malta, il cui decreto di riconoscimento del MIUR era stato emanato successivamente alle prove concorsuali, non aveva valore legale in Italia all'epoca della domanda, ed accolto il motivo di ricorso fondato sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 45 T.F.U.E., come interpretato da Corte Giustizia UE 6 ottobre 2015, C-298-14, avendo vagliato l'amministrazione anche l'equipollenza del titolo ai fini della procedura concorsuale).

Lorenzo Mancini