Il Consiglio di Stato si pronuncia sulle modalità di calcolo del “termine lungo” di impugnazione

Redazione Scientifica
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16 Febbraio 2023

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato esamina diversi aspetti della questione della modalità di calcolo dei termini per l'appello connessi alla diversità di formulazione della disciplina del “termine lungo” di impugnazione contenuta nell'art. 92, comma 3, c.p.a. rispetto a quella dell'art. 327 c.p.c.

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi in merito a un giudizio avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nella parte in cui la disciplina non consente l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento (G.A.E.) mediante l'inserimento in una fascia aggiuntiva dei docenti.

Il collegio, scrutinando il ricorso, ha avuto modo, in particolare, di soffermarsi sull'eccezione di irricevibilità e improcedibilità sollevata dall'appellato, sotto due distinti profili.

In primo luogo, la parte appellata ha evidenziato la tardività dell'appello, a causa della notifica effettuata mediante il servizio postale oltre il termine decadenziale di sei mesi, di cui all'art. 92, comma 3, c.p.a., sostenendo la diversa funzione svolta dal servizio di Poste italiane “Sportello avanzato Servizio Integrato Notifiche (SIN) presso l'Avvocatura Generale dello Stato (AGS)”, sull'assunto che mancherebbero in capo all'esercente del servizio i poteri pubblicistici di certificazione, venendo in rilievo unicamente la mera attività di Ufficio di raccolta della corrispondenza da immettere, poi, nei canali ordinari.

Il collegio evidenzia invece come sia indiscussa la circostanza che anche l'ufficio “interno” alla sede dell'Avvocatura Generale faccia parte, oggettivamente e soggettivamente, della rete gestita dal Servizio Postale. Ciò comporta che, per il notificante, l'attività di notifica si perfeziona nel momento in cui l'atto è consegnato all'agente postale di tale sede, il quale svolge una funzione compresa nell'ambito del servizio. La successiva “presa in carico” da parte di altre articolazioni organizzative della struttura postale riguarda, infatti, una fase ulteriore, che non costituisce completamento degli adempimenti formali posti a carico del notificante, già esauriti in coincidenza con la consegna dell'atto allo “sportello avanzato”.

Il collegio ha ritenuto poi opportuno considerare un altro aspetto correlato alla diversità di formulazione della disciplina del “termine lungo” di impugnazione, contenuta, rispettivamente, nell'art. 92, comma 3, c.p.a. e nell'art. 327 c.p.c.

Invero, l'art. 92, comma 3, c.p.a. stabilisce che gli atti di impugnazione ordinaria “devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.”

L'art. 327 c.p.c. stabilisce, invece, con differente formulazione, che le impugnazioni ordinarie “non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.

Lo stile linguistico prescelto dall'art. 327, che utilizza la forma verbale negativa “non possono proporsi”, è incentrato sul concetto di “decadenza” del potere di impugnazione, che viene meno, una volta spirato il termine lungo.

La locuzione dell'art. 92, comma 3, basata sulla proposizione positiva “devono essere notificati”, pone invece l'accento sulla nozione di onere di impugnazione nel termine decadenziale.

Il collegio evidenzia, quindi, come le due prospettive siano simmetriche e volte a descrivere la medesima regola, anche perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il legislatore abbia inteso differenziare il calcolo del termine di sei mesi per le impugnazioni nel processo civile e nel processo amministrativo.

Al contrario, il collegio ritiene indiscutibile la convergenza delle discipline dei due processi, tanto più necessaria quando si tratta di delineare i principi generalissimi sul calcolo dei termini per la proposizione delle azioni o delle impugnazioni.

Tutto ciò considerato, il collegio ritiene, pertanto, il ricorso in appello ricevibile e tempestivo.