(1) Corte di giustizia, cause riunite C-148/21 e C-184/21, sentenza del 22 dicembre 2022, Louboutin c. Amazon (infra “Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon”).
(2) Si tratta del marchio UE n. 8845539. Esso è un marchio di posizione e riguarda la sfumatura di rosso identificata dal codice Pantone 18.1663TP.
(3) Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
(4) Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
(5) I precedenti in questione sono: Corte di Giustizia, causa C-567/18, sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany e Corte di Giustizia, causa C-324/09, sentenza del 21 luglio 2011, L'Oréal.
(6) Nello specifico, il Tribunal d'arrondissement de Luxembourg chiede alla Corte:
“1) Se l'articolo 9, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001] debba essere interpretato nel senso che l'uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito [Internet] sia imputabile al suo gestore o ad entità economicamente collegate in ragione della mescolanza su tale sito delle offerte proprie del gestore o delle entità economicamente collegate e di quelle di venditori terzi, mediante l'integrazione di tali pubblicità nella comunicazione commerciale propria del gestore o delle entità economicamente collegate.
Se siffatta integrazione sia rafforzata dal fatto che:
– le pubblicità sono presentate in modo uniforme sul sito;
– le pubblicità proprie del gestore e delle entità economicamente collegate e quelle dei venditori terzi sono visualizzate indistintamente per quanto riguarda la loro origine, ma mostrando chiaramente il logo del gestore delle entità economicamente collegate nelle sezioni pubblicitarie di siti Internet di terzi sotto forma di “pop-up”;
– il gestore o entità economicamente collegate offrono un servizio integrato ai venditori terzi, che include un'assistenza all'elaborazione delle pubblicità e alla fissazione dei prezzi di vendita, lo stoccaggio dei prodotti e la loro spedizione;
– il sito del gestore e delle entità economicamente collegate è concepito in modo tale da presentarsi sotto forma di negozi e di etichette quali “bestseller”, “i più desiderati” o “i più regalati”, senza alcuna distinzione apparente prima facie tra i prodotti propri del gestore e delle entità economicamente collegate e i prodotti di venditori terzi.
2) Se l'articolo 9, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001] debba essere interpretato nel senso che l'uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito di vendita online sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito o ad entità economicamente collegate qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore o un'entità economicamente collegata abbia svolto un ruolo attivo nell'elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest'ultima sia percepita come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore.
Se su tale percezione influisca:
– la circostanza che detto gestore e/o entità economicamente collegate siano un noto distributore di un'ampia varietà di prodotti, tra cui prodotti della stessa categoria di quelli pubblicizzati;
– o la circostanza che la pubblicità così pubblicata presenti un'intestazione nella quale è riprodotto il marchio di servizio di tale gestore o delle entità economicamente collegate, essendo detto marchio rinomato come marchio di distributore;
– o ancora la circostanza che tale gestore o entità economicamente collegate offrano, contemporaneamente a detta pubblicazione, servizi tradizionalmente offerti dai distributori di prodotti della medesima categoria in cui rientra il prodotto pubblicizzato.
3) Se l'articolo 9, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001] debba essere interpretato nel senso che la spedizione, nel commercio e senza il consenso del titolare di un marchio, al consumatore finale di un prodotto recante un segno identico al marchio costituisca un uso imputabile al mittente solo se quest'ultimo ha una conoscenza effettiva dell'apposizione di tale segno sul prodotto.
Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un'entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine.”
Il Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles chiede invece:
“1) Se l'articolo 9, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001] debba essere interpretato nel senso che l'uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito [Internet] sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore abbia svolto un ruolo attivo nell'elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest'ultima possa essere percepita dall'internauta in questione come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore.
Se su tale percezione influisca:
– la circostanza che detto gestore sia un noto distributore di un'ampia varietà di prodotti, tra cui prodotti della stessa categoria di quelli pubblicizzati;
– o la circostanza che la pubblicità così pubblicata presenti un'intestazione nella quale è riprodotto il marchio di servizio di tale gestore, essendo detto marchio rinomato come marchio di distributore;
– o ancora la circostanza che tale gestore offra, contemporaneamente a detta pubblicazione, servizi tradizionalmente offerti dai distributori di prodotti della medesima categoria in cui rientra il prodotto pubblicizzato.
2) Se l'articolo 9, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001] debba essere interpretato nel senso che la spedizione, nel commercio e senza il consenso del titolare di un marchio, al consumatore finale di un prodotto recante un segno identico al marchio costituisca un uso imputabile al mittente solo se quest'ultimo ha una conoscenza effettiva dell'apposizione di tale segno sul prodotto.
Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un'entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine.
Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante tale segno o abbia registrato l'ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità.”
(7) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 23.
(8) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 24-25.
(9) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 27-28.
(10) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 29 e § 31.
(11) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 30.
(12) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 32.
(13) Le decisioni Coty Germany e L'Oréal. Cfr. nota 6.
(14) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 33-36.
(15) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 39-43.
(16) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 51.
(17) Corte di Giustizia, Louboutin c. Amazon, § 53.
(18) Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, 2 giugno 2022, Cause riunite C-148/21 e C-184/21, Louboutin c. Amazon, § 101.
(19) Conclusioni dell'AG Szpunar, Louboutin c. Amazon, § 85-86.
(20) La decisione L'Oréal riguardava la piattaforma di vendita online eBay, sulla quale non sono presenti offerte di vendita provenienti dal gestore della piattaforma, ma esclusivamente da venditori terzi. Per quel che riguarda invece la decisione Coty Germany, essa riguardava Amazon, ma tra le circostanze segnalate alla Corte dal giudice nazionale era indicato soltanto lo svolgimento da parte di Amazon dell'attività di spedizione e stoccaggio di beni contraffatti venduti da terzi.
(21) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 32000/31/CE (regolamento sui servizi digitali). L'applicazione del regolamento a partire dal 17 febbraio 2024 è prevista dall'art. 93(2) DSA.
(22) Le informazioni che il gestore della piattaforma deve ottenere dai terzi, ai sensi dell'art. 30(1) DSA, sono:“a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale; b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) i dati relativi al conto di pagamento dell'operatore commerciale; d) qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro; e) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.”.
(23) L'art. 30(7) DSA prevede che parte delle informazioni raccolte dal gestore di una piattaforma ai sensi dell'art. 30(1) DSA – quelle di cui alle lett. a), d, ed e) – siano pubblicamente messe e disposizione sulla piattaforma stessa. Inoltre, l'art. 32(1)(b) prevede che il gestore di una piattaforma comunichi ai consumatori “l'identità dell'operatore commerciale” che ha offerto prodotti o servizi illeciti.
Carmine Di Sanza