Ricevuta di accettazione generata un secondo dopo la mezzanotte: il ricorso è inammissibile?
16 Febbraio 2023
Massima
La notifica a mezzo PEC effettuata prima delle ore 7 e dopo le ore 21 si intende perfezionata in momenti distinti per il mittente e il destinatario: per il primo vale l'istante in cui è generata la ricevuta di accettazione, mentre per il secondo la notifica si intenderà perfezionata alle ore 7 del mattino successivo. Il caso
Nell'ambito di un giudizio tributario viene proposto ricorso in cassazione contenente svariate doglianze sollevate dal soccombente. La Corte, prima di esaminarlo nel merito, si preoccupa innanzitutto di verificarne l'ammissibilità. La questione
La questione affrontata nella sentenza riguarda la individuazione del momento nel quale si intende perfezionata la notifica a mezzo PEC nel caso in cui essa sia eseguita prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corteha dichiarato il ricorso inammissibile e, nello sviluppare il proprio ragionamento, ha ripercorso quella parte della disciplina delle notificazioni telematiche oggetto d'interesse. In particolare, si è osservato che la Consulta, con la sentenza n. 75/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 così come convertito nella l. n. 114/2014 nella parte in cui si prevedeva che la notifica a mezzo PEC in cui ricevuta di accettazione è generata tra le ore 21 e le 24 di un determinato giorno si considerava perfezionata alle ore 7 del giorno seguente.
Sulla base, infatti, del principio della scissione degli effetti della notificazione rispetto alle posizioni del mittente e del destinatario quella disciplina suonava assolutamente irrazionale soprattutto perché privava il mittente della possibilità di rispettare un termine decadenziale effettuando la notifica dopo le ore 21 ma pur sempre prima dello scoccare della mezzanotte. Per effetto di questa declaratoria di illegittimità costituzionale la notificazione a mezzo PEC eseguita tra le ore 21 e le 24 del giorno nel quale scade un termine perentorio si intende eseguita per il mittente nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo. Nel caso di specie, la ricevuta di accettazione si era generata un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte, da qui la declaratoria di inammissibilità. Osservazioni
La linearità del ragionamento propostoci dalla Cassazione è esemplare: scindere gli effetti serve a tutelare equamente i diritti sia del mittente, sia del destinatario. Il primo potrà sfruttare fino alle ore 23:59:59 l'ultimo giorno utile per compiere un determinato adempimento soggetto a un termine decadenziale, mentre per quanto riguarda il mittente la notifica avrà valore dalle ore 7:00 del giorno successivo. Non possiamo escludere che attendere l'ultimo secondo possa anche rispondere ad imperscrutabili esigenze strategiche, ma l'operazione diventa rischiosa nel momento in cui occorre guardare non all'invio della PEC, ma – come ricorda la Cassazione - alla generazione della ricevuta di accettazione. E anche un solo secondo di ritardo, come abbiamo appena visto, può fare la differenza tra un ricorso e un ricorso inammissibile. |