Decreto PNRR 3: ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici

Roberto Fusco
16 Febbraio 2023

L'art. 15 dell'ultima bozza del c.d. Decreto PNRR 3, che si prevede in discussione nel Consiglio dei Ministri fissato per la giornata odierna, dispone una serie di ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

L'art. 15 dell'ultima bozza del decreto d.d. 14 febbraio 2023, prevede, per lo più, una serie di modifiche al d.l. n. 77/2021 (art. 15, commi 1, 2 e 5). A tali modifiche si aggiungono, poi, alcune nuove prescrizioni normative (art. 15, commi 3, 4, 6 e 7) e un intervento correttivo sull'art. 13, comma 1 del d.l. n. 76/2020 (art. 15, comma 8). Le innovazioni previste nel succitato art. 15, complessivamente intese, vanno ad incidere sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nell'ottica di una complessiva semplificazione delle attività amministrative finalizzate all'attuazione del PNRR e del PRC.

Di seguito vengono schematicamente indicate le principali innovazioni e modifiche che sono previste nell'ultima bozza del decreto, così come esplicate nella Relazione illustrativa allegata alla bozza stessa.

- Viene prevista la possibilità di posticipazione i controlli ex art. 9, comma 3, d.l. n. 77/2021 anche ad avvenuta conclusione delle attività previste dal contratto, nei casi di cui all'art. 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50/2016 (art. 15, comma 1, lett. a) della bozza del decreto che introduce il comma 3-bis all'art. 9, d.l. n. 77/2021).

- Per accelerare la realizzazione degli interventi pubblici viene stabilito che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi del PNRR e i cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 281/1997, sono adottati, qualora il parere non sia reso entro il termine di venti giorni, tranne nei casi di schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, l'Amministrazione competente abbia già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata (art. 15, comma 1, lett. b) della bozza del decreto che introduce il comma 6-quater all'art. 10, d.l. n. 77/2021).

- Nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell'opera può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di disporre l'esenzione dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda (procedure per la valutazione ambientale strategica – VAS, per la valutazione dell'impatto ambientale – VIA e per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC) del d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente), secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 11, del medesimo decreto (art. 15, comma 1, lett. c) della bozza del decreto che introduce l'art. 18-ter, d.l. n. 77/2021).

- Viene precisato che le procedure semplificate previste dal Titolo IV del d.l. n. 77/2021 si applicano in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e (anche) dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea (art. 15, comma 1, lett. d) della bozza del decreto che integra il comma 1 dell'art. 48, d.l. n. 77/2021).

- Per ridurre i tempi di realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale o edilizio diversi da quelli relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, si prevede che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori possa avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo, del d.l. n. 77/2021.

In tali casi, si prevede che la conferenza di servizi sia svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutte le autorizzazioni necessarie anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve poi essere trasmesso, a cura della stazione appaltante, all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale (VIA), unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma.

Gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione – tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 101/2021 – delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della l. n. 241/1990. In ogni caso, le determinazioni di dissenso non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera stessa. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato (art. 15, comma 1, lett. d) della bozza del decreto che sostituisce il comma 5 dell'art. 48, d.l. n. 77/2021, con i commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinques).

- Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, introdotte dall'art. 15, comma 1, lett. d, della presente bozza del decreto (art. 15, comma 1, lett. e) della bozza del decreto che modifica l'art. 53-bis, d.l. n. 77/2021).

- Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, la Società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'art. 54, d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori, che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori, non sostengono alcun onere per le attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5 (art. 15, comma 2 della bozza del decreto che modifica l'art. 10, comma 6-quater, d.l. n. 77/2021).

- In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1 (della bozza di decreto), i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore (art. 15, comma 3 della bozza del decreto).

- Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli artt. 1 (recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) e 2 (recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia), ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8, 13, d.l. n. 76/2020, nonché le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 (recante modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare) del d.l. n. 32/2019. La disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del citato d.l. n. 76/2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse (art. 15, comma 4 della bozza del decreto).

- Per la realizzazione di interventi del PNRR, si può ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990 (art. 15, comma 5 della bozza del decreto che modifica l'art. 9, comma 1, d.l. n. 77/2021).

- Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al d.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazioni) sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 9 del citato T.U. espropriazioni e dei termini previsti dall'art. 11, comma 2, dall'art. 13, comma 5, dall'art. 14, comma 3, lettera a), dall'art. 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'art. 22, commi 3 e 5, dall'art. 22-bis, comma 4, dall'art. 23, comma 5, dall'art. 24, dall'art. 25, comma 4, dall'art. 26, comma 10, dall'art. 27, comma 2, dall'art. 42-bis, commi 4 e 7, dall'art. 46 e dall'art. 48, comma 3, del medesimo T.U. espropriazioni (art. 15, comma 6 della bozza del decreto).

- In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 6, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'art. 24, comma 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 327/2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati. Il citato comma 3 dell'art. 24 prevede che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Esso prevede, inoltre, che possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene (art. 15, comma 7 della bozza del decreto).

- Con riferimento alle misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale previste dall'art. 13, d.l. n. 76/2020, viene prescritto l'obbligo (in sostituzione della facoltà) delle amministrazioni procedenti di adottare, fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l. n. 241/1990, lo strumento della conferenza semplificata di cui all'art. 14-bis, l. n. 241/1990. Nell'ambito di tale conferenza di servizi tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea (art. 15, comma 8 della bozza del decreto che modifica l'art. 13, comma 1, d.l. n. 76/2020).